quando un pubblico ufficiale viene diffamato su facebook

Mio fratello svolge un lavoro di rilievo nella città in cui viviamo,rappresenta un pubblico ufficiale,sempre a contatto con i cittadini e spesso anche con la maleducazione e l’arroganza di chi le regole non vuole rispettarle. Recentemente è capitato che una persona abbia pubblicato sul suo profilo del social network facebook una serie di offese ed insulti facendo nome e cognome di mio fratello che io ho potuto direttamente leggere in quanto la persona suddetta rientra tra gli “Amici” presenti sul mio profilo del social network, ritenendo a tal proposito che la persona abbia agito consapevole che tali insulti sarebbero stati a me visibili. E’ possibile agire per vie legali contro questa persona? Ci sono gli estremi della diffamazione? A mio avviso sì, mio fratello è una figura pubblica e ritengo tutto ciò è illegittimo.

Per prima cosa, ovviamente, bisognerebbe leggere i messaggi che sono stati pubblicati e il modo in cui sono stati riferiti a tuo fratello, dal momento che per valutare se esiste un reato di diffamazione occorre per prima cosa vedere se il messaggio ha il giusto grado di offensività e che non si tratti, sotto un altro profilo, di critiche, che possono essere legittime. Anzi, per le persone che hanno un profilo pubblico marcato, solitamente i giudici ammettono, proprio in considerazione dell’interesse pubblico, l’adozione di un linguaggio maggiormente polemico di quello che avviene, ad esempio, per le persone che conducono una vita strettamente privata. Ovviamente non è così facile stabilire il confine tra un linguaggio aspro e polemico, ma in fondo legittimo, e le vere e proprie offese.

Ad ogni modo, immaginando ora per comodità che il messaggio sia oggettivamente diffamatorio, la denuncia si può presentare. La competenza, essendo il reato stato commesso tramite facebook, è del tribunale e non del giudice di pace. Prima di procedere con una denuncia di questo genere, tuttavia, io suggerirei di inviare una diffida con richiesta di risarcimento del danno, che può essere utile anche nell’ottica di raggiungere una soluzione amichevole, in quanto tale sempre preferibile, salvo rare eccezioni.

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Uomo si spaccia per donna in chat: commette reato?

In una chat sul web,un individuo di sesso maschile che si atteggia (utilizzando nickname,fornendo informazioni) figurando in definitiva come un individuo di sesso femminile o viceversa,incorre nel reato di sostituzione di persona qualora non non vi sia intenzionalità di creare danno ne di ottenere particolare in una chat sul web,un individuo di sesso maschile che si atteggia (utilizzando nickname,fornendo informazioni) figurando in definitiva come un individuo di sesso femminile o viceversa,incorre nel reato di sostituzione di persona qualora non non vi sia intenzionalità di creare danno ne di ottenere particolare vantaggio? Il semplice atteggiarsi figurando di un genere che non è il proprio può essere oggettivamente letto come una possibilità di ottenere vantaggio?

Io sarei per la negativa, anche se con prudenza. Sicuramente il reato c’è quando, come nel caso giudicato da Cassazione Penale, Sez. V, 8 Novembre 2007, n. 46674 , una persona crea un account intestandolo ad un’altra persona, in modo da sostituirsi ad essa ingenerando nel pubblico la convinzione che quell’account sia della persona colà configurata. In questo caso, oltre al reato, si possono avere violazioni gravi di diritti della personalità, come quello semplicemente all’immagine e ciò, si noti, anche quando tramite quell’account non si propaghino convinzioni negative in sè e per sè, ma anche semplicemente opinioni contrarie a quelle della persona cui l’account è riferito.

Se invece viene celato solo il sesso, mi sembra un fatto meno grave e non tale da dar luogo ad un reato, anche se bisogna sempre vedere le particolarità del caso concreto. Resta vero, comunque, che nei social networks sarebbe bene sempre presentarsi con le proprie generalità.