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avvocato risponde

Per avvocati in cerca di consigli: fare l’avvocato è bellissimo.

DOMANDA – Devo occuparmi di un divorzio congiunto fra coniugi separati da parecchi anni, di cui uno si è stabilmente trasferito all’estero ed è impossibilitato a tornare per ragioni personali ed economiche; non mi sarà possibile optare per un accordo in videoconferenza, restandomi solo l’ipotesi che giustamente Tu stesso definisci ormai “residuale” della procura. Esplorando i Tuoi interessanti e istruttivi contenuti, per i quali Ti ringrazio e ai quali ho aderito più che volentieri, mi sono imbattuta in una Tua conversazione con il Collega Leone Gatti – legalit 08.09.2008 – in cui richiedevi le stesse delucidazioni di cui avrei bisogno su quando e come presentare il ricorso, la richiesta di autorizzazione e il contenuto della procura speciale. Mi sarebbe di grande aiuto se volessi condividere, logicamente in privato, la documentazione che il collega Ti ha fornito

— RISPOSTA – Mi dispiace, non ho più niente da parecchi anni, oltre dieci, avendo completamente dismesso l’utilizzo di quelle forme di separazione e divorzio a favore degli accordi in house fatti per via telematica.

Tra l’altro questo blog cui hai scritto tu, avvocati dal volto umano, è quello per gli utenti del diritto, le persone comuni, mentre quello per gli avvocati si trova a questo indirizzo: www.farelavvocatoebellissimo.it.

Ti invito a collegarti alla home page del blog per consultare gli articoli già pubblicati, di esclusivo interesse per gli avvocati, e per iscriverti al blog stesso: al momento, esce un solo post alla settimana, il giovedì mattina alle 7.

Sempre nella home page del blog di «fare l’avvocato è bellissimo» sono indicate tutte le altre risorse del «brand», tra cui alcuni gruppi di discussione riservati agli avvocati, cui pure ti invito ad iscriverti, con particolare riguardo a quello telegram, che è molto ben frequentato e dove si riesce spesso a trovare una risposta e dove potrai chiedere per qualsiasi riferimento ed esigenza futura.

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Ti lascio adesso alcuni consigli e indicazioni finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

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diritto roba per giuristi tecnologia tutorial

Firma remota con slpct: come funziona?

Oggi ti parlo di come firmare un deposito telematico con firma digitale remota Namirial e slpct.

Questa modalità è molto comoda quando si è ad esempio fuori da studio e si deve effettuare un deposito telematico. Inoltre funziona come backup in caso di malfunzionamento della chiavetta, per problemi hardware o software o perché magari i certificati sono scaduti e non ci se ne era accorti.

Questo breve tutorial si concentra sulla procedura di firma e, pertanto, presuppone che si conosca già un minimo il funzionamento di slpct e si abbia confidenza con il programma. Se per te non è ancora così, prima di leggere questo tutorial vai a leggere gli altri post che ho pubblicato su slpct e prova a prendere confidenza con il programma prima di tornare qui.

La procedura di firma parte dal bottone «firma e crea busta» che appare una volta impostato l’atto principale del deposito e gli eventuali allegati. 

bottone firma e crea busta

Cliccando questo bottone, si apre il pannello per la firma.

Prima di cliccare «firma tutto» a sinistra, devi selezionare a destra con l’apposita tendina la modalità di firma.

Di default, è impostata la firma in locale con la chiavetta.

Questa collocazione a destra, dopo il bottone «firma tutto», è un po’ controintuitiva, ma pazienza. 

 

selezione modalità firma

Seleziona dunque dapprima «firma remota» e poi clicca su «firma tutto» 

Dopo aver cliccato su «firma tutto», se avrai correttamente selezionato firma remota, si aprirà il pannello relativo all’inserimento delle credenziali per la firma remota:

pannello di firma remota

Nel campo «dispositivo assegnato» occorre inserire appunto il numero di dispositivo assegnato da Namirial al momento della sottoscrizione del servizio. Suggerisco di cliccare su «salva dispositivo» per evitare di doverlo inserire di nuovo in futuro.

Nel campo del PIN si inserisce invece il proprio PIN, il codice identificativo che funge da conferma della propria identità, proprio come avviene con le chiavette hardware, con la sola differenza che, in questo caso, il PIN non è la conferma finale dell’identità, ma bisognerà anche inserire un codice OTP.

Naturalmente, tutte queste informazioni, tutte queste credenziali, le devi tenere in un gestore di credenziali, come ti spiego meglio in questo precedente post, che ti invito a leggere con attenzione. 

Dopo aver inserito i dati e dato la conferma appare il seguente ulteriore pannello per specificare il dispositivo OTP da utilizzare, quello da cui viene generato il codice OTP che conferma ancora la propria identità.

Devi cliccare sulla tendina e selezionare il dispositivo che avevi precedentemente generale nel pannello del sito web di Namirial. Nel mio caso, ho scelto di utilizzare l’app per cellulari di Namirial, Namirial OTP, che genera un nuovo codice OPT ogni 30 secondi. 

Panello specifica dispositivo OTP

Dopo aver selezionato il dispositivo con la tendina, appare questo ulteriore pannello dove devi inserire il codice OTP a conferma della tua identità per concludere la firma.

pannello OTP

Personalemnte, appunto, ho attivato l’app di Namirial sul cellulare, per cui non devo far altro che aprire l’app e inserire uno dei codici che vengono continuamente prodotti, curando che non stia scadendo temporalmente, perché in quel caso potrei non fare in tempo ad inserirlo.

Una volta inserito il codice OTP e cliccato su conferma, vedrai apparire nell’elenco dei file di slpct le versioni firmate e si alzerà la finestra di dialogo di conferma (nel mio caso è stato necessario fare clic sull’elenco dei file per visualizzarla).

conferma firma

In basso c’è un pulsante con cui si possono visualizzare i files firmati.

vedi PDF firmato

Se vuoi puoi selezionare il singolo file che ti interessa e vedere come compare dopo l’apposizione della firma.

A questo punto, si può procedere come al solito con la creazione della busta e l’invio all’organo giudiziario.

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diritto roba per giuristi

Firma digitale remota con Namirial

Firma digitale senza hardware.

A seguito di un problema, dappoco e comunque transitorio, con una delle mie due chiavette di firma digitale (1), ho deciso di acquistare una firma digitale «remota» da Namirial, in modo da poter sempre firmare senza dover ogni volta utilizzare apparati hardware che possono presentare problemi.

felice con mac

Ho scelto Namirial come fornitore perché il procedimento di firma con questo gestore è supportato dal software che utilizzo per il processo civile telematico, cioè slpct, in una apposita versione, che si può scaricare qui, , che si chiama slpctfr, dove appunto le due lettere finali sono l’acronimo di «firma remota».

La firma digitale, ovviamente, serve, anzi è fondamentale per il pct (processo civile telematico), il ppt (processo penale telematico) e il pat (processo amministrativo telematico). La firma digitale remota si può utilizzare per i primi due, mentre per il terzo, cioè il PAT, basato sull’utilizzo di moduli PDF, il mio amico Stefano Baldoni mi fa notare che non si può utilizzare.

Il costo, nel mio caso, è stato di 47,58€ IVA inclusa, 39€ + 8,58 IVA; la firma remota dura tre anni, quindi in realtà si acquista l’abbonamento triennale ad un servizio, come ormai sempre più spesso accade.

La firma remota in realtà funziona tramite un dispositivo di firma che si trova presso il gestore, quindi è senza hardware solo per l’utente finale del servizio; in realtà, un dispositivo hardware c’è, viene solo utilizzato da remoto, tramite procedure che consentono di verificare che chi vi accede è davvero il titolare del diritto di usarlo.

Questo, a livello pratico, si traduce nell’assenza di problemi hardware in capo all’utente e rappresenta una notevole semplificazione, dati i numerosi problemi incontrati, anche solo per la necessità di procedere a configurazioni dei software da utilizzare, in passato. Inoltre, consente di firmare documenti anche da dispositivi cui non è possibile collegare, ad esempio, chiavette USB come i cellulari, i tablet e così via.

Acquisto e attivazione

Per il processo di acquisto tieni a disposizione i tuoi dati e il tuo «codice destinatario» per la fatturazione elettronica; personalmente ho pagato tramite PayPal, utilizzando il mio saldo attivo.

Ovviamente, per attivare la firma da remoto devi identificarti correttamente, cioè dimostrare al fornitore la tua identità. Questo può essere fatto in vari modi, come rappresentato nell’immagine successiva. Io ho scelto di usare lo SPID, che mi sono creato di recente (se non sei un avvocato, questo non deve stupirti: per noi avvocati, lo SPID non era così necessario in quanto avevamo già la Carta Nazionale dei Servizi da diversi anni).

modalità di identificazione

Successivamente, dovrai inserire il tuo cellulare e il tuo indirizzo di posta elettronica; entrambi dovranno essere verificati inserendo un codice ricevuto sugli stessi.

In seguito, occorre confermare alcuni dati e fornire ad ogni modo gli estremi di un documento di identificazione. Nel mio caso, ho inserito la carta d’identità cartacea.

Al termine, si procederà alla «firma on line» del contratto, premendo un apposito bottone, premendo il quale si apre un pannello eSign Anywhere.

Bottone per iniziare la firma

Una volta completato il processo di registrazione online, riceverai le credenziali all’indirizzo di posta elettronica indicato.

In realtà, riceverai diverse mail. Una con le credenziali della shop on line Namirial. Una con le credenziali per l’accesso al Namirial ID e una con i dati per l’utilizzo della firma remota. Ovviamente, è sempre consigliabile utilizzare un gestore di password per annotare queste e tutte le altre credenziali, come spiego meglio in questo precedente post.

La mail più importante contiene una «busta». La busta con il PIN che ti serve per usare la firma remota è infatti contenuta in un file PDF protetto da password in allegato alla mail. La password viene inviata via SMS al cellulare indicato in sede di registrazione (bisogna fare la richiesta cliccando un link contenuto nella mail stessa).

Prenditi il tempo di attivarti e annotare con cura tutte le prime credenziali (ce ne saranno altre).

Per completare l’attivazione, dovrai anche scaricare l’applicazione sul tuo cellulare per la generazione dei codici OTP di Namirial, che ti serve per il primo accesso al Namirial ID; ovviamente l’applicazione è disponibile sia per Android che per iOS.

Anche in questo caso, verrà richiesto di definire un nuovo PIN per l’accesso all’app sul cellulare, anche se chi vorrà potrà attivare il riconoscimento tramite impronta digitale.

Una volta installata l’applicazione, accedi al tuo Namirial ID utilizzando il codice OTP generato dall’app stessa. Ti verrà richiesto di cambiare la password.

Annota con cura anche queste nuove credenziali: nuova password, pin per l’accesso all’applicazione in mancanza di autenticazione biometrica, ecc..

Utilizzo della firma da remoto.

Prima di utilizzare la firma, bisogna attivare un OTP dentro al tuo account Namirial ID.

Procedi seguendo le istruzioni, cliccando sul bottone verde.

richiesta prima attivazione OTP

Fatto questo, il passo successivo è installare sul mac (o sulla tua diversa macchina) il software «firma certa» da questo sito.

pannello firma certa

Questo è il pannello per la firma dentro l’applicazione «firma certa» per il mac.

Nel campo username va inserito appunto il nome utente scelto durante il processo di acquisto e registrazione, che qui non espongo per motivi di sicurezza.

Una volta inserito il nome utente, bisogna fare clic su reclaim. L’applicazione si collegherà al fornitore del servizio e fornirà l’indicazione della «periferica virtuale» e degli OTP disponibili.

Fatto questo, bisogna inserire l’OTP preso dall’applicazione sul cellulare, facendo attenzione che non stia scadendo temporalmente.

A quel punto, bisogna inserire il PIN – quello ricevuto nella busta cieca allegata in PDF alla mail, per aprire la quale ti eri fatto mandare il codice via SMS.

Questo PIN è del tutto simile a quello previste per le chiavette: serve a mo’ di conferma finale della tua identità.

In realtà, visto che il codice OTP scade, conviene a mio giudizio inserire prima il PIN, visto che è sempre uguale, e solo dopo il codice OTP.

Fatto questo, si può cliccare su OK: il documento verrà firmato.

Di seguito, tanto per completezza, il pannello di slpct per windows che è diverso da quello per il mac: richiede il numero dispositivo e il pin, non lo username (grazie sempre a Stefano per la precisazione).

pannello firma remota windows

Conclusioni.

Sono finiti i tempi in cui si poteva fare a meno della tecnologia per gli avvocati.

Oggi non solo bisogna usarla, ma bisogna farlo bene, pena, in difetto, di passare brutti quarti d’ora e magari incorrere in spiacevolissime decadenze, foriere anche di responsabilità.

Con questa firma remota, ho un triplice sistema di sicurezza: due chiavette fisiche, una «chiavetta» da remoto. In questo modo, sono altamente sicuro di non perdere mai un deposito o l’invio di un documento importante.

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Note

(1) Se non hai letto questo mio precedente post in cui consiglio di avere, per ragioni di sicurezza, almeno due chiavette ti invito a farlo.

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diritto

Laureati Giurisprudenza su Google ne abbiamo?

sono in fase di attesa di udienza camerale per una denuncia da me presentata purtroppo infondatamente archiviata dal PM. Per la proposizione di opposizione mi ero rivolta ad un legale al quale ho concesso nomina e procura
speciale.
Vorrei ora, per motivi di mancata fiducia, revocare il mio legale: ho sentito parlare di ultraattivita’ della procura per cui mi chiedo se in questa fase (ancora di indagini preliminari) devo necessariamente procedere a nuova nomina per ”liberarmi” del
attuale legale. Preciso inoltre che, nell’atto di procura, è scritto che egli puo’
avvalersi di sostituti processuali per la costituzione di parte civile: chiedo se questa potrebbe essere causa di irrevocabilita’ in quanto considerato mandato conferito
a piu’ persone e mi obbligherebbe al pagamento di una penale?

«Ho sentito parlare di ultrattività della procura» è una delle battute più belle che io abbia sentito negli ultimi cinque anni.

Queste sono le cose che succedono quando si prende la laurea in Giurisprudenza su google.

Purtroppo, si tratta di un problema reale: le persone non hanno più consapevolezza dei confini della propria competenza o, detto in altri termini, credono che «democrazia» significhi, automaticamente, poter acquistare la qualifica di esperto in ogni campo, un po’ come quelle persone di cui ogni tanto si dice che sono degli eclettici, senza però purtroppo esserlo veramente.

Il problema ha delle conseguenze negative non trascurabili per chi si trova ad avere a che fare con un problema legale, che ti voglio illustrare per bene.

Al momento, ad esempio, io lavoro a 100 euro all’ora, a livello di consulenza, come tariffa di base.

Orbene, data questa tariffa di base, e rapportandola al tempo cui si riferisce, ultimamente purtroppo molti clienti tra quelli che assisto sprecano almeno 60/70€ di «tempo», che hanno pagato, per farmi dire perché quello che hanno letto su google non c’entra un cazzo con il problema che mi hanno portato.

Oltre allo spreco di tempo, c’è anche un potenziale danno concreto sulla qualità del lavoro. Se io posso dedicarmi al tuo problema solo negli ultimi venti minuti rimanenti, non solo hai buttato via parte del tuo investimento, ma hai anche meno possibilità che io possa occuparmi in maniera efficace del tuo problema, perché il lavoro, specialmente quello legale, è fatto di cura e attenzione.

Un avvocato, in altri termini, ti vende la sua attenzione – che è oggi uno dei beni più preziosi, tanto è vero che tutti la vogliono – e lo fa per un periodo di tempo circoscritto e limitato perché questa sua attenzione la deve dare anche ad altri clienti e al resto delle persone della sua vita – figli, genitori, coniuge, amici, ecc. ecc..

Torniamo, dunque, ad un mondo in cui le cose di cui abbiamo «sentito parlare» sono l’Inter, la Juve, il Milan o i colori che andranno per le unghie la prossima stagione, cioè gli argomenti riversabili in una conversazione che potremmo sostenere al bar, davanti ad un cappuccino fumante…

Io capisco anche che questa voglia di approfondire nasca non da un desiderio di comprensione e di evoluzione, ma più semplicemente e banalmente dal fatto che non ci si fidi degli esperti. Questo lo capisco perfettamente, se c’è un periodo della storia che ha dimostrato che gli esperti prendono grandi cantonate è sicuramente stato questo dell’epidemia del coronavirus.

Ma dalla necessità di un esperto competente e onesto non possiamo uscire con una ricerca su google: l’unica possibilità di uscita è trovare un esperto che non sia un deficiente, altrimenti noi come società civile finiamo per fare peggio ancora, anche al netto del fatto che gli esperti veramente validi siano pochi dobbiamo, possiamo solo, cercare uno di quei pochi…

Chiusa, ora, questa doverosa parentesi, sulla tua situazione, di cui, persa nelle disquisizioni tecniche, esattamente come faceva Renzo con Azzeccagarbugli (poi dicono che Manzoni non è più importante da leggere), non dici assolutamente nulla nella sostanza, l’unica cosa che mi sento di dirti è questa: se si tratta di una situazione che ti sta a cuore, allora l’unica cosa che puoi fare è cercare un legale di fiducia con cui sostituire quello verso cui non ritieni più di avere fiducia; viceversa in caso contrario, ma a quel punto non avresti dovuto nemmeno iniziare: in tal caso, cerca di venirne fuori prima e nel modo più indolore possibile.

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diritto

Avvocato con spese più percentuale: è giusto?

a seguito di un sinistro stradale mi rivolgevo ad un legale per essere tutelato. Dopo 5 anni la causa finisce con sentenza di primo grado con la controparte che, per sentenza, deve versarmi centinaia di migliaia di euro. La controparte paga anche le spese legali. Il mio avvocato giustamente mi richiede il pagamento delle spese legali a cui aggiunge, facendomi sottoscrivere un foglio che stupidamente ho firmato, anche il 15% del risarcimento del danno subito. È tutto lecito, o dovrei protestare?

Mi piacciono molto le tue due ultime parole «dovrei protestare», come se «incavolarsi» fosse, a volte, un dovere cui non possiamo sottrarci pena il passare per deboli, malfidati, persone che possono essere tranquillamente truffate e quindi, in definitiva, oggigiorno dei «perdenti».

In realtà, a livello spirituale vale la regola esattamente opposta, non c’è nessun dovere di reagire al male con il male, la legge del taglione è finita da un pezzo, ma a livello psicologico la maggior parte delle persone che vivono oggigiorno se la porta dentro come un «archetipo». Non c’è granché di male in questo, a patto di averne consapevolezza.

Detto questo, a livello tecnico è impossibile allo stato rispondere alla tua domanda, perché dipende dalla quantità di lavoro effettivamente svolta dal tuo legale.

risparmio

Anche per il compenso a percentuale, infatti, nel nostro ordinamento è previsto un criterio di corrispondenza con il lavoro svolto, nel senso che il compenso a percentuale non deve comunque essere spropositato rispetto all’opera che è stata prodigata.

Una osservazione forse utile da fare, che ho fatto tante altre volte nel blog, è che la somma che un giudice condanna una parte a rimborsare all’altra a titolo di spese legali non è necessariamente corrispondente a quello che la parte rimborsata deve al suo legale, anzi di solito è una misura minore, spesso sensibilmente. È solo quanto il giudice ritiene tutto sommato «giusto» che la parte soccombente rimborsi a quella vittoriosa, in situazioni dove vittoria e sconfitta non sono quasi mai così nette, essendoci quasi sempre soccombenza parziale.

Ma non determina cosa è giusto che un cliente paghi al suo avvocato, che si determina in base alle regole genere.

Per questi motivi, in astratto la tua situazione potrebbe anche essere corretta, per dire di più naturalmente occorrerebbe approfondire valutando da un lato il lavoro svolto e dall’altro effettivamente il compenso incamerato, alla luce del criterio alternativo dei parametri. Per fare questo bisognerebbe fare un lavoro di approfondimento che forse non vale la pena di fare, onestamente.

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Assistenti vocali e privacy: che succede?

Gli assistenti vocali – Alexa, Google assistant, Siri – sono incredibili e divertenti, ma quali sono le implicazioni sulla nostra privacy?

Non é che le grandi compagnie e i governi riescono ad ascoltare tutto quello che viene detto nelle nostre case?

La cosa incantevole é che stiamo spendendo soldi per riempirci la casa di microspie che consentono a grandi compagnie e governi di ascoltare tutto quello che viene detto nelle nostre case…

Alcuni avvocati e altri liberi professionisti tenuti al segreto professionale ricevono i clienti in stanze in cui tengono dispositivi con Alexa che ascoltano tutto, laddove per tutto si devono comprendere spesso anche dati sensibilissimi, con grave violazione degli obblighi in materia di adozione di misure di sicurezza.

Leggi questa notizia sul corriere per vedere cosa può accadere:

https://www.corriere.it/tecnologia/19_novembre_04/omicidio-usa-investigatori-usano-alexa-come-testimone-7bb3f942-fee1-11e9-979e-f14f2ad01b21.shtml

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diritto

Formazione forense: come la corazzata Kotiomkin.

Ultimamente, mi piace molto scrivere post in cui ho assolutamente ragione, ma si tratta di una di quelle ragioni che per molti è meglio ignorare, non dire, far finta che non esista. Così il mio blog diventa ogni giorno di più unico e io mi diverto sempre di più a riempirlo di contenuti.

Oggi ti voglio parlare di formazione forense, quella cosa per cui ogni avvocato iscritto all’albo, a certe condizioni, è obbligato a frequentare corsi e altre iniziative di «aggiornamento», con lo scopo finale di garantirne la miglior preparazione e idoneità ad assistere le persone che si rivolgono al suo studio.

Siccome non c’è un altro modo per esprimere questo concetto, dirò subito che la formazione permanente degli avvocati è, dal punto di vista funzionale (non invece, come ti spiegherà meglio dopo, da quello commerciale), una colossale idiozia perché nella pratica non funziona, non può funzionare e, il giorno in cui funzionasse, sarebbe probabilmente molto più dannosa che utile.

Non funziona e non può funzionare perché propone approfondimenti ad una platea di operatori che per larga parte manca di una formazione adeguata, delle famose «basi», della capacità di inquadrare correttamente un problema in diritto, di capire il diritto stesso.

Non ci credi?

Fai come vuoi.

Io, che ci vivo in mezzo da oltre vent’anni, ti dico che una non trascurabile fetta di avvocati non è in grado di capire il diritto e nemmeno di «leggere» il codice civile, cioè di sapere cosa significhino davvero le disposizioni del codice o come debbano essere interpretate individualmente ed in relazione al sistema in cui sono inserite.

Per fortuna, il diritto serve a poco per la risoluzione dei problemi legali

Li avete visti anche voi, quegli avvocati alla perenne ricerca di una sentenza di Cassazione, come se fosse un feticcio o una panacea in grado di risolvere tutto (quando magari si versa in una materia o caso o aspetto in cui e su cui una sentenza non ci può essere), o che agitano massime giurisprudenziali trovate facendo una sciatta ricerchina nelle banche dati, di cui non hanno capito granché e che ha scarsa, per non dire nulla, attinenza col caso concreto.

Li avete visti perdersi nel dettaglio senza avere una buona idea di base circa l’impostazione del procedimento, soprattutto dal punto di vista della strategia.

Queste lacune, che sono enormi voragini, non potranno mai essere colmate da convegni, seminari, riunioni dove chi partecipa può fissare lo sguardo sull’oratore di turno ma pensare ai casi suoi per tutto il tempo, senza che ci sia una verifica di quanto appreso – verifica che, sia detto per inciso, non si auspica affatto, perché significherebbe solamente aggiungere una buffonata ad un’altra buffonata – chi farebbe le verifiche, altri somari?

Il punto, alla fine, è proprio che con la formazione forense si propongono approfondimenti ad una platea che, spesso, non dispone delle basi.

Non ne dispone perché la formazione universitaria è completamente insufficiente a tale scopo, mentre per quella post universitaria il giovane professionista è lasciato per lo più al caso (che è per lo più sfavorevole): se ha la fortuna di avere un buon maestro che gli apre davvero lo studio (gli fa vedere fascicoli, appuntamenti, udienze, ecc.) allora impara e assorbe (e questo maestro andrebbe pagato, non certo essere lui a pagare il praticante – altra colossale idiozia di cui magari parleremo), viceversa nel caso contrario.

Vi sembra normale che durante l’intero corso di studi universitari di cinque anni si sostenga un solo esame di diritto privato o civile, che è in realtà il «diritto comune» che si applica quando non vigono legislazioni speciali, peraltro al primo anno, quando uno studente è troppo acerbo e giovane per assimilarlo davvero, finendo per dimenticare quel poco che ha imparato nei due o tre anni successivi, ancor prima di laurearsi?

Un avvocato, in sostanza, quella materia che poi dovrà maneggiare per tutto il resto della sua vita professionale la studia per tre, quattro mesi circa al primo anno e poi la mette via per tutti gli altri cinque anni cui corrispondente la durata del suo corso di studi.

Come può possedere adeguate basi giuridiche?

Per rendersi conto delle proporzioni del disastro, basta essere un giudice o un avvocato e leggere tutti i giorni atti processuali scritti da altri avvocati.

That simple!

Quando si aprono certi atti, per niente rari, che non sono scritti nemmeno in Italiano, si capisce che l’autore dovrebbe ripartire da capo con la sua formazione giuridico legale, ma anche linguistico grammaticale e logica, perché manca il famoso «ABC», non solo del diritto ma della logica comune.

La gente comune pensa che il problema degli avvocati siano il cinismo, la scaltrezza, la cialtroneria, la corruttibilità, il menefreghismo, gli intrallazzi, ma in realtà questi sono fenomeni di fatto relativamente molto rari.

La maggior parte degli avvocati è onesta ed è seriamente intenzionata a far del meglio per il proprio cliente, solo che un po’ troppo spesso non è in grado di farsi venire l’idea giusta.

Per fortuna, il diritto serve, come cennato, davvero a poco per la risoluzione dei problemi legali, mentre quella che importa di solito è la capacità di definire una strategia e una tattica vincenti.

Sempre per fortuna, una buona parte delle vertenze viene definita con accordi amichevoli, che sono un vero dono di Dio sia per i protagonisti delle vertenze stesse, che magari non se ne rendono nemmeno bene conto, sia per la salute del sistema giudiziario in generale, che meno viene oberato e meglio è.

Dicevo prima che la formazione forense non è una idiozia dal punto di vista commerciale. In effetti, l’unico valore che ha rivestito questa riforma, che non ha certamente accresciuto la preparazione degli avvocati – che, per quanto mi riguarda, non può che poggiare al 90% sullo studio e l’impegno individuali – è stato quello di determinare l’incremento degli affari degli enti di formazione vari che sono spuntati sul mercato e che costantemente spammano le caselle mail degli iscritti agli albi con i loro eventi.

Con questo non voglio fare il complottaro e dirti che la formazione forense è stata introdotta solo per ragioni lobbistiche e di business. Probabilmente è stato invece un onesto, ma maldestro, tentativo di risolvere il problema della preparazione in alcuni casi scarsa degli avvocati, che però non ha risolto il problema ed è stato benefico più che altro per gli affari di chi è finito ad occuparsene professionalmente.

Quale può essere allora la soluzione?

Non spetta a me proporlo, quello che mi premeva dirti con questo post è che la formazione forense andrebbe intanto completamente smantellata, perché determina una mera perdita di tempo per i professionisti che vi sono sottoposti, tempo che gli stessi devono sottrarre alla cura delle pratiche che sono state a loro affidate (quanti colleghi che si portano il computer per lavorare ai convegni), ed è quindi alla fine, se si vuol dire la verità fino in fondo, un danno per la produttività degli avvocati, quella poca che, pur con tutti i loro limiti, possono dare ai loro clienti.

Per garantire una preparazione adeguata dei professionisti temo che si debba partire da molto più lontano e cioè da un serio percorso universitario e post universitario, soprattutto da una pratica e post pratica fatte come si deve.

È tutto per oggi…

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diritto

Fiducia, ascolto, fuori le cazzate: così si vince.

È bellissimo ammettere di non capirci un cazzo.

Sei coinvolto in un procedimento o in una vertenza legale e vuoi avere un grosso vantaggio competitivo sull’altra parte della lite che stai per affrontare?

C’è un primo passo molto importante da fare, che è difficile più a livello psicologico che altro, che però ti conferirà un vantaggio netto su tutti gli altri soggetti coinvolti nella vertenza.

Questo passo è: ammettere di non capirci un cazzo e fidarti del tuo avvocato.

Ne ho già parlato nel post sull’utilizzo della posta elettronica nel mondo del lavoro contemporaneo e la tematica ha molto colpito, torno quindi sul tema con un post a parte.

Il primo problema: ripulire la testa.

Un grosso problema che presentano i clienti degli avvocati nel mondo di oggi è quello di arrivare a studio regolarmente con la testa infarcita di cazzate.

Queste cazzate sono state accuratamente raccolte, di solito, con qualche ricerca su google, parlando con un cancelliere del giudice di pace di Canicattì in pensione, con un cugino che ha affrontato una causa civile che non finiva più – pensa! – 30 anni fa, con uno che una volta ha visto un avvocato entrare in tribunale e, persino, da un figlio o altro parente laureato in giurisprudenza.

L’illusione della laurea in giurisprudenza.

Tra tutte queste «fonti di cazzate» – chiamiamole così – che, peraltro, sono solo alcuni esempi, dal momento che qualsiasi elemento può essere prezioso agli occhi di una persona che comunque non si fida degli avvocati e vuole disperatamente capirci qualcosa da solo, la peggiore di tutte, perché più insidiosa, è sicuramente quella del parente laureato in giurisprudenza.

La laurea in giurisprudenza non conferisce affatto la facoltà di capire come deve essere trattato un problema legale.

Per acquisire in modo completo questa competenza bisogna:

a) aver svolto la pratica legale per almeno dieci anni;
b) non avere la testa piena di segatura (testa con la quale invece una laurea in giurisprudenza si può prendere benissimo).

Per questo la laurea in giurisprudenza del parente è la fonte di cazzate più insidiosa, perché può apparire autorevole ma non lo è affatto.

Chi si laurea in giurisprudenza in Italia non capisce, quando esce, ancora nemmeno il diritto, cosa per la quale è necessario studiare per diversi anni di più. Se si considera che il diritto raramente serve per definire la corretta strategia di trattazione di un problema legale, si può ben capire che un laureato in giurisprudenza ha davvero poche carte in più da spendere di una persona comune. È un soggetto che si è letteralmente fermato a metà e, da quella posizione, tutto quello che può pensare o dire può solo fare enormi danni.

Chiudiamo comunque la parentesi e torniamo al tema principale.

Il tempo che si perde per la pulizia.

A volerlo ridurre ai minimi termini, il punto è che, se si inizia a trattare un problema legale con un appuntamento di un’ora, la prima mezzora di tempo – peraltro tempo di un avvocato, quindi pagato non a poco prezzo – viene buttata per svuotare la testa del cliente da tutte le cazzate che lui stesso ci ha messo dentro e che non solo non servono a niente ma possono essere infinitamente dannose per la trattazione della vertenza.

Partiamo, come sempre, dalla realtà.

La realtà l’abbiamo già accennata ed è che una persona che non ha preso una laurea in giurisprudenza, un titolo di abilitazione, non ha svolto la professione, risolvendo problemi ed affrontando casi, per almeno 10 anni non è assolutamente in grado di capire come debba o possa essere trattato un problema legale.

Non è in grado nemmeno di averne un’idea.

Ci sono troppi profili di diritto, sia sostanziale che processuale, per cui è inutile.

Non si può neanche spiegare più di tanto – questa è la cruda e per molti poco accettabile verità.

La favoletta per cui l’avvocato deve illustrare al cliente la propria strategia, il cliente la deve condividere e poi si parte funziona fino ad un certo punto perché il cliente non la può capire mai davvero e l’avvocato, per spiegare cosa conviene fare nel suo caso, non può dargli in mezzora spiegazioni equivalenti ad un corso di laurea quinquennale in legge e all’esperienza accumulata in dieci anni.

Si può parlare, evidentemente, solo per sommissimi capi.

La profonda tenerezza di quelle persone che «Ho già capito come funziona, ho parlato con un geometra che fa le CTU in tribunale che mi ha detto questo e quello…».

Che bello, mi fa ridere ogni volta ancora oggi dopo ventidue anni che la sento.

Il vero motivo di tutte queste cazzate.

Bene. Detto questo, andiamo a vedere perché la gente si punisce così, si priva della possibilità di poter condurre efficacemente la vertenza che le sta a cuore.

Magari ci sono varie spiegazioni, ma il fattore principale è uno solo – anche qui dobbiamo regalarci una verità: la gente non si fida degli avvocati.

Questo è sicuramente legittimo e, in alcuni casi, molto più circoscritti di quel che si crede comunemente, anche conveniente.

Ma un rapporto basato sulla non fiducia, dove c’è un soggetto che deve continuamente controllare l’altro in una materia in cui non ha alcuna speranza di capire un cazzo, può mai funzionare?

Facciamo un esempio.

Sei un imprenditore. Devi assumere una persona per fare un certo lavoro. Sai che non è in grado di farlo, ma pensi che facendola controllare da un’altra persona possa svolgerlo. La assumi lo stesso? Non ti conviene forse assumere un’altra persona che sembra in grado di svolgere da sola questo compito?

La realtà è che tutti i rapporti umani che si basano sulla convinzione di una delle due parti che sia opportuno cambiare l’altra sono destinati a naufragare.

Funzionano i rapporti con le persone che ti vanno già bene così come sono e devi solo pregare che non cambino più di tanto e ringraziare Dio di averli così.

Quindi la «brutta notizia» è che la fiducia del cliente nel proprio avvocato è radicalmente irrinunciabile.

No fiducia, no party!

Questo è il messaggio da portare a casa.

Non pensi di poter avere fiducia nel tuo avvocato? Cerca di capire bene questo punto, valutando al netto delle cazzate di cui è magari piena la tua testa e di cui prima abbiamo fatto degli esempi.

Ma se ritieni che non sia degno di fiducia cambialo, tutto il resto è inutile. Non lo puoi controllare, aiutare, stimolare, incoraggiare, fargli fare un lavoro che non sei in grado di capire.

Ascoltare gli avvocati: il vero segreto.

Quando hai trovato un avvocato in cui hai fiducia – meglio ovviamente all’inizio del rapporto, piuttosto che cambiarlo in corso di vertenza – allora semplicemente fai quello che volta per volta ti consiglia lui.

Ascoltalo.

Questo è molto importante. Oggigiorno, la gente paga gli avvocati in media 100 euro all’ora per andare a sentire cosa ne pensano del loro caso e poi non li ascolta.

Parla per sfogarsi, poi quando è ora di aprire le orecchie per sentire e capire – non da google, non dal cugggggino, non dal carabiniere in pensione, non dal nipote laureato in giurisprudenza, non dalla televisione, ma da uno che è veramente in grado di dire cosa bisogna fare e che hanno pagato apposta – non lo fa, non ascolta!

Qui c’è il compito più interessante dell’avvocato, quello di fare da cerniera tra il mondo della pratica legale e gli utenti finali, adeguando anche lo stesso linguaggio a quello dell’utente del caso che c’è da affrontare volta per volta, per fargli capire davvero quelle linee strategiche essenziali che riguardano la sua vertenza.

Ma anche qui il cliente a volte non fa la sua parte. Rifiuta di abbandonare le cazzate cui ormai si è affezionato, non si dispone ad ascoltare, continua a suonare una lamentela.

Come se questo potesse servire a qualcosa!

Qui l’avvocato deve tirare fuori tutta la sua pazienza per disseppellire il cuore e il cervello del cliente e riuscire a parlare davvero con lui.

Ma che davero?

In tutto questo, a volte arriva qualcuno che chiede «Ma io devo pagare 100 euro solo per parlare del mio problema?»

Il mio messaggio per costoro è un semplice: andate affanculo.

Lo dico a questo genere di utenti, per fortuna pochi, che ogni tanto si affaccia.

Non sapete parlare, non sapete ascoltare, non avete idea di cosa comporta il problema che avete, ve lo siete probabilmente procurati da soli con la vostra stessa dabbenaggine e io, che sono l’unico che può davvero aiutarvi, anche se facendo il quadruplo della fatica vista la partenza, dovrei dedicarvi gratuitamente il mio tempo e la mia attenzione, sottraendolo ad altri come voi, più assennati di voi, che li hanno regolarmente acquistati e a cui li devo?

Andate affanculo, that simple.

Ecco, un primo grande aiuto. Uno che vi manda affanculo. Una funzione formativa di livello apicale. Purtroppo, non tutti gli avvocati lo fanno e così probabilmente continuerete a cuocere nel vostro brodo.

Il messaggio da portare a casa.

Ma chiudiamo anche quest’altra parentesi.

Qual è il messaggio da portare a casa per chi ha un problema legale, capisce che l’unico che può aiutare a risolverlo è un bravo avvocato e vuole avere un rapporto sano e costruttivo con il proprio avvocato?

  1. Dimenticare tutto. Fare tabula rasa. Prendersi una giornata libera dal lavoro, chiedere un favore ad un amico e farsi dare ripetutamente un mattone – usate quelli pieni, non i forattoni – in testa finché non si sarà raggiunta l’amnesia completa. Bisogna scordarsi persino che esiste google, i carabinieri, i cugini, le lauree in giurisprudenza.
  2. Scegliere un avvocato che sia una brava persona, davvero intenzionato ad aiutare i propri clienti, con un minimo di intelligenza tattica e strategica, al di là della conoscenza del diritto. Attenzione, altra grande verità: per scegliere una brava persona, per capire se un avvocato è una brava persona, una persona autentica, non serve sapere assolutamente niente di diritto.
  3. Rassegnarsi ad avere fiducia pressoché completa in quell’avvocato e seguire i consigli e le indicazioni che, con la sua saggezza derivante dall’esperienza, fornisce.
  4. Rassegnarsi al fatto che le vertenze si vincono, si perdono, si pareggiano. L’importante è cercare di curarle nel modo migliore e l’unico modo per farlo è seguire i tre punti precedenti.

Ma non ringraziatemi.

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Quando si confonde l’avvocato col principe azzurro.

Oggi parliamo di nuovo di come scegliere un avvocato, un tema di cui mi sono occupato diverse volte nel blog e che è sempre di attualità, prendendo spunto da una discussione sviluppatasi in uno, Avvocati italiani, dei gruppi giuridici che gestisco su facebook.

La discussione la potete trovare qui, almeno finché non sarà stata eventualmente rimossa dal suo autore originale, nella quale sono intervenuto anche io, con un commento che riprendo, ampliandolo, qui sul blog a disposizione di tutti.

La chiave di lettura di oggi è, diversamente dagli altri casi, di quello che non si dovrebbe fare quando si cerca un professionista.

Vediamo perché.

La nostra iscritta, Angelica Bianco, ha così tratteggiato la sua richiesta (non è raro leggere cose del genere):

Cerco un avvocato nelle marche possibilmente ad Ascoli Piceno e dintorni ,deve essere bravo ma realmente valido che ne capisce di medicina legale e tutto ciò riguarda di fare una battaglia contro la sanità e una struttura rsa ,e una cosa abbastanza complicata ci vuole esperienza in questo settore , perché nei casi dove c’è lo schifo della sanità italiana lo sanno tutti che fanno di tutto per coprire la negligenza di strutture ospedaliere e medici , e questo avvocato dovrebbe essere iscritto anche al patrocinio gratuito…

È evidente, tuttavia, che con delle «chiavi di ricerca» del genere, una persona che pur ha disperato bisogno di un avvocato non può andare da nessuna parte…

Infatti, questo avvocato dovrebbe essere:

  • preparatissimo, anche in materie non strettamente giuridiche ma che richiedono una preparazione medico sanitaria, come la medicina legale (doppia laurea);
  • coraggioso, indipendente, autonomo, in grado, da solo, di opporsi a partiti politici, amministrazioni, governi, servizi segreti, complotti nazionali e magari non;
  • disponibile a lavorare in modo così intenso e duro ma gratuitamente per sette, otto anni, per poi attenderne altrettanti per essere pagato la metà di quello che, secondo i parametri, sarebbe il suo giusto compenso – un ciclo economico di produzione e ricavo che supera di gran lunga persino la silvicoltura, cioè se pianti alberi per vendere la legna prendi i soldi molto prima, ma anche se costruisci un grattacielo, che termina in tre o quattro anni.

Un vero e proprio fenomeno del genere, infine, non dovrebbe poi avere studio a Londra o a New York, ma dovrebbe aver scelto come sede della sua più unica che rara attività niente di meno che Ascoli Piceno.

Mi sembra che più che un avvocato si stia cercando il principe azzurro, e che per di più lo si voglia a domicilio.

O che comunque sia molto più probabile vedere arrivare il principe azzurro piuttosto che un professionista del genere.

Cosa dire? Non è la strategia giusta per trovare l’avvocato giusto, che è invece un primo passo fondamentale, il gesto strategico più importante per il cliente.

Un avvocato che è intervenuto nella discussione ha addirittura suggerito di rivolgersi alle associazioni «competenti”, cosa che per me è una bestemmia anche più grande perché proviene da un avvocato che non dovrebbe mai a mio giudizio mandare da «associazioni», perché le associazioni non sono affatto in grado di gestire casi del genere, tant’è vero che poi ti mandano da altri avvocati.

La nostra amica deve cercare di trovare un avvocato che possa aiutarla, ma partendo da basi reali e non certo da cose fantascientifiche del genere.

Non è vero che sognare non costa niente, ti costa che non fai quello che poi ti servirebbe.

Insomma, perché non ammettere che in una determinata materia e su una determinata situazione non ci si capisce un cazzo?

Guardate che è bellissimo.

È liberatorio, è il primo passo per poter fare qualcosa di concreto.

Partire dalla realtà, ammettere che non ci si sta capendo un cazzo e che serve semplicemente una persona onesta e davvero intenzionata a dare una mano.

È davvero inutile enucleare criteri di competenza, tratteggiare complotti, vagheggiare di sistemi di pagamento di cui non si conosce davvero il funzionamento… Bisogna limitarsi ad esporre un problema e chiedere in che modo gli avvocati interpellati avrebbero intenzione di trattarlo, quale sarebbe la loro strategia.

Poi si passerebbe a parlare del sistema di tariffazione, solo una volta che la pratica avesse trovato un approccio convincente.

Limitate a dirvi quale è il vostro problema, il resto può dirlo solo un avvocato.

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diritto

Termini e memorie del 183: cosa sono?

Una memoria è solo un documento.

Chi si trova coinvolto in una causa civile di solito si trova a dover aver a che fare con questi termini e le relative memorie.

Spess(issim)o mi tocca spiegare di che cosa si tratta, così ho pensato di fare il solito post contenente l’illustrazione dei principali aspetti della cosa, da mandare tramite link a tutti i miei assistiti. Post che, come spesso accade, può essere utile anche ad altri, così lo pubblico anche qui sul blog.

Una «memoria» nel gergo tecnico giudiziario non è altro che un documento scritto, in cui un avvocato sostiene delle richieste e/o porta delle prove a favore. Sì, è un documento come quelli che compone qualunque persona comune con Word, o Google Documenti, ed in effetti anche noi avvocati usiamo spesso quei wordprocessor per scrivere le nostre «memorie», quando non – in casi più avanzati – il markdown.   

Documenti che passione

 

Processo orale? 

Il processo civile, secondo il codice, dovrebbe essere orale.

Un po’ come a forum… Le parti arrivano, con i loro avvocati, si parla a turno, poi il giudice decide.

Nella realtà, nonostante il codice lo preveda espressamente, non funziona affatto così.

Funziona all’esatto contrario.

Il processo civile italiano, salvo rare e circoscritte eccezioni, è per lo più scritto. Anche in Cassazione il rito di default ormai è quello della camera di consiglio, dove le parti non vanno più ma si limitano, anche qui, a depositare delle memorie, come spiego in quest’altro post.

Non ti so dire se questo sia un bene o sia un male, probabilmente, essendo un aspetto di metodo o «supporto», ci sono casi in cui è un bene e casi in cui è un male, a seconda della situazione.

Certamente, quando la lunghezza media di una causa è di sei, sette, otto anni, per il solo primo grado, ognuno capisce che la trattazione non può certo essere orale. Chi si ricorda dopo qualche mese cosa era stato detto dalle parti di una causa? Non se lo ricorderebbero le parti stesse, figuriamoci il giudice che ha centinaia di cause da decidere. Dopo otto anni è evidente che senza documenti da leggere per un giudice sarebbe impossibile ricordarsi alcunché.

Dunque, di fatto il processo civile è scritto.

Per questo, come dico da decenni, nel processo civile sono fondamentali i documenti e cioè le prove scritte.

Per vincere una causa, sono essenziali le prove scritte.

Da ciò consegue che la prima abilità di un avvocato deve essere la gestione documentale. E che il cliente farà bene a prestare la massima collaborazione su questo aspetto, come ho spiegato meglio in questo mio precedente post sugli «obblighi» del cliente di un avvocato.

Cosa sono i termini e le memorie ex art. 183?

Fatta questa doverosa premessa, vediamo cosa sono questi benedetti termini ex art. 183.

Ma, prima ancora, che cos’è l’articolo 183.

Questa disposizione è quella che, nel codice di procedura civile, disciplina la prima udienza del processo e, coerentemente, si intitola «Prima comparizione delle parti e trattazione della causa».

Leggiamone un estratto velocemente insieme, nel testo attuale:

«Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.»

Non è subito chiaro per chi non ha studiato diritto, quello che devi sapere è che, nel 95% dei casi, la prima udienza del processo civile, di ogni processo civile, si svolge con la richiesta da parte degli avvocati di questi tre celebri termini e la loro concessione da parte del giudice.

Poi l’udienza viene chiusa e ognuno va via.

L’articolo che stiamo esaminando si chiama «comparizione delle parti», ma quando il codice parla di «parti» qui intende gli avvocati, non le parti vere e proprie del processo, destinatarie degli effetti della sentenza. Quando il codice, o un giudice, vuole che le parti effettive, i clienti, compaiano in udienza, parla di «comparizione delle parti personalmente».

Insomma, la prima udienza del 183 è un momento meramente burocratico in cui di solito non si discute quasi di nulla, ma ci si limita a prevedere questi tre famosi termini per lo svolgimento delle successive difese nel processo.

Ovviamente, il cliente può partecipare all’udienza ex art. 183, dal momento che si tratta della sua causa e lui può assistervi, ma quando lo fa rimane regolarmente deluso perché, salvo eccezioni, non vede succedere assolutamente niente.

Viene compilato un verbale con questa richiesta di termini e la loro concessione, poi tutti vanno a casa.

Perché fare un’udienza del genere, che è abbastanza inutile dal momento che una cosa così potrebbe ad esempio essere decisa via posta elettronica, senza bisogno di far girare sia gli avvocati che il giudice?

In realtà, potrebbero esserci altre cose da vedere preliminarmente. Ma a parte questi limitati casi, la realtà è che il processo civile italiano non è affatto organizzato razionalmente. Ci sono mille considerazioni che si potrebbero fare al riguardo, ma al momento comunque la situazione deve essere presa per quella che è, anche perché non ci sono alternative, così come per qualsiasi altra legge dello Stato.

Come vengono concessi i termini.

Vediamo adesso cosa comportano più in particolare questi tre termini.

Innanzitutto, i termini possono essere concessi nella misura prevista dal codice di procedura civile a partire dal giorno dell’udienza stessa, come prevederebbe il codice stesso, oppure anche a partire da un giorno successivo.

Questa seconda ipotesi è quella in cui gli avvocati o, molto più spesso, il giudice vogliono modulare il loro carico di lavoro spostando in avanti gli incombenti di cui ai termini. In tale caso, si prevede che i 30+30+20 giorni previsti da questo terzetto di termini inizino a decorrere da un giorno successivo, individuato nello stesso provvedimento, e dal quale dovranno poi essere calcolati.

Ovviamente il giudice potrà concedere i termini direttamente in udienza oppure potrebbe anche, nel caso vi fosse magari qualche altra questione preliminare, riservarsi la decisione, come ho spiegato in questo altro post di ormai dieci anni ma, ma ancora valido. Nel caso in cui si riservi, la concessione dei termini eventualmente avverrà con un provvedimento che verrà comunicato in seguito.

La trattazione del processo dopo i termini.

Una volta concessi i termini, dunque, che cosa succede?

Succede che gli avvocati delle parti dovranno depositare, oggigiorno telematicamente, tramite il PCT, entro il termine previsto le «memorie» relative.

A) La prima memoria del 183 è sostanzialmente un documento in cui si continua il discorso già iniziato negli atti introduttivi, cioè si svolgono considerazioni «di merito» sulle proprie ragioni. Si spiega che cosa si chiede e perché il giudice dovrebbe concederlo. Anche se nulla vieta di anticipare qui contenuti che sarebbero proprio della seconda memoria: anticipare si può sempre, mentre posticipare mai. Personalmente, spesso ad esempio faccio già nella prima memoria delle richieste di prova, quelle che ho già disponibili le inserisco, non aspetto la seconda. A volte questo mi consente di risparmiare il deposito della seconda memoria.

B) Con la seconda memoria, detta istruttoria, si indicano le prove che si chiede che il giudice, poi, voglia ammettere. Nel processo civile italiano, non si possono portare tutte le prove che si vuole, a parte le prove scritte o documentali. Per tutte le altre, bisogna dire al giudice che si vorrebbero portare determinate prove, poi sarà il giudice a valutare se ammetterle o meno. Se si dispone di un testimone, o si ritiene che sia interessante fare una CTU, bisogna spiegare al giudice perché queste prove sono rilevanti e formularle nel modo previsto dal codice, dopodiché sarà il giudice a decidere se ammetterle o meno.

C) Con la terza memoria ogni avvocato svolge delle riflessioni sulle prove richieste dall’altro e può opporsi alle stesse, dicendo ad esempio che sono irrilevanti, inutili, eccessive, ecc. ecc.

Quindi, in conclusione, dopo la concessione dei tre termini, il giudice chiude il fascicolo, gli avvocati tornano a casa e si mettono a scrivere questi tre documenti, cominciando ovviamente dal primo e proseguendo con gli altri, anche perché per scrivere i successivi dovranno prima leggere quello che hanno scritto gli avvocati degli altri.

Da ciò si vede molto chiaramente che la trattazione del processo civile italiano, almeno nella sua forma ordinaria, è quasi interamente scritta, con molte formalità rispetto alla formazione dei documenti e al loro deposito.

Come gestisco io i tre termini del 183.

Personalmente, dopo l’udienza o il provvedimento di concessione dei tre termini del 183, calcolo i termini sulla base delle norme del codice di procedura civile e poi segno la relativa scadenza in google calendar, con un evento «tutto il giorno» e, soprattutto, una notifica via mail almeno 20 giorni prima della scadenza, mettendo, quando posso, come invitato all’evento, il cliente stesso.

Se sei mio cliente e nella causa che sto seguendo per te hanno concesso i tre termini del 183, ti arriveranno mail da google calendar indicanti un “evento” del calendario; se anche tu usi google calendar, potrai aggiungere questo evento anche al tuo calendario. Altrimenti puoi tenere semplicemente la mail come promemoria, ma non preoccuparti: penseremo noi a gestire in tutto la scadenza e a ricordarti quando ci sarà bisogno di qualcosa da parte tua, come ti spiego meglio tra poco. Tutto come nell’esempio di cui all’immagine seguente:

schermata google calendar

 

Queste tre scadenze inserite in google calendar hanno una duplice valenza e richiedono un duplice tipo di lavoro, uno da fare prima e uno da fare dopo il loro verificarsi:

  • da fare prima: sotto un primo profilo, riguardante il periodo anteriore al giorno in questione, sono scadenze che richiedono appunto un mio intervento prima del loro verificarsi, per tale motivo c’è una notifica che mi arriva via mail 15/20 giorni prima del giorno in questione, in modo che in questo spazio di tempo possa scrivere la memoria e depositarla;
  • da fare subito dopo: sotto un secondo profilo, vengono invece in rilievo come termini che valgono anche per la mia controparte e che mi impognono un intervento non solo prima, ma anche dopo la loro scadenza. Dopo la loro scadenza, infatti, devo connettermi la processo civile telematico per vedere che cosa ha depositato il mio «avversario».

Ovviamente, il lavoro più impegnativo è quello da fare prima del loro verificarsi. Anche dopo c’è del lavoro da fare, ma trattandosi solo di esaminare quanto scritto dalle altre parti del processo, salvo colpi di scena che sono rarissimi, si tratta di lavoro minore, che peraltro solitamente rientra nel lavoro di preparazione della mia memoria successiva: ad esempio, quando esamino la memoria 183 n. 1 del mio avversario devo tener presente tali contenuti, e replicarvi, nella mia memoria 183 n. 2.

Per la stesura, solitamente preferisco organizzare un apposito appuntamento, quasi sempre di due ore, con il cliente stesso, in modo da ragionare insieme sui contenuti della causa, sulle possibili prove, e scrivere «in diretta» la memoria. Ti ricordo che scrivo tutti gli atti processuali insieme al cliente, anche a distanza via Skype. In generale, mi attengo ai criteri che ho delineato in questo altro post.

Quando riesco, inserisco appunto nella prima memoria anche le richieste istruttorie, cioè le richieste di prove da assumere, in modo da risparmiare a me, e anche al mio cliente, di dover rifare un nuovo appuntamento e un nuovo deposito il mese successivo. In questi casi, può essere più interessante fare la terza memoria, con le deduzioni sulle prove richieste dal mio «avversario».

Una volta terminata la stesura, provvedo al deposito telematico, se possibile due o tre giorni prima della scadenza per evitare possibili errori di trasmissione o comunque avere abbastanza tempo per porvi rimedio.

Il primo requisito di queste memoria è la sintesi, come ho già spiegato in altri post del blog alla cui lettura rimando.

Ovviamente, al cliente trasmetto sia copia delle memoria da me redatte, sia copia delle memorie avversarie, in modo che ne prenda conoscenza e possa farmi le sue eventuali osservazioni nel corso dell’appuntamento in cui redigere le nostre o in altra occasione.

Che cosa ti devi aspettare alla fine?

Per la gestione di queste tre memorie:

  • riceverai innanzitutto tre mail con altrettante scadenze google calendar, che potrai inserire se credi nel tuo calendario, anche se saremo sempre noi a occuparcene;
  • verrai contattato dalla mia assistente per fissare un appuntamento di due ore in cui redigere innanzitutto la prima memoria e poi eventualmente, man mano, le successive – questa telefonata, se i termini decorrono dal giorno dell’udienza (a volte il giudice può stabilire che decorrano da un giorno successivo), la riceverai il giorno stesso o i giorni successivi all’udienza;
  • riceverai sempre via mail le memorie depositate dalla o dalle controparti, insieme con alcune mie brevi note e/o richieste di chiarimenti eventualmente utili per le difese successive;

Molto probabilmente, per la redazione delle memoria dovrai fornirmi dei documenti. Se vuoi, segui le indicazioni raccolte in questo post.