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Mediazione familiare: il modello globale / operativo.

La differenza fondamentale di questo modello rispetto al precedente, visto appunto nel precedente post della «serie», ci viene indicata già dalla denominazione di globale.

Mentre, come abbiamo visto, nel modello integrato il focus dell’attenzione è dedicato alla genitorialità, lasciando gli aspetti economici e legali alla cura dei professionisti del diritto per lo più, l’aspetto peculiare del modello globale è che il mediatore tratta tutti i conflitti che interessano i protagonisti della mediazione, sia quelli connessi alla gestione dei figli, sia tutti gli altri che quasi immancabilmente si presentano ogni volta che si è in presenza di una crisi familiare.

C’è una considerazione di buon senso collegata a questo approccio e cioè che la comunicazione deve essere fluidificata riguardo a tutti gli aspetti del conflitto, perché il disagio e il malessere che i suo protagonisti provano nella vicenda è globale ed unitario e solo artificiosamente può essere ripartito in comparti diversi, affidati a professionisti altrettanto diversi. Inoltre c’è l’opportunità di sfruttare sino in fondo, a 360 gradi, tutte quelle finestre di dialogo che, a volte miracolosamente, si riescono ad aprire, e sinchè sono aperte, senza delegare, ma soprattutto rimandare, a successivi incontri presso peraltro altre figure in occasione dei quali le parti possono benissimo essersi «richiuse» in loro stesse.

C’è anche da dire che, come abbiamo già accennato sopra parlando del modello integrato, gli accordi che si prendono in sede di mediazione sono legati da un equilibrio molto stretto tra loro, per cui non è affatto detto che vengano mantenuti tutti nel caso in cui parte di loro per qualche motivo naufraghi, anzi tutto al contrario è solitamente un dato di esperienza che, in presenza di un ostacolo relativo ad un singolo aspetto o considerazione, quasi sempre le parti si trovino a voler rimettere in discussione tutti gli accordi, specialmente quando quell’aspetto non è propriamente un dettaglio, ma un dato importante rispetto al tutto.

Vale di nuovo la considerazione per cui le persone, gli utenti, sono titolari di un problema e si rivolgono al mediatore affinchè li aiuti a risolverlo, senza potersi interessare di ripartizione di competenze, questioni di opportunità, aspetti legali che, in questi momenti, anzi particolarmente in questi momenti, sono sentiti – più che in molti altri casi – come inutili complicazioni burocratiche.

Al netto della necessità di rispettare comunque la legge, forgiando accordi che si possano sussumere tranquillamente nel suo alveo – se non altro per esigenze concrete, quali quelle di consentire il passaggio al vaglio della magistratura – va ricordato che la percezione dei problemi di famiglia da parte dei suoi protagonisti è unitaria dal punto di vista emotivo e qualsiasi frammentazione può rendere precari quei già debolissimi equilibri che il mediatore riesce faticosamente a creare e sui quali si trova a dover camminare, con la massima cautela e leggerezza possibili, per tutto il suo percorso.

L’approccio del mediatore, comunque, resta quello classico di incoraggiare entrambe le parti, con equidistanza, a farsi reciproche concessioni, nell’ottica del compromesso che resta l’unica soluzione per affrontare qualsiasi conflitto e che è in fondo una cosa nobile, tutto al contrario di quanto si pensa comunemente, perché consente la pace sociale, familiare, individuale con la rinuncia a proprie pretese, spesso anche legittime, ma che vengono messe in secondo piano per il bene superiore del raggiungimento di un assetto stabile, utile sia per gli adulti protagonisti della crisi sia per i minori stessi.

In tale approccio, si cerca di definire all’inizio del percorso alcuni criteri di equità. In realtà, questa operazione può essere interessante, perché da un lato può agevolare il raggiungimento di un compromesso facilitando dal lato emotivo la rinuncia a proprie pretese ad opera delle parti, ma porta in sé anche il rischio di cadere nel problema tipico delle norme giuridiche, quelle di essere impiegati per risolvere problemi che sono nati dopo che le stesse sono state forgiate, per non dire del fatto che formulare norme di diritto, o prescrittive, e farle adeguatamente comprendere dai loro destinatari non è affatto un’operazione semplice. Quand’anche si riuscissero a individuare criteri generali dotati di qualche validità in astratto, parti del conflitto già esasperate e con comunicazione bloccate facilmente, senza nemmeno farlo apposta, tenderanno a fraintenderle e ad usarle come «clave» l’una nei confronti dell’altra.

La mano del mediatore al riguardo deve essere delicata e molto cauta, indicando più che norme strette e rigorose, alcune considerazioni generali, sulle quali le parti non possono non essere d’accordo – come tipicamente la necessità di tutelare tutte le volte e in tutti gli aspetti in cui è possibile i figli – da richiamare durante la negoziazione e il confronto, più come un campanello emotivo che un vero e proprio «regolo» per la discussione stessa.

Nel modello globale, il mediatore ovviamente si fa garante infatti anche degli interessi dei minori e la loro presenza è talvolta anche prevista nella stanza della mediazione, prima della redazione degli accordi, in modo da rendere il metodo il più inclusivo possibile.

Nel prossimo post della serie proseguiremo l’analisi dei modelli di mediazione familiare.

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Modelli di mediazione familiare: quello integrato.

Il quadro generale.

Continuiamo la nostra importante «serie» di post sulla mediazione familiare passando all’esame dei vari modelli diffusi nella pratica di mediazione, cominciando da quello integrato.

Sono infatti ormai presenti, anche nel nostro Paese, diversi modelli di mediazione familiare, che si differenziano tra loro per vari aspetti tra cui gli scopi più immediati, le tecniche tramite le quali essi vengono perseguiti e le applicazioni.

I principali sono almeno sei:

  1. il modello integrato o parziale di Emery, Marlow, Bernardini;
  2. il modello globale o operativo di Heynes e Buzzi;
  3. il modello sistemico di Irving, Ardore, Malagoli, Togliatti e Mastropaolo;
  4. il modello strutturato di Coogler e Roberts;
  5. il modello ecosistemico di Babu e Bèrubè e Parkinson;
  6. il modello transizionale – simbolico di Cigoli e Marzotto.

Il ruolo del mediatore è ovviamente destinato a variare a seconda del tipo di approccio nel cui contesto si muove, naturalmente dando conto del fatto che ogni professionista interviene in modo diverso nel caso su cui sta lavorando e che, a parte le proprie propensioni personali, derivanti da aspetti formativi o esperienziali, il mediatore può comunque integrare tecniche prese dall’uno o dall’altro approccio, se ritenute più idonee per la situazione da trattare. Così infatti come lo psicologo o psichiatra, pur essendo specializzato in un determinato tipo di metodo, può smussarlo o integrarlo con interventi presi a prestito da altri metodi a lui non congeniali ma che ben possono adattarsi alla personalità del paziente da seguire.

Ad ogni buon conto, può essere opportuno sviluppare alcuni cenni relativi ai vari metodi di mediazione familiare sopra elencati.

 Il modello integrato o parziale

In questo modello, il focus è sui problemi relativi all’affidamento e alla gestione dei figli, concentrandosi sulla definizione di un gruppo di regole, atteggiamenti e modalità riguardo al tema, ma lasciando una certa discrezionalità e forse anche libertà alle parti, anche con riguardo ai loro stati emotivi, e ampia discrezionalità di forma e interventi al mediatore.

La gestione delle sedute, di conseguenza, è abbastanza informale, non essendoci regole precostituite in modo rigido ma solo indicazioni di massima. Questo è probabilmente uno degli aspetti in base ai quali i diversi approcci alla mediazione si differenziano tra loro, ed è fondamentale per il tema che ci occupa in questa sede, che è appunto il ruolo del mediatore familiare.

Nel modello integrato, come in quello sistemico, la formalità è mantenuta al minimo livello rispetto, ad esempio ad altri modelli che in materia sono molto più rigidi: tra questi ovviamente il principale è il modello strutturato.

Il punto di riferimento dell’approccio integrato è la ricerca di una soluzione pratica, a prescindere dall’applicazione di regole di diritto, che non vengono più di tanto prese in considerazione nemmeno come riferimento culturale, ciò che causa a volte un certo disorientamento per i protagonisti della mediazione, che sono abituati a far comunque «ossequio» a quello che prevede la legge – peccato che, tuttavia, in materia familiare la legge sia assolutamente generica e limitata per lo più a dichiarazione di principi o di valori, lasciando ampissima discrezionalità agli operatori giuridici; del resto, tuttavia, non potrebbe essere altrimenti, data la molto vasta eterogeneità delle situazioni familiari e relative problematiche, cosa che mal si presta, come tutte le situazioni eterogenee, ad essere gestita tramite l’applicazione di norme di diritto costruite a maglie eccessivamente rigide e dettagliate e dove rimane assolutamente necessaria una discrezionalità attenta del magistrato o comunque dell’operatore, che, proprio in questi casi, non potrà affatto esser la bouche de la loi come avrebbero desiderato gli Illluministi.

All’inizio della mediazione, in questo tipo di approccio si chiede alle parti di effettuare una piccola «rivoluzione copernicana» rispetto alla mentalità corrente, che vede l’accostarsi alla gestione di una crisi familiare come un conflitto o un agone, dove entrambi i contendenti devono dare il meglio di sé per poter portare a casa il risultato migliore. Alle parti si chiede, tutto al contrario, di pensare a cosa intendono ancora avere in comune con l’altra parte, a quel «nocciolo» di cose in comuni che, nonostante tutti i conflitti e le emozioni negative, le parti si rendono conto di avere ancora e di poter opportunamente gestire insieme, a partire spesso dai figli.

Per questo si ritiene, generalmente, che per la praticabilità di questo tipo di approccio mediatorio sia necessario un minimo di capacità di collaborazione all’interno della coppia. In realtà, sembra che proprio nel recupero di quel minimo comun denominatore che consenta di iniziare davvero questo percorso si possano concentrare le prime sedute, i primi incontri, che oltre a saggiare meglio la situazione concreta, possono iniziare ad essere utilizzati per cercare di sciogliere le tensioni, i conflitti e vedere se man mano nasce un minimo di spirito collaborativo tra le parti.

È un dato di esperienza comune che molte persone si accostano alla mediazione con diffidenza verso lo strumento ed inoltre cariche di tensione e conflitti non sopiti verso gli altri protagonisti della mediazione stessa. Ma quando si riesce a «rompere il ghiaccio» (questa espressione, presa a prestito dal linguaggio comune, descrive davvero bene il fenomeno, tanto che difficilmente se ne potrebbe trovare una che per quanto tecnica possa essere ritenuta più appropriata), spesso sgorgano tanto inaspettate quanto abbonandanti aperture e disponibilità collaborative che anteriormente non si potevano nemmeno scorgere.

La denominazione di questo metodo come «integrato» si riferisce al rapporto che il mediatore deve mantenere con i professionisti che si occupano degli aspetti più propriamente legali, e soprattutto economici, della crisi familiare: il mediatore si incarica di fluidificare la coppia o comunque le parti del rapporto, agevolando la consensualizzazione anche dal punto di vista emotivo e psicologico, mentre il legale e cioè l’avvocato si occupa della parte, a lui più congeniale, istituzionale e burocratica.

Tipicamente, in un approccio di questo genere, le parti vengono inviate ad incontrarsi, senza la presenza di nessun avvocato, ma personalmente, con il mediatore, per riprendere la collaborazione e il dialogo tra loro; il mediatore definirà un corpus di condizioni per la gestione della crisi familiare, tramite il dialogo con le parti. A quel punto, la palla passerà al legale, o ai legali, delle parti che avrà il compito di trasfondere tali condizioni in una forma legale e giuridicamente valida e vincolante. Compito del legale è anche quello, fondamentale, di controllare la validità di quanto le parti sono arrivare a decidere, con l’aiuto del mediatore, di voler praticare, perché abbastanza di sovente le parti chiedono cose di cui non si può ottenere l’omologazione. Il caso tipico è quello delle compensazioni tra eventuali canoni di affitto o occupazione di immobili e spese di mantenimento di minori, oppure dell’esclusione addirittura di qualsiasi mantenimento a favore di minori.

In questi casi, nei casi in cui cioè il legale rileva che la negoziazione ha portato alla definizione di clausole che non sono omologabili, sia nel contesto di una separazione consensuale, sia nel nuovo contesto delle convenzioni di negoziazione assistita – che comunque sono soggette al controllo da parte della magistratura tramite deposito in Procura (e va ricordato, al riguardo, che gli avvocati che vi partecipano devono attestare che le convenzioni non sono contrarie a norme imperative di legge, di talché si può affermare che un primo controllo deve essere effettuato proprio dai legali), in tali casi, si diceva, il legale deve informare prima possibile sia il mediatore che le parti della necessità di rivedere gli accordi riformulandoli in modo da renderli compatibili con le disposizioni di legge.

Spesso, tali circostanze determinano la necessità di rivedere l’intero impianto, perché cambiare una clausola determina uno squilibrio dell’assetto complessivo che le parti avevano peraltro attraverso non poche difficoltà individuato. Per questo è importante che lo «stop» che il legale giustamente e correttamente impone a parti e mediatore in questi casi sia illustrato prima possibile e con chiarezza e abbondanza di motivazioni, in modo che la spinta, anche emotiva, che le parti, con l’aiuto del mediatore, hanno trovato verso la consensualizzazione non vada dispersa, ma anzi, tutto al contrario, venga raccolta e si ricominci a lavorare di nuovo verso una soluzione di ripiego che tuttavia sia conforme alla legge e in grado di passare al vaglio della magistratura.

Le osservazioni che si possono fare al riguardo in relazione al ruolo del mediatore sono che appunto è opportuna in capo al mediatore stesso una conoscenza di base del diritto di famiglia dell’ordinamento in cui si trova ad operare, per prevenire il più possibile situazioni di «rimpallo» come questa tra la fase di mediazione e quella davanti al legale, che, specialmente se non ben gestite, possono essere perniciose intervenendo in circostanze di crisi familiare in cui gli equilibri sono sempre precari e possono venire a mancare, già addirittura spontaneamente, in qualsiasi momento.

Queste problematiche sono ovviamente destinate ad avere minor rilievo nei casi in cui il mediatore è anche un avvocato ben preparato in diritto di famiglia, che ha adeguatamente compreso i concetti di base della materia, mentre nel caso in cui il mediatore possegga una formazione non giuridica, come spesso avviene, con anche eccellenti risultati, una integrazione specifica al riguardo non sarebbe male o comunque una particolare attenzione al dato esperienziale maturato di volta in volta nella collaborazione con il legale.

Nell’approccio in esame, si considera possibile ed auspicabile il colloquio individuale tra mediatore e parte al fine di sbloccare eventuali situazioni in quel momento ferme in attesa della fluidificazione delle parti. Il colloquio con il singolo protagonista può avere la funzione di rinsaldare il rapporto di fiducia con il mediatore e di consentire alla parte interessata di confidare quel vasto novero di cose e pensieri che sicuramente non si sente di esternare nella seduta di coppia; naturalmente, la parte cercherà di farsi «alleato» il mediatore, ciò, altrettanto naturalmente, potrà avvenire solamente a livello emotivo, nel senso che il mediatore potrà manifestarsi vicino alla sofferenza e alla difficoltà della parte, mantenendo e dichiarando sempre tuttavia la sua equidistanza e non dando mai nemmeno il sospetto di poter favorire una parte rispetto all’altra, cosa che determinerebbe il fallimento pressochè immediato della mediazione. Il colloquio individuale è uno strumento molto delicato, nel corso del quale il mediatore ha molte responsabilità, ma ha anche molte opportunità circa l’efficacia del suo intervento e delle sue sedute. Se opportunamente gestito, questo strumento può determinare l’efficacia della mediazione.

Vedremo nei prossimi post gli altri modelli di mediazione.