Buongiorno, ho avuto una condanna penale circa 4 anni fa’ per truffa, con il beneficio della condizionale. Vorrei poter cancellare l’onta di questa etichetta che mi perseguita. Vorrei sapere come poter fare.
Gentile lettore, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena per il delitto, quale la truffa, trascorsi cinque anni dall’emissione di detto provvedimento, è possibile chiedere l’estinzione del reato.
Naturalmente uno dei presupposti per i quali si potrà chiedere l’estinzione del reato è la mancata commissione, nell’arco del quinquiennio, di reati della stessa indole di quello per i quali è intervenuta la condanna e la concessione della sospensione condizionale della pena.
Con l’estinzione del reato, la pena dapprima sospesa, poi si estinguerà e non verrà eseguita.
L’unico caso in cui il reato si cancella del tutto con tutti i suoi effetti è l’abolitio criminis. In particolare solo quando quel reato viene depenalizzato, si cancellano tutti gli effetti di quel reato.
4 risposte su “dopo la condanna è possibile chiedere l’estinzione del reato?”
Buongiorno, ho letto questa vostra FAQ https://blog.solignani.it/faq/che-documenti-occorrono-per-la-pratica-di-estinzione-del-reato/ ma vorrei capire una cosa. Ho riportato una prima condanna militare per la quale ho pagato una multa in luogo della detenzione, successivamente ho patteggiato un’altra condanna beneficiando dell’indulto. Sono passati 9 anni dal primo episodio e 7 anni dal secondo, rispettivamente. Chiedo:
1) posso chiedere l’estinzione di entrambi i reati a norma dell’art. 167 C.P.?
2) la domanda va fatta al Tribunale Militare?
3) posso fare istanza da solo o devo necessariamente avvalermi dell’assistenza di un difensore?
4) avete la mia email, io ho già copia delle sentenze, autentiche, e del certificato del casellario giudiziale dove nulla risulta. Eventualmente potreste dirmi quanto mi costerebbe con voi e quale sarebbe la tempistica?
Grazie!
Ciao Luca, ti faccio rispondere via mail da Franca, mia moglie e penalista dello studio, circa la fattibilità e, nel caso, il preventivo per procedere.
Salve,
desidererei avere un’informazione.
In caso di qualsiasi forma di condanna da parte del Giudice di Pace riguardo a lesioni personali con 15 gg di prognosi, si può restare lo stesso incensurati?
Ovvero, con il pagamento dell’ammenda, o con la permanenza domiciliare, o con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il reato viene estinto?
Ringrazio anticipatamente per la risposta
Nel momento in cui viene emessa da parte del Giudice di pace una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile e quindi definitiva, per mancanza di impugnazione, la persona non è più incensurata. Il provvedimento del Giudice di Pace viene annotato nel registro del casellario giudiziale, secondo quanto dispone il decreto 313/2002. Naturalmente vige la non menzione. Questo vuole dire che se a chiedere il certificato del casellario giudiziale della persona condannata è un privato, nel certificato non compare la relativa condanna. Detta iscrizione, inoltre, decorso un determinato periodo di tempo, viene eliminata. L'articolo 5 di detto decreto alla lettera g), dispone però che sono eliminate le iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore reato.