fino a quando ci si può costituire parte civile?

Nel giugno 2009 sono stato picchiato da un tizio che mi ha rotto il mento e poi derubato. A seguito delle lesioni riportate sono andato dai carabinieri e l’ho denunciato esponendo tutti i fatti per lesioni, furto ed altro. Purtroppo, in querela non ho chiesto  nè di essere informato in caso di richiesta di archiviazione, nè tantomeno di costituirmi come parte civile in un eventuale procedimento penale. Ora, a distanza di 2 anni,  non sono stato in alcun modo contattato dall’A.G. per essere interrogato nè per testimoniare, nè altro. Come faccio a sapere se la mia denuncia è stata archiviata o meno? Devo fare domanda alla procura o al tribunale? con che modalità? se apprendo con le modalità da voi indicate che vi è un procedimento penale in corso a carico del tizio, posso ancora presentare  formale richiesta di costituzione di parte civile? 

Per sapere se un procedimento penale è ancora pendente, dovrai  fare una istanza ai sensi dell’art. 335 c.p.p. presso la procura della repubblica presso il tribunale competente. Di solito in ogni tribunale sussistono dei moduli prestampati che necessita solo compilarli con i propri dati. Sia l’indagato che la persona offesa possono formulare l’istanza ex art. 335 cpp per avere tutte le informazioni sul procedimento penale che li vede coinvolti.

Ti consiglio quindi di recarti presso la procura competente per presentare  l’istanza ex art. 335 c.p.p..

Qualora il procedimento penale fosse  ancora pendente, nello specifico ancora nella fase delle indagini preliminari, in tale caso è possibile  la costituzione di parte civile. Ai sensi dell’art. 79 c.p.p. la stessa può avvenire per l’udienza preliminare e successivamente fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento.

Sarebbe, a mio parere, opportuno, rivolgersi ad un avvocato di fiducia conferendogli il mandato contenente anche richiesta di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.

Infatti, se manca tale richiesta, il Pubblico Ministero può chiedere l’archiviazione del procedimento penale al Giudice per le indagini preliminari senza notificarti alcun avviso. In tale caso il GIP può archiviare il caso liberamente.

Nel caso in cui però vi sia richiesta della persona offesa di avviso, il Pubblico ministero è obbligato ad avvisare la persona offesa la quale entro 10 giorni può fare opposizione  alla richiesta di archiviazione.  In caso di opposizione, il GIP  è obbligato a fissare una udienza nel corso della quale dovrà discutersi sull’archiviazione o meno del procedimento penale.

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Di Franca Massa

avvocato, penalista, esperta di diritto di famiglia, amministrazioni di sostegno, contitolare dello studio Solignani-Massa; chi mi ama ... mi segua, su twitter naturalmente :-)

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