il danno nella diffamazione a mezzo stampa

Sono un giornalista pubblicista. Chiedevo, perché non l’ho mai capito, in che modo si quantifica la somma da pagare per il reato di diffamazione? Vi è un tetto massimo e minimo? Solitamente, noto spesso, il risarcimento che attesta il giudice si aggira più o meno intorno ai 10 mila euro. Ovvio che cambia da caso a caso, ma qual è, in estrema sintesi, il principio della quantifica del danno?

Il reato di diffamazione  a mezzo stampa è di competenza del tribunale ed è previsto dall’art. 596 bis del codice penale. La pena prevista per  tale tipo di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a euro 516,00.

La persona diffamata ha diritto ad un risarcimento del danno che viene liquidato  dal Giudice civile.

Ai fini della liquidazione del danno, ogni caso è diverso dall’altro e il tutto dipende dal tipo di giornale, dal pubblico che raggiunge, dalla gravità dell’offesa, dalla persona dell’offensore e dell’offeso.

Secondo la giurisprudenza, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’art. 12 della Legge n. 47 del 1948 prevede la possibilità per la persona offesa di richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 c.p. comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, anche una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno, ma che integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato.

Quanto ai criteri da utilizzare ai fini della quantificazione del danno alla vittima dei delitti di diffamazione a mezzo stampa, la nota sentenza del tribunale di Lecce del 27 aprile 2009 così dispone: “La liquidazione del danno morale da diffamazione non può che essere effettuata con criteri equitativi, posto che la ragione del ricorso a tali criteri è insista nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. Tra i criteri da adottare nella liquidazione possono venire in rilievo: la diffusione dello stampato; il ruolo rivestito dalla vittima; la risonanza della notizia che riguardava fatti di notevole gravità;la reiterazione della notizia diffamatoria: la circostanza che la rettifica richiesta dalla vittima sia stata pubblicata con un commento da parte del giornalista che porta ad escludere qualsiasi incidenza della rettifica sulle conseguenze dannose delle notizie pubblicate”.

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Di Franca Massa

avvocato, penalista, esperta di diritto di famiglia, amministrazioni di sostegno, contitolare dello studio Solignani-Massa; chi mi ama ... mi segua, su twitter naturalmente :-)

2 risposte su “il danno nella diffamazione a mezzo stampa”

È una domanda troppo generica perché possa avere un qualche senso, il diritto si occupa di problemi concreti, con riferimento a situazioni altrettanto concrete e precise. Mi dispiace non poterti essere d’aiuto.

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