E’ obbligatoria una lista testi al momento della presentazione della querela?

Ho presentato una denuncia-querela, ma ho dimenticato di inserire un elenco di testi, pur avendo chiaramente citato le persone che hanno assistito ai fatti, e non ho citato un legale per l’eventuale autentica, anche se credo non ve ne fosse bisogno. Ho indicato il nome di un avvocato che ci seguiva. E’ ugualmente valida la querela? Si rende necessario e nel caso sarebbe possibile un’integrazione della denuncia-querela?

La querela non è altro che la richiesta di procedere nei confronti di una persona che si ritiene abbia commesso il reato e della conseguente punizione, una volta accertata la sua responsabilità.

Ai sensi dell’art. 120 c.p. ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio ha diritto di querela. Detto atto può essere presentato personalmente dalla persona offesa oppure a mezzo di un procuratore speciale ai sensi dell’art. 122 c.p.p.; in tale caso, se la procura viene rilasciata ad un difensore, la sottoscrizione va autenticata dal difensore medesimo.

Quindi, la querela presentata da te personalmente agli organi competenti, a mio parere, è da ritenersi valida.

In querela, se sono state indicate delle persone che possono testimoniare e non sono stati indicati i relativi recapiti, la magistratura inquirente può chiederti, nella qualità di persona offesa, di fornire i recapiti degli stessi. Se vuoi, comunque, potresti depositare un atto integrativo della querela che hai depositato con l’indicazione dei testi.

In ogni modo, se sei seguito in questo procedimento da un difensore di fiducia, potresti valutare con lo stesso la possibilità di disporre delle indagini difensive. Ciò  secondo quanto previsto dagli artt.391 bis e seguenti c.p.p.. In questo modo, il difensore potrà convocare i testi nel proprio studio e raccogliere le loro dichiarazioni.

Detto potere che prima non aveva il difensore gli è stato attributo con la legge del 7 dicembre 2000 n. 397. Infatti, in virtù di quanto previsto da detta legge,  il difensore anche nella fase delle indagini preliminari può svolgere direttamente le indagini a favore del proprio assistito. Detta documentazione poi viene inserita nel fascicolo del difensore che viene formato e viene conservato presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari.

Quindi a te la scelta.

 

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Di Franca Massa

avvocato, penalista, esperta di diritto di famiglia, amministrazioni di sostegno, contitolare dello studio Solignani-Massa; chi mi ama ... mi segua, su twitter naturalmente :-)

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