gli organizzatori di eventi sportivi o tornei sono responsabili degli infortuni subiti dai partecipanti anche con le apposite liberatorie?

se io organizzo un torneo di calcio e un atleta si rompe un piede, come organizzatore sono responsabile penalmente? anche se l’infortunio è avvenuto dopo un fallo di gioco? e le famose liberatorie che fanno decadere la responsabilità degli organizzatori in caso di infortunio sono legali o sono carta straccia?

La responsabilità dell’organizzatore sorge,  da un lato, quando il nocumento discenda da un difetto di funzionalità o di manutenzione dell’impianto, dall’altro, quando sia causato dalla mancata adozione di particolari cautele all’atto di svolgimento dell’attività sportiva e/o competizione.

Di solito, in relazione all’attività di organizzatore sportivo, accanto alla responsabilità civile , di natura extracontrattuale e/o contrattuale, si palesa la responsabilità penale per i reati di lesioni colpose o omicidio colposo e ciò, nei riguardi di qualsiasi organizzatore, sia che svolga attività d’impresa, sia che operi in ambito dilettantistico e/o amatoriale, sempre che gli eventi di danno si verifichino all’interno dell’impianto o siano  legati alla fruizione del medesimo e, ovviamente, trovino causa in un contegno colposo dell’organizzatore  o di un suo collaboratore.

Sempre più  spesso , al momento di partecipare a tornei o manifestazioni sportive, alcuni organizzatori   fanno sottoscrivere agli atleti  partecipanti delle  dichiarazioni liberatorie. Senza dubbio tali documenti sono predisposti al fine di  declinare eventuali responsabilità in ordine a danni che dovessero occorrere a soci o a terzi durante la gara.

Ebbene simili documenti sono del tutto inefficaci in virtù del combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 1229 del Codice Civile. La prima norma, infatti, sancisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando questi importino una diminuzione permanente dell’integrità fisica. In altri termini, lo stesso ordinamento giuridico stabilisce che neppure lo stesso titolare possa disporre di beni indisponibili quali il proprio corpo e la sua integrità o incolumità: a maggior ragione, quindi, una tale facoltà è preclusa ad un terzo (l’organizzatore di una manifestazione, ad esempio).

L’art. 1229, infine, dispone la nullità delle clausole di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave del “debitore” (cioè l’organizzatore), nonchè per i casi in cui il fatto dell’organizzatore o dei suoi diretti collaboratori costituisce violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Tale principio è valido anche nel campo della responsabilità extracontrattuale.

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Di Francesco Lambertucci

Con il mio studio legale "ius&sport", mi occupo esclusivamente di contenziosi, sia in ambito civile che penale, inerenti il diritto dello sport. Sono socio fondatore nonché presidente dell'associazione "Sportivamente Tutelati" che tutela i diritti dello sportivo.

6 risposte su “gli organizzatori di eventi sportivi o tornei sono responsabili degli infortuni subiti dai partecipanti anche con le apposite liberatorie?”

a se per esempio un giocatore si fa male , non fa segnare nulla a referto dell’arbitro, fa la visita al pronto soccorso 20 giorni dopo e poi minaccia di richiedere i danni ? (possibile che magari si sia fatto male altrove ?)
Oltre a questo specifico che la squadra non aveva consegnato i moduli di affiliazione (creando una societa’ sportiva di fatto con tanto di presidente, vice presidente e segretario e tesseramento per tempo e questi sapevano di non essere ancora assicurati,
Sottolinendo anche il fatto che l’obbligo di tesseramento per i tornei e campionati amatoriali e ‘ per morte e invalidita’ permanente e non per infortunio
Grazie

ma non capisco cosa si intenda per condotta colposa e/o dolosa.. un semplice fallo rientra in questo ambito?? oppure potrebbe essere un'entrata assassina?

l'atleta non è responsabile dei danni cagionati commettendo un fallo, a condizione che l'azione fallosa rientri nel modello di riferimento e nelle regole del gioco della disciplina sportiva che la ammette quale rischio consentito.

La condotta dell' atleta  posta in essere in violazione delle regole del gioco è fonte di responsabilità solo quando si discosti con colpa grave dal parametro del cd. sportivo medio che oltre alle regole deve sempre comportarsi con prudenza e diligenza.

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