Al fine di comprendere che cosa si intende per responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi, necessariamente bisogna individuare chi sono e quali solo i diritti e doveri di tali soggetti. La definizione più in voga, identifica l’organizzatore nella persona giuridica, nell’associazione o comitato, che promuove una determinata performance di una disciplina sportiva, sia essa manifestazione sportiva o competizione, agonistica o amatoriale, anche indipendentemente dal fatto che all’evento sportivo assistano degli spettatori.
La responsabilità dell’organizzatore in ambito civile può essere sia di natura contrattuale, nel momento in cui vi siano dei spettatori paganti, che extracontrattuale nei confronti di terzi, indipendentemente dalle eventuali autorizzazioni necessarie, il cui ottenimento non esonera in nessun modo dalla responsabilità.
Precipuamente un organizzatore di manifestazioni sportive deve predisporre tutte le misure protettive idonee a prevenire eventi dannosi in capo agli atleti che a terzi. In specie il soggetto che organizza l’evento sportivo ha l’obbligo di: controllare l’adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti; controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva; controllare che l’atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara.
Si tratta di una cosiddetta responsabilità para-oggettiva che ha il suo fondamento sul criterio della colpa omissiva. Di vitale importanza è che la valutazione dell’adeguatezza delle misure preventive deve essere effettuata ex ante in base alla specificità del rischio e del suo possibile accadimento, e gioco forza, è di spettanza dell’organizzatore dimostrare di aver posto in essere tutte le precauzioni del caso. Di conseguenza, l’evento imprevedibile e/o eccezionale “scagiona” da ogni responsabilità il soggetto che organizza l’evento sportivo, come pure nulla può essere imputato a titolo di responsabilità all’ organizzatore di un contest conforme alle cautele usualmente richieste per quel tipo di evento sportivo.
Si può ben dire che lo schema d’imputazione è quello della responsabilità per rischio oggettivamente prevedibile ed evitabile.
Come detto, colui che organizza un evento sportivo deve assicurare che la competizione avvenga senza pericoli per l’incolumità fisica, di atleti, spettatori e terzi. La sua responsabilità però è “temporale” nel senso che dura per quel lasso di tempo in cui si svolge la competizione o manifestazione, e relativamente al luogo di essa. Va comunque segnalato che per quanto attiene la custodia delle attrezzature di vario genere utilizzate ed accessorie alla manifestazione, l’organizzazione deve predisporre ogni tipo di sorveglianza per impedire l’insorgere di situazioni di pericolo. Vieppiù l’organizzatore risponde per il fatto degli ausiliari ex art. 2049 c.c.
In merito agli atleti l’organizzatore è chiamato a rispondere in determinate circostanze ovvero: per l’inadeguatezza o pericolosità dei mezzi tecnici adoperati per la gara; l’inidoneità degli stessi atleti allo svolgimento delle attività che la manifestazione implica; l’inidoneità o la carenza di sicurezza dei luoghi o degli impianti che ospitano la manifestazione.
E’ lapalissiano che l’organizzatore è responsabile delle attrezzature fornite agli atleti. In particolare, circa gli attrezzi forniti direttamente da lui, non importa se non di sua proprietà, l’organizzatore e/o i suoi collaboratori, è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli stessi. Viceversa colui che organizza l’evento sportivo, non ha nessuna responsabilità sulla difformità degli attrezzi di esclusiva proprietà degli atleti, in questo caso l’omologazione è competenza dei giudici di gara.
Circa il secondo punto, fatto salvo il caso che vi sia un preciso obbligo, risulta estraneo ad eventuali sinistri che derivino dall’idoneità fisica o incapacità atletica dell’atleta. In tale circostanza va effettuata una valutazione ad hoc.
Non vi è alcun dubbio sul fatto che l’organizzatore deve in ogni caso evitare che la competizione si svolga tra atleti di diversa esperienza e capacità, per esempio mettere a confronto un pugile professionista con un dilettante. Inoltre negli eventi sportivi dove all’atleta è richiesto uno sforzo fisico particolarmente pesante, l’organizzatore deve verificare se l’atleta è in possesso della certificazione medica che ne attesta l’idoneità psicofisica.
Parlando della sicurezza dei luoghi o degli impianti in cui si svolge l’evento sportivo, è chiaro come in tale circostanza l’organizzatore ha sulle sue spalle una grande responsabilità. Egli deve verificare non solo la conformità dei luoghi ai meri regolamenti, ma deve guardare oltre, nel senso di preoccuparsi ad esempio di segnalare in modo adeguato il tracciato di gara e di apprestare le dovute misure per un celere ed idoneo soccorso agli atleti. Si evince da quanto detto, che l’organizzatore deve adottare di fatto tutte le misure idonee ad evitare un danno agli atleti. Tuttavia è da sottolineare che tale affermazione si deve confrontare sia con la possibilità di ricollegare tale dovere di diligenza con lo schema di cui all’art. 2050 c.c., che con il rischio sportivo, insito nello svolgimento di una gara.
In alcune circostanze alcune pronunce giurisprudenziali hanno applicato l’art. 2050 c.c. agli organizzatori, ma è ovvio che per gli atleti partecipanti alla competizione, l’accettazione del rischio sportivo comporta che i danni che rientrano nell’alea normale dello svolgimento della gara ricadano sugli stessi. Per essere chiari, la pericolosità che giustifica normalmente l’applicazione dell’art. 2050 c.c., può risultare non determinante ai fini dell’operatività di questa norma, nel caso in cui l’atleta l’abbia accettata e non abbiano inciso nel produrla eventuali negligenze dell’organizzatore.
Come già accennato in precedenza, l’organizzatore è tenuto a predisporre tutte le necessarie ed adeguate misure di sicurezza anche nei confronti di coloro che non partecipano alla gara, ma a vario titolo sono presenti sul dove si svolge l’evento sportivo. E’ facilmente intuibile che ci si riferisce agli spettatori. Sul punto si osserva come sia la giurisprudenza di merito che di legittimità, non abbia ancora sviluppato un approccio univoco sull’applicabilità o meno dell’art. 2050 c.c. alla fattispecie in questione. In tale contesto va richiamato il dibattito se le società sportive debbano rispondere del fatto dei tifosi. A fronte di diversi orientamenti, a chi scrive sembra che la questione si possa risolvere solo sulla base di un effettivo accertamento del potere di direzione e d’influenza della società sportiva sulla tifoseria. Difatti esclusivamente in tale circostanza, avrebbe un senso logico imporre un obbligo risarcitorio alla società, che ex ante avrebbe potuto porre in essere tutte le misure per prevenire il danno.
Al di fuori degli stadi di calcio, la giurisprudenza tende invece a ritenere più confacente l’applicazione dell’art. 2043 c.c. Quest’ultima norma giuridica è stata applicata dal giudicante che ha ritenuto responsabile l’organizzatore di una partita di squash per le lesioni procurate ad uno spettatore da una palla scagliata per errore da un giocatore, sulla base della mancata predisposizione di una barriera sufficientemente alta a protezione del pubblico.
Giova infine ricordare che resterà comunque a carico sia degli atleti sia degli organizzatori di manifestazioni sportive, il dovere di osservare il generico obbligo, di rispettare il principio del neminem laedere a tutela di tutti i diritti assoluti.
4 risposte su “come si può organizzare una manifestazione o competizione sportiva senza avere problemi legali?”
Trovo l’argomento interessante, e prenderò spunto per raffinare la mia piattaforma.
Ho quasi completato un nuovo portale dedicato allo sport e più precisamente alla possibilità di organizzare o partecipare ad eventi sportivi perlopiù amatoriali.
Io come precauzioni, ne ho prese molte, per prima cosa per entrare a farne parte, anche se la piattaforma é gratuita, é richiesta l’identità reale con verifica a due elementi, ossia SMS ed email.
Come secondo punto forza, ogni utente ha un punteggio che può aumentare o diminuire secondo la propria condotta.
Il punteggio modera il numero di eventi in cui si può partecipare o si può organizzare.
In fine un sistema di feedback ad evento concluso da potere di giudizio, e anche questo incide sul punteggio dell’utente.
Rimane sempre la possibilità di segnalare un abuso o una condotta scorretta.
Il sito http://www.sportpair.com é aperto a tutti e gratuito, sia se si vuole organizzare del sano sport tra amici, sia se si vuole promuovere un evento associativo.
Grazie della possibilità di risposta, buone feste.
Molto carina come idea, per gli aspetti giuridici bisognerebbe esaminarlo molto più in dettaglio nel suo funzionamento.
Sto organizzando un evento sportivo, e lo faccio come associazione… la ringrazio perché leggendo quello che avete scritto nel vostro blog, ho avuto delucidazioni importanti su come operare. Grazie ancora… e buon lavoro.
Grazie a te Gianni, sei il benvenuto 😉