l’infortunio dello sportivo professionista e il danno da perdita di chances

Chi pratica una disciplina sportiva a livello amatoriale nella maggior parte dei casi non dovrebbe trarne un guadagno, quindi a rigor di logica sotto questo profilo non siamo in presenza di alcun danno. Per quanto attiene la figura dell’atleta dilettante, ma realmente dilettante, il danno patrimoniale non ha particolarità di rilievo rispetto alla generalità dei casi di lesioni personali, quindi il soggetto danneggiato avrà il diritto di essere risarcito per tutti i danni subiti e subendi a livello economico che sarà in grado di dimostrare, con la dovuta documentazione ed in linea con in consueti criteri. Ovviamente se l’atleta sia amatoriale che dilettante ha riportato dei danneggiamenti alla sua attrezzatura sportiva potrà richiedere il risarcimento del caso. Altro aspetto e voce di danno che deve essere presa in considerazione è quella che si riferisce al mancato godimento di servizi già pagati e non ripetibili, come ad esempio la partecipazione a corsi di nuoto, tennis, equitazione ecc.

Tutt’altro discorso invece è da farsi per l’atleta professionista e l’atleta dilettante di “alto rango”. Per loro l’aspetto della lesione subita durante lo svolgimento dell’attività sportiva può essere fonte di un grave pregiudizio patrimoniale che a volte supera drasticamente l’entità di quanto viene liquidato, bontà loro, a titolo di danno biologico dalle compagnie assicuratrici. Non è raro che una lesione psicofisica di lieve entità può in alcune circostanze porre fine ad una carriera sportiva o quantomeno impedirla per un certo lasso di tempo, con riflessi negativi per l’andamento dell’attività sportiva, in specie se si prende in considerazione il fatto che alcuni sport svolti a livello professionale sono fonte di ingenti guadagni, che provengono sia dagli “ingaggi” stipulati con i sodalizi sportivi che dai contratti pubblicitari e di sponsorizzazione. Quando si verifica un infortunio, ecco che entra in “gioco” la figura del medico legale che ha le competenze necessarie per valutare le possibili incapacità a svolgere e proseguire l’attività sportiva.

Si tratta di valutare, o meglio, quantificare con tanto di calcolo, il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità di produrre reddito, con attenzione certosina al danno patrimoniale futuro da invalidità permanente.
La voce del reddito attuale, è il punto di partenza, tale voce non è composta solo dal reddito che proviene dalla società sportiva ma anche da quanto l’atleta percepisce dai contratti pubblicitari e di sponsorizzazione.
Compiuto il primo passo, bisogna prendere in considerazione alcune variabili, in primis analizzare la durata presumibile della vita sportiva, che è chiaro a tutti, varia a seconda della specialità sportiva svolta. Difatti alcuni sport richiedono delle condizioni fisiche ottimali, altri invece possono essere esercitati anche in un arco temporale molto più lungo, essendo meno influente la condizione atletica ed aspetto non secondario nella valutazione della durata della vita atletica è il ruolo ricoperto dall’atleta nella squadra. Secondariamente va considerata la prospettiva di carriera, è lapalissiano il fatto che il danno subito da un’ atleta all’inizio della sua carriera non può essere paragonato a colui che oramai sta concludendo la sua attività. Comunque sia, se la “carriera” viene interrotta, si tratta di prendere nella dovuta considerazione l’incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito anche al di fuori del mondo dello sport. Si evidenzia che nel momento in cui si procederà alla valutazione del danno patrimoniale futuro, tale valutazione, sarà in via equitativa.
Quanto detto vale per lo sportivo che già sta svolgendo professionalmente l’attività sportiva. Altra situazione è quella degli atleti dilettanti che a causa del sinistro, sportivo ed extrasportivo, vedono sfumare la possibilità di passare alla pratica sportiva a livello professionale. Nel caso de quo, ci troviamo dinanzi ad un radicale mutamento di prospettiva lavorativa del danneggiato e perciò la prova del pregiudizio subito a livello di prospettiva lavorativa sportiva, incide non solo sul “quantum” ma anche sulla sussistenza del diritto ad essere risarciti per il danno patrimoniale connesso all’esercizio di un’attività sportiva. Nel momento in cui la prova, a livello probabilistico, è raggiunta in toto, per il calcolo del danno patrimoniale futuro si procederà a considerare tutte le variabili economiche proprie dello sport praticato. In caso contrario se la prova non viene soddisfatta, al massimo può essere riconosciuto in via equitativa, un quid pluris nel calcolo del danno patrimoniale futuro sulla base del reddito percepito dall’attività lavorativa della vittima o del reddito figurato, in caso di minore.

Purtroppo, siamo in un ambito dove la distinzione tra danno patrimoniale futuro da lucro cessante e danno da perdita di chance è quasi impercettibile. Il soggetto che pratica sport e subisce un danno alla persona può vedersi negata la possibilità di partecipare ad un evento sportivo e cosa non secondaria non conseguire un diverso vantaggio economico. In alcune circostanze magari l’infortunio non c’entra nulla e si possono ipotizzare casi in cui la società sportiva di appartenenza neghi, in modo illegittimo, all’atleta di prendere parte ad una gara, od inoltre, ad un accertamento medico che per imperizia certifichi la non idoneità fisica dell’atleta a svolgere l’attività agonistica sportiva.
Il cosiddetto danno da “perdita di chance” è una figura autonoma di danno patrimoniale, ed è caratterizzata dal fatto che vi è una privazione della chance di conseguire un determinato risultato, e ciò a causa dell’illecito comportamento posto in essere da terzi.
Da anni la giurisprudenza ha espresso il parere che affinché venga risarcito questo tipo di danno, deve riscontrarsi inconfutabilmente la lesione della possibilità concreta ed attuale di un vantaggio futuro, ma appare chiaro e logico che per avere una esatta quantificazione del danno subito dall’atleta, la valutazione va effettuata sulla base di criteri prognostici basati sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultato, deducibili solo ed esclusivamente dai risultati sportivi precedenti e dagli obblighi contrattuali assunti dall’atleta stesso.

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Di Francesco Lambertucci

Con il mio studio legale "ius&sport", mi occupo esclusivamente di contenziosi, sia in ambito civile che penale, inerenti il diritto dello sport. Sono socio fondatore nonché presidente dell'associazione "Sportivamente Tutelati" che tutela i diritti dello sportivo.

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