Ho comperato un appartamento nuovo, dopo che ci sono entrato con la mia famiglia si sono verificati problemi di infiltrazioni e macchie di umidità sui muri e soffitti, come posso tutelarmi?
La cosa migliore è inviare subito alla sede legale del costruttore una raccomanda a ricevuta di ritorno o pec in cui si denunciano i vizi presenti nell’appartamento e se ne richiede l’eliminazione entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, prospettando, in mancanza, il ricorso alle vie legali. La sede legale dell’impresa costruttrice è necessariamente indicata nel rogito di acquisto, in mancanza si può comunque rintracciarla con una visura presso la camera di commercio o una semplice ricerca sul sito infoimprese, dove è pubblicato anche l’indirizzo pec.
Se, a seguito del ricevimento della raccomandata, il venditore non interviene entro una settimana o due sistemando il problema, è meglio non attendere oltre, anche di fronte a promesse di futuri interventi, e procedere con un procedimento di accertamento tecnico o, ancora meglio, con il nuovo metodo, entrato da poco in vigore, della Consulenza Tecnica Preventiva al fine della composizione della lite, prevista dall’art. 696 bis del codice di procedura civile. Con questo sistema, si può ottenere subito una Consulenza Tecnica d’Ufficio valida a tutti gli effetti, senza bisogno di iniziare prima il giudizio ordinario. Si tratta di un risparmio di tempo valutabile in diversi anni, se si considera che la durata media di una causa, in Tribunale a Modena, è di 7-8 anni e che, prima che venga nominato un tecnico in seno ad una causa già iniziata, devono solitamente trascorrere almeno 4 anni.
Praticamente, dunque, il danneggiato può chiedere che venga immediatamente nominato un tecnico (solitamente un geometra o un ingegnere civile) da parte del giudice. Il tecnico prescelto, dopo aver effettuato un sopralluogo, farà, entro poco tempo, una propria relazione che servirà ad accertare ufficialmente la presenza dei problemi all’interno dell’appartamento e, soprattutto, le loro cause, senza che poi, relativamente agli stessi e soprattutto alla loro origine, possano insorgere contestazioni.
Dopo il deposito della relazione possono poi succedere due cose: o le parti non si accordano, oppure, all’opposto, raggiungono un accordo. Nel primo caso, il danneggiato resterà comunque libero di procedere giudizialmente nei confronti del costruttore, con il vantaggio di avere velocizzato moltissimo la causa, avendo già “in mano” l’accertamento fondamentale alla base della stessa e cioè la consulenza tecnica. Nel secondo caso, invece, il problema sarà in fatto risolto. Al riguardo c’è da dire che molto spesso, in effetti, i costruttori, se le loro responsabilità vengono accertate, preferiscono raggiungere un accordo piuttosto che subire un giudizio civile, cui comunque si può dar luogo se tramite l’accertamento preventivo non si è riusciti ad ottenere nulla di concreto. Lo stesso tecnico incaricato dal giudice ha, per legge, il dovere di tentare la conciliazione tra le parti, che sarà comunque molto stimolata dalle conclusioni del tecnico stesso, destinate come tali ad avere importanza fondamentale.