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Veicoli immatricolati all’estero: quali regole?

Spesso osserviamo sulle strade automobili con targhe straniere, quasi sempre guidate anche da cittadini italiani. A riguardo, è importante conoscere le disposizioni del Codice della Strada relative ai nuovi articoli 93 bis e 132.

L’articolo 93 bis, innanzitutto, stabilisce che i veicoli, compresi i rimorchi, immatricolati all’estero e di proprietà di residenti in Italia, possono circolare a condizione che vengano reimmatricolati in Italia entro tre mesi dal momento in cui il proprietario si stabilisce in Italia. Se durante un controllo stradale risulta che il conducente e il proprietario del veicolo risiedono in Italia da più di tre mesi (come nel caso di un italiano che risiede qui da sempre), si applicherà una sanzione pecuniaria da 400 a 1.600 euro e il veicolo verrà sequestrato, con l’obbligo di reimmatricolarlo in Italia entro 30 giorni, altrimenti sarà confiscato definitivamente (articolo 93 bis, comma 1 e 7).

Inoltre, è comune trovare veicoli con targhe straniere guidati da residenti in Italia ma intestati a terzi o a società estere. In questo caso, è necessario avere a bordo una dichiarazione scritta, firmata dal proprietario del veicolo, che attesti il motivo della disponibilità del veicolo e la sua durata. Se tale periodo supera i 30 giorni, sarà necessario registrarla presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In caso di mancanza di tale dichiarazione, si applicherà una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro e il veicolo verrà sequestrato amministrativamente (articolo 93 bis, comma 2 e 8); inoltre, sarà richiesta la presentazione della dichiarazione entro 30 giorni, pena una sanzione da 727 a 3.629 euro.

Poiché si tratta di veicoli stranieri, si applicherà l’articolo 207 del Codice della Strada, con l’obbligo di effettuare il pagamento immediato all’agente accertatore o di consegnare una cauzione pari alla metà dell’importo massimo previsto, altrimenti il veicolo sarà sequestrato amministrativamente nuovamente. Come alternativa all’articolo 93 bis, si applicherà l’articolo 132 del Codice della Strada, che disciplina i veicoli immatricolati all’estero di proprietà di soggetti non residenti in Italia. In questo caso, il veicolo può circolare in Italia per un anno a partire dal momento in cui sono state effettuate le formalità doganali per l’ingresso nel paese.

Per ulteriori dettagli, si può fare riferimento alla Circolare 300 del 23 marzo 2022 del Ministero dell’Interno.

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Contratto di acquisto mobili: se il fornitore pretende un aumento?

DOMANDA – Il 28 dicembre ho concordato in un negozio di mobili una composizione armadio al costo di 2.500€ o 2800€ a seconda del tipo di anta più un divano da 1525, è stato prodotto un ordine indicando il maggior costo e la fattura d’acconto subito saldata. Al momento ho specificato che versavo ora l’acconto per poter beneficiare del bonus mobili, ma che armadio e divano dovevano essere consegnati a fine ristrutturazione e non nei 40gg necessari a produrli. Sono andato ora in negozio per definire i particolari mancanti scegliere la versione più economica ed inserire una colonna a giorno nell’armadio e mi è stato detto che avrebbero applicato i nuovi listini con un aumento di prezzo consistente (circa 800€). E’ un comportamento lecito? Come posso difendermi e pagare il pattuito per quanto già previsto, oltre al dovuto per le nuove modifiche? Ordine e fattura non fanno cenno ad una possibile revisione prezzi né sono specificati termini per completamento dell’ordine.

— RISPOSTA – A mio giudizio non è un comportamento legittimo e puoi chiedere l’applicazione dei prezzi indicati nel contratto.

Per poter fare una variazione delle condizioni economiche dopo la firma di un atto, dovrebbe esserci una clausola nel contratto stesso che facoltizza a ciò.

Questa clausola, tuttavia, anche qualora vi fosse, è di ben dubbia validità.

Innanzitutto, tale pattuizione dovrebbe essere firmata in modo specifico, con richiamo sia del numero che del titolo della stessa, con la famosa doppia sottoscrizione.

Quand’anche, poi, ci fosse la doppia firma, la clausola probabilmente sarebbe vessatoria ai sensi del codice del consumo, in quanto contenuta in un contratto concluso da un consumatore.

La cosa migliore è far esaminare il contratto ad un avvocato e fargli inviare una diffida al fornitore con la richiesta di applicazione dei prezzi già concordati.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi già di fare questo lavoro e inviare, poi, la diffida, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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18 cose sull’opposizione alla richiesta di archiviazione.

1) Quando presenti una querela, puoi chiedere di essere avvisato nel caso in cui il pubblico ministero chieda l’archiviazione.

2) Chiedere l’archiviazione significa che la tua querela muore lì, il procedimento non va avanti e per i fatti che ha denunciato non ci sarà mai un processo né, tantomeno, una condanna.

3) É bene chiedere sempre di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione: questo è uno dei motivi per cui é preferibile andare da un avvocato per fare la querela, se vai ad esempio dai Carabinieri questa richiesta potrebbe non essere inserita.

4) Quando il pubblico ministero chiedere l’archiviazione, se hai inserito o fatto inserire l’avviso, deve mandarti una notifica, a te e/o al tuo avvocato, a seconda che tu abbia preso o meno un avvocato e eletto domicilio o meno presso di lui.

5) L’elezione di domicilio la fai presso l’avvocato quando non vuoi ad esempio ricevere notifiche a casa, ma preferisci che anche la tua copia sia inviata al tuo legale, per la tua serenità.

6) Quando riceve la notifica dell’avviso della richiesta di
archiviazione da parte del pubblico ministero, l’avvocato deve fare immediatamente due cose: la prima é andare a fare le copie del fascicolo del procedimento, per vedere che cosa é stato fatto a livello di indagini o meno, la seconda é avvisarti della situazione.

7) Dopo la notifica, ci sono solo venti giorni per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, un termine molto breve.

8) Non appena il tuo avvocato avrà la copia del fascicolo, e comunque non oltre 7/10 giorni dalla notifica dell’avviso di richiesta di archiviazione, dovrai incontrarti con lui in un apposito appuntamento in cui valutare l’opportunità di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, valutando anche appunto il contenuto del fascicolo del procedimento. .

9) Se deciderai di presentare l’atto di opposizione, dovrai redigerlo insieme al tuo avvocato. Questo è un lavoro nuovo e che quasi sicuramente ti sarà fatturato a parte, quindi chiedi un preventivo.

10) Nell’atto di opposizione devi indicare le prove che ritieni che siano da svolgere per fare proseguire il procedimento, come ad esempio una Consulenza Tecnica d’Ufficio oppure sentire come testi determinate persone e così via; puoi anche allegare documenti, nuovi o vecchi che siano.

11) Al momento in cui scrivo, l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione viene firmato digitalmente dal tuo avvocato, che non ha bisogno di una nuova nomina se lo avevi incaricato precedentemente (salvo che tu non l’abbia nel frattempo cambiato), e viene depositato tramite il PDP cioè il portale deposito atti penali.

12) Sempre al momento, questo portale di deposito non funziona bene, spesso ci sono errori senza una specifica ragione, per cui conviene sempre provare a depositare due o tre giorni prima della scadenza, cosa che rende il già breve termine di 20 giorni ancora più breve.

13) Per decidere se investire in un atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, devi valutare le circostanze del caso concreto: non si possono dare indicazioni in via generale. Devi parlarne bene col tuo avvocato all’interno dell’appuntamento già menzionato.

14) L’opposizione alla richiesta di archiviazione é diretta al Giudice per le Indagini Preliminari; questo giudice, a seguito della ricezione della tua opposizione, fisserà una apposita udienza, in cui verrà effettivamente discussa l’opportunità di portare avanti la tua querela o meno.

15) A questa udienza dovrà partecipare il tuo avvocato, mentre la tua presenza é del tutto facoltativa.

16) Finita l’udienza di solito il giudice si riserva, ciò significa che non dice subito cosa decide, ma appunto si riserva di farlo nei giorni successivi.

17) Entro qualche giorno, a volte qualche settimana, arriva poi la notifica con la decisione del giudice, il GIP, che può essere di archiviazione, se la tua opposizione non l’ha convinto, oppure di prosecuzione del giudizio.

18) In caso di prosecuzione del giudizio, il pubblico ministero dovrà svolgere gli atti di indagine e provare ad acquisire le prove che avrà stabilito il GIP, dopodiché il procedimento proseguirà nei soliti modi.

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Polizza di responsabilità civile del capo famiglia: 10 cose da sapere

1. **Cos’è la polizza responsabilità civile capofamiglia?**\
È una copertura assicurativa che tutela il capofamiglia e i suoi familiari da eventuali danni involontari causati a terzi.

2. **Chi è coperto dalla polizza?**\
La polizza copre il capofamiglia, i familiari conviventi e talvolta anche gli animali domestici.

3. **Cosa copre la polizza?**\
Copre danni involontari a persone, cose o animali causati dal capofamiglia o dai suoi familiari.

4. **Quali danni non sono coperti?**\
La polizza non copre danni volontari, causati da guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

5. **Come funziona il risarcimento?**\
In caso di danno, l’assicurazione provvede al risarcimento del terzo danneggiato, fino al limite massimo stabilito dalla polizza.

6. **Qual è il massimale della polizza?**\
Il massimale è l’importo massimo che l’assicurazione si impegna a pagare in caso di danno. Varia in base alle condizioni contrattuali.

7. **È obbligatoria la polizza responsabilità civile capofamiglia?**\
No, non è obbligatoria, ma è consigliata per proteggere la famiglia e la casa da eventuali richieste di risarcimento.

8. **Come scegliere la migliore polizza?**\
Confronta diverse offerte, valuta i massimali, le franchigie e le esclusioni. Tieni presente anche il costo del premio annuale.

9. **Come funziona la denuncia di un sinistro?**\
In caso di sinistro, bisogna informare tempestivamente l’assicurazione e fornire tutte le informazioni e i documenti necessari.

10. **È possibile ottenere sconti sulla polizza?**\
Sì, alcune assicurazioni offrono sconti in base a particolari condizioni, come l’assenza di sinistri pregressi o l’installazione di sistemi di sicurezza.

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Immobile acquistato tramite agenzia: la provvigione è dovuta?

proprietari casa (che io vorrei comprare) hanno disdetto contratto con agenzia immobiliare Gabetti. Tramite un vecchio annuncio sul web (scaduto e cioè non autorizzato dal proprietario), contatto Gabetti e mi procura incontro con loro. Se acquisto dovrò pagare % ad agenzia?

Direi proprio di sì, in quanto sembra esserci il nesso causale tra l’intervento del mediatore e la conclusione dell’affare di compravendita, che è il requisito previsto dal codice per la maturazione del diritto alla provvigione.

Volendo evitare questa conclusione, avresti forse potuto, tramite un’indagine catastale e a seguire anagrafica, risalire alle generalità dei proprietari per tentare poi di contattarli direttamente, anche se c’è da dire che le trattative per l’acquisto di una casa non sono poi così semplici da svolgere e richiedono una certa professionalità che può darsi l’agenzia abbia versato in questa occasione.

Resta solo da precisare che l’esistenza di un «contratto» tra le parti e il mediatore è del tutto ininfluente, essendo appunto sufficiente il nesso eziologico.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, anche se a mio giudizio onestamente non credo ne possa valere la pena, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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Casa del vicino che va in malora per incuria: che cosa si può fare?

l’appartamento sopra il mio è abbandonato da più di un anno, il proprietario è in carcere, e la casa ormai è lasciata a se stessa. Il giardino che si trova al di sopra del mio, ha l’erba alta più di un metro e gli spini stanno ormai invadendo la mia proprietà, inoltre c’è una piscina abbandonata ormai piena di acqua stagnata che rilascia un odore poco piacevole, per non parlare di topi e serpenti che stanno invadendo il territorio. Da qualche mese poi rimanere di sera all’esterno è diventato impossibile perché siamo invasi da calabroni, probabilmente qualche nido che proviene dall’appartamento sopra. Detto ciò, vorremmo capire come muoverci, visto che il proprietario è in carcere a chi dovremmo rivolgerci?

Al proprietario in carcere, scrivendogli una diffida, tramite un avvocato, presso la casa circondariale in cui è detenuto.

Nel nostro sistema legislativo, l’applicazione di una pena detentiva non comporta la perdita dei diritti dominicali della persona cui la pena è applicata, che conserva, intatti, tutti i suoi diritti reali e personali, salvo casi estremamente particolari.

Se l’immobile, dunque, non è ad esempio oggetto di un provvedimento di sequestro, correlato ad un particolare tipo di reato commesso dal suo proprietario, chi ne ha la disponibilità, anche se purtroppo per lui non la può più esercitare direttamente, è sempre lui stesso.

Una volta fatta la diffida e valutato il riscontro che se ne ottiene, si può valutare, se i problemi sanitari derivanti dalla perdurante incuria dovessero avere caratteristiche di una certa gravità, di fare un esposto alle autorità sanitarie chiedendo il loro intervento nell’inerzia del proprietario.

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I parenti mi citano in tribunale: come posso evitare questa cosa?

vorei scrollami di dosso patenti che si sono uniti per una causa civile davanti giudice,e gia stata fatta un udianza che mi sono pronuciato che non ho bisogno di alcuna assistenza ma quantopare il giudice non la pensa come me inviandomi al ctu, sbagliando a giudicarmi a favore dei parenti. Per il posesso della casa. Di certo le amicizie non gli mancano anche nel tribunale di firenze.

Purtroppo non ci sono soluzioni magiche, se sei stato citato in tribunale non puoi difenderti da solo ma devi necessariamente prendere un avvocato.

Puoi anche presentarti all’udienza, ma tutto quello che fai è privo di rilevanza perché la tua difesa deve essere mediata necessariamente da un professionista del diritto, cioè appunto un avvocato.

Se non disponi di sufficiente denaro per compensare un avvocato, puoi valutare di chiedere il patrocinio a spese dello Stato. A riguardo, puoi chiedere informazioni presso l’ordine degli avvocati, direi di Firenze.

Se non ti costituirai validamente con un avvocato iscritto all’albo, la causa procederà ugualmente in tua contumacia e ovviamente le probabilità di esito a te favorevole, non essendoci una tua difesa, saranno ridotte.

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Matrimonio celebrato all’estero e regime patrimoniale: è comunione.

io sono del Marocco sono sposata nel Marocco e mio marito marocchino,io ho doppia cittadinanza, la mia domanda io voglio fare la separazione,vorrei acquistare una casa solo con il mio nome vorrei sapere prima se dopo come funzione la divisione comune del bene o separazione del bene? Il fatta che abbiamo fatto il matrimonio in Marocco come funziona la separazione in italia a rischio di perde la casa che devo acquistare il fatto che non ancora siamo separati

Se ti sei sposata in Marocco, il regime patrimoniale della tua famiglia, a seguito della trascrizione in Italia del matrimonio marocchino, è quello della comunione dei beni, che è il regime di «default» in Italia.

Se uno vuole sposarsi all’estero, infatti, e avere il regime della separazione dei beni devi fare, prima di andare a celebrare il matrimonio, una convenzione matrimoniale presso un notaio in Italia, prescrivendo che appunto, in caso di celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale dei coniugi sia quello della separazione anziché quello, previsto un automatico, della comunione.

Ad ogni modo, se acquisti una casa adesso diventa di proprietà anche di tuo marito.

Per evitare ciò, ci sono due possibilità.

La prima è fare la separazione personale dei coniugi, che determina lo scioglimento della comunione.

La seconda è passare dal regime patrimoniale di comunione a quello di separazione dei beni. Per questa seconda eventualità, occorre andare da un notaio ed occorre ulteriormente che tuo marito venga a firmare.

A mio giudizio, non vale assolutamente la pena fare l’operazione dal notaio. Se non vai più d’accordo con tuo marito e vuoi la separazione, meglio fare direttamente la separazione, che può essere anche consensuale, formalizzata tramite un accordo in house, senza bisogno di andare in tribunale.

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Invalido 100%: perché l’amministrazione di sostegno?

anziano pensionato di anni 90 invalido civile 100% riconosciuto da parte di una commissione medica sanitaria il 15/10/2019, vedovo solo senza famiglia autosufficiente dove la mia assistente sociale della mia comune di residenza (Ve) ha ritenuto opportuno di volermi internare presso una casa di riposo per anziani, (perché solo) andato via dopo avere passato il covid con l’intenzione di volermi suicidare, in seguito mi sottopone a un giudice tutelare assieme un amministratore di sostegno dove sono cominciati i miei problemi assai gravi essendo pensionato non sono più padrone del mio denaro perché bloccato in banca, attualmente residente a Catania disgustato de stare nel veneto dove non cambia nulla, il mio amministratore di sostegno si rifiuta di fornire informazione assieme il giudice insistendo di volere il mio denaro che serve per sopravvivere niente nessuna risposta da parte loro, Di recente mi sono rivolto presso un avvocato penalista a Catania la quale spero che faccia qualcosa

Come fai ad essere invalido civile al 100% e, contemporaneamente, autosufficiente?

Questo è un primo aspetto che merita di essere approfondito ben di più.

Per il resto, volendo fare qualche osservazione generica, in attesa di poter eventualmente studiare meglio il caso, la tua è una situazione in cui non è certo inusuale che venga disposta un’amministrazione di sostegno: hai un’invalidità totale e non ci sono familiari in grado di prestarti assistenza.

Per dire di più, purtroppo, bisognerebbe studiare il caso più in particolare.

Non credo che ci siano profili di rilevanza penale nella tua situazione, si tratta di vedere l’operato degli assistenti sociali e degli altri soggetti intervenuti e valutarlo sotto il profilo della opportunità per la tua miglior condizione di vita e di salute.

Se credi la cosa potrebbe essere approfondita, anche se onestamente non so se alla fine si potrà ottenere un risultato come quello che sembri desiderare tu.

Se vuoi comunque approfondire ulteriormente la questione, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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Vicino che lamenta immissioni per il cane: che cosa fare?

ho un problema che non vorrei andasse ad incrinare troppo i rapporti con il proprietario dell’appartamento sotto al mio. Io sono in affitto. Abito al primo piano e ho un solo balcone che affaccia sul giardino – a suo dire privato (il contratto di affitto non ne fa menzione) su cui batte ogni volta che si prende l’argomento, per cui a me viene fatto pesare se spazzolo il mio cane e cadono giù i peli. Oggi mentre spazzolavo all’interno del balcone il cuscino del cane mi ha ripresa dicendo che nn lo posso fare perchè “E’ PROPRIETA’ PRIVATA”. Gli ho fatto notare che ero sul mio balcone non ero appoggiata nemmeno sulla ringhiera. Ora mi chiedo…il balcone nn fa parte della casa? Nn ci pago la Tari? La superficie calpestabile è di mia pertinenza? Posso fare quel che voglio o mi devo sentire la solita solfa? Aggiungo che c’è una finestra in un’altra stanza che nn insiste sulla sua proprietà e vorrebbe che io da lì facessi tutto ma sotto c’è un letto e non è di facile utilizzo.

Il balcone del condominio, salvo rare eccezioni, costituisce parte di proprietà individuale e non parte comune, almeno per i prospetti interni, per cui al suo interno puoi, in linea di principio, fare quello che vuoi.

Il problema temo siano le immissioni di peli che probabilmente lamenta il vicino di sotto.

Qui non c’è molto da dire di giuridico, basta semplicemente adottare quegli accorgimenti necessari per evitare che vi siano immissioni di questo genere sulle consistenze immobiliari altrui.

Se il vicino dovesse avanzare pretese, invece, in assenza di immissioni, ti consiglierei di spedirgli una diffida tramite un avvocato in cui ribadisci la correttezza del tuo comportamento e che, in fatto, tutte le operazioni si svolgono all’interno delle consistenze di cui hai la disponibilità in modo da non generare immissioni nelle proprietà altrui.

Questa diffida si potrebbe valutare di inviare in copia anche all’amministratore del condominio, chiedendo che l’argomento venga inserito nella prossima riunione dell’assemblea.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi di scrivere la diffida, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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