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Reato depenalizzato e concorso: va dichiarato?

mio nipote vorrebbe partecipare ad un concorso dove gli si chiede di autodichiarare se si e stati destinatari di amnistia, indulto grazia o comunque un qualsiasi forma di clemenza. Quando era minorenne ha ricevuto dal gup una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto tralaltro il reato contestato ai tempi, e’stato depenalizzato nel 2016.Ora la domanda mia e’ :mio nipote deve autodichiarare anche se il reato è stato depenalizzato ? l irrilevanza del fatto fa parte di queste categorie :amnistia indulto grazia clemenza?

Non esiste una risposta certa, si possono fare alcune considerazioni.

Sicuramente l’irrilevanza del fatto non rientra nelle definizioni di amnistia, indulto, grazie. Si potrebbe discutere riguardo alla definizione di «qualsiasi forma di clemenza», anche se io propenderei più per una lettura negativa, non essendo un provvedimento di clemenza in senso stretto, ma un istituto di diritto penale sostanziale.

Piuttosto, se il reato è stato depenalizzato, si è probabilmente in presenza di una abolitio criminis che è l’unica ipotesi in cui effettivamente un precedente penale viene cancellato per davvero, cosa che dovrebbe eliminare il problema alla radice, nel senso che se non abbiamo precedente allora viene assorbita anche la questione di cui al paragrafo precedente.

In conclusione, può darsi che tuo nipote possa anche dichiarare di non avere alcun precedente, rendendo quindi una dichiarazione negativa, ma bisognerebbe, per poterlo dire con maggior attendibilità, e magari anche senza responsabilità da parte sua, fare un approfondimento adeguato. Se credi, valuta di acquistare una consulenza, dal nostro studio o da un altro studio legale che dovessi preferire.

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Leggi mai entrate in vigore o già abrogate: fate attenzione.

Oggi parliamo di due problemi in cui possono cadere quelli che cercano informazioni giuridiche su internet.

Un prima problema non trascurabile che si sta verificando sempre più spesso ultimamente è che molti siti giuridici, anche di qualità e da me personalmente apprezzati per tanti aspetti, presentano, come «novità legislative» alcuni testi che in realtà non sono stati ancora approvati definitivamente.

Questo ingenera davvero tanta confusione nella gente che legge, che poi arriva ad esempio a studio dando per scontato che nel nostro paese sia in vigore una determinata legge che in realtà non è mai arrivata alla fine del suo iter e quindi, giuridicamente, è completamente inesistente.

Per questo motivo, da anni la mia politica editoriale su questo blog è quella di non parlare mai dei progetti di legge, su cui posso fare qualche commento al massimo sui social, ma di usare le mie risorse piuttosto per esaminare a fondo le leggi una volta che sono effettivamente state approvate ed entrate in vigore, sempre con un taglio originale che non trovate da nessuna altra parte.

La gente, oggigiorno, innanzitutto raramente va oltre il titolo di un post, visto magari di sfuggita sui social dove era stato condiviso.

Quando qualcuno anche apre il post intero e legge espressioni quali «la Camera ha approvato il testo di legge» oppure «il Governo ha approvato il disegno di legge» e simili non è in grado di capire, non avendo adeguata preparazione di diritto costituzionale e non conoscendo l’iter di formazione delle leggi, che, ad esempio, per l’approvazione di una legge occorre appunto il consenso di entrambi i rami del Parlamento, cioè Camera e Senato, mentre l’approvazione da parte del governo di un disegno di legge non significa nulla in sé…

Certo, i disegni di legge di iniziativa governativa hanno di fatto molte più probabilità di essere approvati rispetto a tutti gli altri, ma devono pur esserlo e sinché non lo sono, non è intervenuta la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica – che, a stretto diritto, è comunque necessaria e, in ipotesi, può anche non avvenire, dal momento che il Presidente può rimandare la legge alle Camere, che dovranno quindi tornarla ad approvare – e, infine, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il consueto periodo di vacatio legis, cioè 15 giorni dalla pubblicazione, beh comunque si sta parlando del nulla.

Mi sento quindi di rivolgermi a tutti i lettori del blog, a chi capita qui tramite google.

Fate attenzione quando leggete un articolo giuridico, sia pure divulgativo, su internet. Non fate affidamento sulla vigenza di una «legge» o progetto di legge. Verificate sempre con un avvocato o tramite, se ne siete in grado, la consultazione della banca dati governativa «normattiva», che riporta il testo vigente dei testi normativi.

Vi raccomando anche di iscrivervi alla newsletter di questo blog, l’unico che, per politica e precisa scelta interna, non parla mai di progetti di legge, ma solo di leggi già definitive. Pubblichiamo un solo post al giorno, una scelta di formazione che è considerata molto utile dai nostri lettori per evitare «fregature».

Con l’occasione, c’è anche un altro aspetto importante da menzionare e questo vale per tutti i siti giuridici, questo compreso. Il diritto è una materia vivente. Una legge, ad esempio, può essere abrogata da una legge successiva, oppure modificata. Il punto è che non è pensabile che noi blogger si vada a modificare tutti i post che erano stati scritti prima di una modifica legislativa, sia perché sarebbe un lavoro improponibile, sia perché comunque sono troppi e non rintracciabili. Questo blog che, come sapete, è stato il primo blog giuridico in Italia, ad oggi annovera oltre 4100 post… Da ciò consegue che dovete sempre fare attenzione, quando leggete un qualsiasi post o articolo su internet, che la cosa che stato leggendo sia aggiornata; per fare questo, l’unica cosa che potete fare sono ulteriori ricerche di comparazione, anche se qui occorre un minimo di preparazione giuridica di solito, oppure consultarvi, di nuovo, con un avvocato.

In conclusione, il messaggio da «portare a casa» è il seguente: fate sempre attenzione, quando cercate informazioni giuridiche, che i post da cui le attingete si riferiscano a fonti che sono già, o ancora, attualmente valide. Leggi non ancora entrate in vigore oppure leggi abrogate o modificate non solo non vi servono a niente, ma rischiano di provocare gravi danni nella trattazione del problema che vi interessa, come ben sanno coloro che si sono gestiti facendo affidamento su leggi inesistenti, per non essere ancora o mai entrate in vigore o per essere ormai decadute.

In realtà, la consultazione di informazioni legali su internet serve per lo più per farsi un’idea, spesso per trovare l’avvocato cui magari si intende affidare il proprio caso, ma è solo uno spunto che non può mai essere ritenuto esaustivo e che non può mai farvi pensare in grado di poter gestire un problema legale da soli.

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