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riflessioni

10 cose sulla malasanità o responsabilità professionale medica.

1) Quando un medico compie un errore, può esserci un illecito sia civile che penale.

2) Chi é rimasto vittima di un errore medico, dunque, può agire sia per il risarcimento del danno (civilmente) che con una querela (penalmente).

3) Di solito é preferibile agire solo in sede civile, riservando la presentazione di una querela solo a ipotesi particolarmente gravi.

4) I medici e le strutture sanitarie sono coperte da assicurazione: é la compagnia a corrispondere il risarcimento del danno, per questi motivi vale quasi sempre la pena di curare la pratica di risarcimento.

5) La pratica inizia con l’invio della richiesta di risarcimento danni da parte dell’avvocato che di solito é una diffida inviata via PEC.

6) La diffida serve, tra le altre cose, ad ottenere una risposta dal responsabile del danno con l’indicazione della compagnia assicurativa con cui trattare il danno, oltre che ad interrompere la prescrizione.

7) O prima o subito dopo l’invio della richiesta danni, il danneggiato deve sottoporsi ad una consulenza medicolegale presso un medico legale di sua fiducia, che valuterà se il danno é risarcibile (an) ed a quanto ammonta (quantum).

8) Non tutte le volte che si subisce un danno a seguito di un trattamento sanitario c’è un danno risarcibile: occorre che ci sia una responsabilità specifica del medico, che ha commesso un errore – fare questo accertamento é compito del medico legale.

9) Una volta acquisita la consulenza medico legale si proverà a trattare il danno con la compagnia di assicurazione: in caso di accordo verrà sottoscritta un’apposita transazione.

10) In mancanza di accordo, i procedimenti più indicati per richiedere il danno in giudizio sono la CTU preventiva ex art. 696 bis cod. proc. civ. e, se non sufficiente, il 702 bis cod. proc. civ.

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