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riflessioni

5 cose in comune tra avvocati e tr013.

1) La domanda che si sentono rivolgere più di frequente é «quanto vuoi?»

2) Durante il tempo in cui sei con loro, tu sei tutto per loro, ma dopo, una volta che sei andato via, non ti conoscono più.

3) Tutti, quando vanno da loro, si sfogano.

4) Entrambi ti ascoltano.

5) Quando vai via da loro, sei alleggerito, confortato e i tuoi problemi sembrano meno pesanti di prima.

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riflessioni

10 cose sull’accettazione dell’eredità.

1) L’accettazione dell’eredità é necessaria per diventare erede: prima di essa si è solo chiamati ad una successione, ma non si è ancora eredi.

2) Non è necessaria la rinuncia all’eredità per non essere erede, piuttosto é il contrario: per diventare erede deve esserci
un’accettazione.

3) L’accettazione può essere di due tipi: espressa o tacita.

4) L’accettazione espressa si ha quando si dichiara appunto
esplicitamente di accettare l’eredità, ad esempio in occasione della pubblicazione del testamento da parte del notaio.

5) L’accettazione tacita invece avviene in modo implicito quando chi é stato chiamato all’eredità fa una cosa che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare.

6) Presentare la denuncia di successione generalmente non comporta accettazione tacita dell’eredità, mentre la comporta, ad esempio, vendere un bene facente parte dell’asse.

7) Bisogna stare attenti ad accettare, in qualsiasi modo, un’eredità, perché al suo interno potrebbero esserci più debiti da pagare che sostanze e in questo caso l’erede é tenuto a pagare.

8) I debiti possono essere anche fideiussioni o obblighi di garanzia, quindi anche l’eredità di un pensionato può essere a rischio, se il defunto ha messo una firma per garanzia magari di un figlio o del coniuge.

9) Prima della morte di una persona, la sua eredità, che non esiste ancora come tale, non può essere né accettata, né rinunciata, né altrimenti resa oggetto di contratti: tutte queste operazioni, se realizzate, sono nulle per legge (divieto dei patti successori).

10) Quando devi valutare il da farsi in relazione ad un eredità, fai sempre un lavoro di approfondimento a riguardo con un bravo avvocato.

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8 cose sulle eredità… non ancora aperte.

1) Una eredità si apre solo al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

2) Prima della morte, e quindi dell’apertura della successione, i potenziali eredi non hanno alcun diritto sui beni, ad esempio, del loro ascendente.

3) La posizione di chi potrebbe essere, in caso di decesso, chiamato ad una eredità é di semplice aspettativa.

4) Questo significa che finché una persona é in vita può spendere come e quanto vuole i suoi soldi, gli eredi avranno solo quello che eventualmente sarà rimasto al momento della morte.

5) Dunque chi é tendenzialmente destinato a diventare erede di una persona non può in alcun modo sindacare come e quanto quella persona spenda i propri soldi.

6) Finché una successione non è aperta, non si può in alcun modo fare dei contratti su di essa: non ci si può obbligare ad accettarla, né a rinunciarla, né si possono fare altri accordi sui beni che un domani dovrebbero farne parte.

7) In Italia infatti c’è il divieto dei patti successori: gli accordi su una successione non ancora aperta sono nulli.

8) Nel caso in cui un genitore o un altro ascendente o parente perda, in tutto o in parte, la capacità di intendere e di volere e si teme che dilapidi il suo patrimonio, la soluzione da valutare é quella dell’ amministrazione di sostegno.

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5 differenze tra separazione consensuale e giudiziale.

1) La separazione consensuale costa molto meno della giudiziale, sino ad un decimo, a volte anche oltre.

2) La consensuale si fa immediatamente o, tutt’al più, di solito in qualche mese, mentre la giudiziale dura diversi anni.

3) La separazione giudiziale può essere molto più traumatica per i tuoi figli, che possono essere sentiti in tribunale o assoggettati a CTU cioè consulenza tecnica d’ufficio da parte di uno psichiatra.

4) La consensuale di solito, dopo la sua conclusione, viene molto di più rispettata dagli ex coniugi, mentre nella giudiziale il conflitto é sempre più alto e tutto diventa più difficile.

5) Per fare la giudiziale é necessario andare in tribunale, mentre la consensuale si fa in studio dall’avvocato o anche in videoconferenza.

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Gli abusi di facebook.

Sono tornato attivo ieri su quel social dopo sei giorni di sospensione per motivi demenziali, un mio post assolutamente innocente é stato considerato incitamento all’odio dall’algoritmo.

In passato ho già subito provvedimenti del tutto senza senso del genere, stavolta tuttavia ho deciso di aprire una vertenza nei confronti di Facebook Ireland, società responsabile della piattaforma per il nostro paese.

Siamo arrivati su queste piattaforme social un po’ tutti per gioco, in seguito tuttavia hanno assunto importanza notevole per noi e per tutti i soggetti che sono in relazione con noi, sia per motivi personali che professionali, comportando un canale di occasioni di lavoro di rilievo specialmente per noi professionisti e autonomi.

La cosa davvero inammissibile é rimanere vittima di interventi di moderazione di questo genere senza la possibilità di richiede l’intervento di un umano: non esiste alcuna possibilità di ricorso.

Così l’utente, la sua vita di relazione e quella professionale vengono lasciate completamente in balia di macchine stupide programmate da umani ancora più cretini.

Come ho spiegato nei giorni scorsi sul blog, non è affatto impossibile mettere il sale sulla coda a facebook. Le cose sono cambiate e ci sono già le prime sentenze, i primi provvedimenti favorevoli agli utenti.

Per questi motivi ho deciso, in collaborazione con il mio collega Michele Peri, di aprire una vertenza, vedremo come andrà e se andrà come spero potrà essere qualcosa che apre più di una speranza per tutti coloro che sono danneggiati dagli abusi dell’algoritmo di facebook e altri reti sociali.

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La giustizia civile nelle elezioni.

Tra poco si vota. Hai sentito qualche candidato parlare dei problemi della giustizia civile per caso?

Io no.

É così ormai da decenni, il sistema giudiziario civile é in una situazione definibile come «oltre lo sfascio», con poche e
circoscritte cose che funzionano ancora in modo accettabile, e grazie all’impegno e all’abnegazione degli operatori, ma la materia non ha appeal, non presenta quello smalto che renda interessante il parlarne, così si finisce per non discuterne mai.

Perché accade questo?

Semplicemente perché il comune cittadino si accorge, ad esempio, delle soppressioni degli uffici giudiziari quando, sempre ad esempio, prende una multa e scopre che, mentre prima poteva portarla al giudice di pace della sua città, ora deve fare 50 chilometri, se la vuole impugnare.

Oppure quando deve separarsi, recuperare un credito e così via.

In quei casi, il celebre cittadino comune si incazza, bestemmia, gli amici ridono, lui si sobbarca la fatica, oppure più spesso rinuncia, e la cosa muore lì. Pochi giorni dopo non se ne parla più, è tutto dimenticato.

Anche questa volta la giustizia civile é la grande assente del dibattito politico, anche in un contesto in cui la classe politica non si fa alcuno scrupolo a parlare di cose irrealizzabili, con promesse che verranno accantonate subito dopo l’inizio della nuova legislatura.

Si promette l’abolizione dell’IVA su pane e pasta, ma dell’efficienza del servizio giudiziario non si fa alcuna menzione, perché agli utenti interessa solo ed esclusivamente quando colpisce loro e per quei pochi giorni in cui lo fa, mentre la pasta la mangiano tutti i giorni.

C’è una lezione per tutti in queste considerazioni, sia cittadini che classe dirigente.

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5 cose sulla riconciliazione tra i coniugi.

1) Dopo la separazione, i coniugi possono riconciliarsi, decidendo di tornare a vivere insieme da marito e moglie.

2) In questi casi, si deve fare una apposita pratica presso l’ufficio di stato civile del comune.

3) La pratica è sostanzialmente gratuita e non richiede la
partecipazione di un avvocato, visto il favore della legge per la famiglia.

4) La riconciliazione annulla la separazione e dunque impedisce di richiedere il divorzio, determinando la revivescenza di tutti gli obblighi tra i coniugi.

5) Dopo il divorzio invece non si può più fare nessuna riconciliazione e gli ex coniugi, se vogliono rimettersi insieme anche ufficialmente, devono sposarsi di nuovo.

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Carta irricevibile.

«le domande inviate al curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile»

Leggo questa disposizione in una lettera inviata dal curatore ai creditori di un fallimento e mi vengono alla mente alcune immagini e riflessioni.

Il processo di digitalizzazione della giustizia è ormai andato molto avanti, tanto avanti che la beneamata carta ormai non viene più nemmeno accettata, se non in casi eccezionali o residuali.

Il sistema giudiziario ormai mastica solo bit.

Per oltre un decennio, mi sono trovato a spiegare ai miei clienti che il mondo della pratica legale era un mondo «fatto di carta», che possiede sue logiche burocratiche che non così di rado deviano da quelle comuni e dalla realtà delle cose, senza che su tale discrepanza si possa fare poi granchè.

Ora non mi rimane nemmeno più questa considerazione da fare, dovrò necessariamente dire, se vorrò essere aderente alla realtà, che si tratta di un mondo di bit, di zero e uno – cosa a seguito della quale i signori assistiti mi guarderanno ancora più interdetti di quanto già non facessero prima.

Mi ricordo anche di un collega avvocato che, una quindicina d’anni fa, quando si parlava delle allora opportunità offerte dalla digitalizzazione, dichiarò che lui si sarebbe sempre più ancorato a «questa», dove «questa» era una bella penna stilografica che, nel momento della dichiarazione, ebbe cura di alzare sempre più in alto, avvicinandola a sé, proprio come si sarebbe fatto con un vessillo, icona e contenitore di tutti i propri valori, rimirandola ed ostentandola con genuina soddisfazione.

Posso solo immaginare le bestemmie che ha dovuto tirare negli anni successivi di fronte alla sempre più incalzante digitalizzazione e ai sistemi che spesso nemmeno funzionavano.

Che cosa concluderne, comunque?

Non molto, in fondo.

Carta o bit, alla fine, sono modelli organizzativi: come tali, sono vincenti o perdenti a seconda della situazione che ci si trova a dover affrontare.

La digitalizzazione offre vantaggi innegabili, di cui magari ti parlerò in un post a parte, ma se ad esempio si concretizzassero le minacce di cracking informatici e molti terminali diventassero inservibili? Abbiamo visto diverse volte come specialmente i sistemi informatici della pubblica amministrazione siano sguarniti di adeguata sicurezza. Se, inoltre, la crisi energetica imponesse razionamenti anche nell’utilizzo e nella gestione delle apparecchiature informatiche? In questi scenari, molti, con giusta ragione,
tornerebbero a rimpiangere la celebre carta.

Per contro, anche la carta presenta i suoi svantaggi. Proprio in questi giorni ad esempio sto lavorando, i.e. ammattendo, sul recupero di una sentenza di separazione che è stata smarrita da tutti: entrambi i coniugi, precedente difensore, cancelleria del tribunale. Il documento non si trova da nessuna parte. Un po’ di digitalizzazione, anche solo come copia di riserva, avrebbe aiutato.

Come professionista, resta il fatto che devi lavorare sempre con ciò che passa il convento e secondo le sue logiche, senza affezionarti ad un sistema piuttosto che ad un altro, perché devi sempre essere in grado di produrre un risultato utile a prescindere dall’ambiente in cui ti trovi ad operare.

Torno a scrivere il mio ricorso fatto di bit.

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10 cose sulle soluzioni magiche per i problemi legali.

1) Per i problemi legali, non esistono quasi mai soluzioni magiche: ciò significa che nella pressoché totalità dei casi, se anche ricoprissi d’oro il tuo avvocato, lo stesso non sarebbe in grado di darti una soluzione piena e immediata.

2) Chi è che non vorrebbe guadagnare un milione, dieci milioni, un miliardo di euro? Se anche tu li avessi e fossi disposti a spenderli, il tuo avvocato non avrebbe la soluzione pronta e garantita e dovrebbe, quindi, rifiutare.

3) Non bisogna confondere mai i servizi di assistenza legale con un acquisto su amazon: amazon ti vende una prestazione che rientra interamente nella sua sfera di dominio, un avvocato ti vende il suo tempo e la sua attenzione su cose che rientrano solo parzialmente nella sua sfera di dominio.

4) In altri termini, se ti devo vendere un oggetto, devo solo preoccuparmi di averlo disponibile e di potertelo consegnare, se ti devo far divorziare o un recupero credito, il risultato dipende da un’altra persona che non rientra sotto il mio controllo diretto.

5) Da questo punto di vista, le prestazioni di assistenza degli avvocati sono simili a quelle dei medici: entrambi effettuiamo i trattamenti che riteniamo più opportuni nella situazione che ci viene sottoposta, ma il risultato è influenzato da tanti fattori che non possiamo controllare ed esulano dalla nostra sfera di dominio.

6) Quello che si «compra», quando si acquista un servizio legale, non è di solito un bene preciso: il recupero di un credito, la
cittadinanza italiana, il divorzio, una linea di confine; quello che si compra é solo il tempo e l’attenzione del tuo avvocato sul problema, nella convinzione che potranno essere utili per il risultato che desideri.

7) Gli avvocati desiderano che tu consegua il tuo risultato, sia perché desiderano accontentarti, sia perché ne va del loro prestigio e della loro autostima: non è vero che ai legali non interessa nulla di come vanno le vertenze!

8) Per questi motivi, é fondamentale la scelta dell’avvocato, perché il tempo e l’attenzione che un certo avvocato può versare sul tuo problema non sono mai uguali a quelli che vi può versare un altro avvocato: ogni professionista ha una testa diversa!

9) Puoi dunque scegliere quell’avvocato che per intelligenza e capacità professionali pensi che possa risolvere più facilmente il tuo problema rispetto a quello che potrebbe fare un altro.

10) Quando devi acquistare un servizio legale, é meglio chiedere due o tre preventivi, ma non valutarli solo sulla base del prezzo, scegliendo quello che costa meno: scegli, se non ti costa troppo, l’avvocato che ha le migliori capacità strategiche.

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10 cose sulla condanna alle spese legali.

1) Quando si perde, in tutto o in parte, una causa il giudice ti può condannare a rimborsare le spese legali dell’altra parte.

2) La sentenza é di solito provvisoriamente esecutiva, questo significa che puoi anche impugnarla, ma intanto devi eseguirla, cioè pagare le spese legali.

3) Se non paghi le spese legali al tuo avversario, lui può agire esecutivamente nei tuoi confronti, facendoti un pignoramento.

4) Il pignoramento deve sempre essere preceduto dalla notifica di un atto, chiamato di precetto, ricevuto il quale hai dieci giorni di tempo per pagare.

5) É comunque meglio pagare prima di aver ricevuto il precetto, perché il precetto comporta spese ulteriori.

6) Di solito il tuo avvocato, quando sei condannato alle spese legali, chiede al legale avversario i conteggi del dovuto, in modo da pagare prima di ricevere il precetto e avere ulteriori spese.

7) Per il pagamento delle spese legali avversarie non è previsto nessun termine: devono essere pagate subito, salvo solo il precetto.

8) A volte si può trattare sulla condanna alle spese legali ad esempio con un accordo che prevede la rinuncia di controparte alle spese legali contro la tua rinuncia, ad esempio, a impugnare.

9) Le spese legali di solito comprendono anche le spese di
registrazione della sentenza o del provvedimento finale: é una tassa da versare allo Stato e, a seconda del valore della causa, può essere anche alta.

10) L’unico modo per non pagare le spese di soccombenza é avere una polizza di tutela legale adeguatamente e tempestivamente attivata.

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