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Accettazione eredità del minore: occorre beneficio di inventario?

a mio figlio è morto suo papà essendo l’unico erede prende liquidazione, soldi della banca e la macchina del suo papà, sono andata tramite avvocato e il giudice ha dettato la sentenza di fare una parte con vincolo pupillare, volevo chiedere è obbligo che io devo fare l’inventario tramite notaio?

L’inventario, nel caso di accettazione di un’eredità da parte di un minore, deve essere sempre fatto o, detto in altri termini, un minore può accettare un’eredità solo con beneficio d’inventario.

Questo non deriva dal vincolo pupillare imposto dal giudice tutelare, ma da una disposizione di ordine generale contenuta nel codice civile che ha l’evidente funzione di tutelare il minore che, in vicende come queste, è considerato un soggetto debole, anche alla luce della considerazione per cui non si sa mai con precisione cosa compone l’asse ereditario, soprattutto quanto a passività.

L’inventario può essere svolto da un notaio o dal cancelliere del tribunale delegato dal giudice. Entrambe queste figure svolgono malvolentieri un’attività noiosa, lunga e complicata come quella dell’inventario dei beni ereditari, ma più malvolentieri di tutti sicuramente il notaio che solitamente si occupa di cose molto più piacevoli e remunerative.

Devi comunque trovare un modo per realizzare questo inventario, magari tramite un notaio che nonostante tutto può essere disponibile a fare volentieri un compito come questo.

Ti suggerisco anche di provare a chiedere qualche consiglio direttamente in cancelleria.

Se vuoi approfondire ulteriormente, anche se non credo che ne possa valere la pena, puoi acquistare una consulenza dall’apposita voce nel menu del blog. Ti consiglio di iscriverti alla newsletter del blog, o al gruppo Telegram, per non perderti altri articoli interessanti come questo.

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Secondo matrimonio: i figli del nuovo coniuge ereditano dall’altro?

sono divorziata (10 anni fa il mio ex marito è deceduto) e ho una figlia dal primo matrimonio. Vorrei risposarmi con un uomo che ha ottenuto l’annullamento alla Sacra Rota e con un figlio. Entrambi possediamo dei beni. I beni di cui siamo in possesso oggi possono rimanere ai nostri rispettivi figli in caso di decesso di uno di noi due?

È un problema classico e ricorrente per il quale non esiste una soluzione magica: si vorrebbe che, pur dopo il secondo matrimonio, il nuovo coniuge fosse escluso dall’asse ereditario a favore dei figli di «primo letto».

Sennonché, purtroppo, il coniuge è un erede necessario.

Per cui questo problema e questa situazione non si possono affatto aggirare, ad esempio, con un testamento che, qualora pretermettesse (o, ancora peggio, fosse reciproco) il coniuge, potrebbe da costui essere impugnato.

Quindi in caso di, ad esempio, tuo decesso, i tuo beni andrebbero divisi tra i tuoi figli di «primo letto» e il tuo attuale marito; quando poi il tuo attuale marito venisse a mancare, una porzione dei tuoi beni andrebbero ai suoi figli di primo letto, che con te non sono legati da rapporti di parentela, ma solo di affinità e rispetto ai quali tu vorresti che fossero preferiti i tuoi stessi figli.

Per superare questo problema si devono valutare soluzioni diverse, che però hanno sempre degli svantaggi, come ad esempio intestare direttamente i propri beni ai propri figli, eventualmente con riserva…

In ogni caso, è un aspetto che, riguardando cose fondamentali per la tua vita personale e familiare, è bene approfondire con la dovuta accuratezza.