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Accordi in house: se la Procura non autorizza.

Gli accordi in house per separazione, divorzio, affido, devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica competente per l’apposizione di nullaosta, in caso di assenza di figli, o autorizzazione, in caso di figli, per poter essere perfezionati e andare a buon fine.

Il magistrato deve dunque controllare gli accordi presi dai genitori con l’assistenza degli avvocati.

Che cosa succede se il magistrato della Procura ritiene che gli accordi non siano conformi agli interessi dei figli?

Semplicemente, rimanda tutto al tribunale, dove ci sarà un altro giudice a valutare la situazione più approfonditamente.

La norma di riferimento è l’art. 6, comma 2°, ultimo periodo, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261), che puoi visualizzare, nel testo attuale, su normattiva.

Secondo tale disposizione:

«Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3»

L’impressione, leggendo la normativa nel suo complesso, è che questo rinvio al tribunale non significhi necessariamente la «morte» dell’accordo, ma l’invio ad un giudice che farà un maggior approfondimento sul caso.

Ad ogni modo, tutto avviene automaticamente.

In tali casi, la cancelleria chiede il versamento del contributo unificato.

Poi viene fissata un’udienza per la comparizione delle parti, in seno alla quale verrà valutata la bontà dell’accordo.

A quanto pare, se l’accordo verrà ritenuto corrispondente all’interesse dei figli, la separazione, il divorzio o l’affido non verranno regolati da un provvedimento del tribunale, ma continuerà ad avere vigore l’accordo stesso, autorizzato non più dal procuratore della Repubblica ma dal presidente del tribunale civile; la legge infatti parla a riguardo di «accordo autorizzato», lasciando intendere che il presidente potrà lavorare sull’accordo stesso, senza fare un provvedimento a parte.

Non dovrebbe, dunque, innestarsi ad esempio un procedimento di separazione consensuale, divorzio congiunto o affido, con emissione di un provvedimento da parte del giudice.

Ciò può avvenire solo nell’ipotesi in cui il giudice stesso non ritenga di dare l’autorizzazione, proponga delle modifiche che magari le parti non accettano, decidendo di insistere per il testo originario.

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Divorzio e trasferimento da USA a Italia: si può fare?

Mia figlia risiede in Florida, Stati Uniti, divorziata legalmente, con doppia cittadinanza, ha una bambina di 5 anni, purtroppo ha nostalgia della famiglia, essendo sola, vorrebbe tornare in Italia vicino ai propri genitori, chiedo: può il marito, essendo stato lui a volere il divorzio perché accompagnatosi con altra persona, impedire che madre e figlia possano venire stabilmente in Italia, preciso che nulla osta che lui possa venire a trovarla o la piccola se accompagnata andare dal padre come avviene attualmente.

Il presupposto implicito del problema è che il marito di tua figlia è statunitense e, se lei si trasferisse in Italia, le visite e le frequentazioni della figlia con il padre sarebbero notevolmente compromesse.

Prima ancora di fare considerazioni di merito su una situazione di questo genere, bisogna dire che la problematica non è di facile trattazione, perché probabilmente in materia si ha innanzitutto comunque la giurisdizione dei giudici degli Stati Uniti, prima ancora che quella dei giudici italiani, che va verificata attentamente.

In generale, gli Stati Uniti interpretano peraltro molto largamente le disposizioni a favore dell’esistenza della loro giurisdizione e spesso emettono provvedimenti in anche in situazioni al limite, o dove ci sono già provvedimenti italiani – mi è capitato svariate volte di assistere a cose del genere.

La prima cosa da fare, dunque, sarebbe un adeguato approfondimento per vedere se sussiste la giurisdizione italiana sul punto, cioè il diritto dei giudici italiani di regolamentare la situazione, cosa che per tua figlia rappresenterebbe molto probabilmente un vantaggio.

Ma chiudiamo questa parentesi molto avvocatesca, ma necessaria e completamente «reale», e parliamo un po’ del merito della vicenda.

Chi abbia chiesto il divorzio e per quali motivi non ha alcuna influenza su dove debba o possa stare la bambina, dal momento che è un aspetto relativo ai rapporti della stessa con i genitori.

Se il padre nega il consenso al trasferimento all’estero della madre, l’unico sistema è ottenere l’autorizzazione da parte del giudice.

Prima di arrivare a questo, con tutti i conseguenti problemi di giurisdizione e costo della giustizia (specialmente negli Stati Uniti), è il caso di fare tutti i tentativi possibili di realizzare questa cosa in via consensuale, magari tramite alcune sedute di mediazione familiare.

In effetti, non è poi un caso così raro: seguo un’altra famiglia disgregata con figli che stanno per la pressoché totalità dell’anno in Italia e per le vacanze estive interamente con l’altro genitore a Miami. Pertanto, una soluzione in qualche modo è sempre possibile trovarla.

Un assetto consensuale avrebbe peraltro molti altri vantaggi cioè molta più collaborazione in seguito tra i genitori nonostante la situazione difficile.

Se, tuttavia, nonostante ogni sforzo prodigato in questo senso, non si riuscisse a raggiungere un accordo, non resterà che valutare il ricorso alla magistratura.

Da questo punto di vista, a mio giudizio il «primo passo» da individuare a riguardo, la prima cosa che è opportuna da fare, è un adeguato approfondimento per vedere se possibile adire, in luogo della magistratura statunitense, quella italiana.

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Padre che maltratta e non lascia andare all’estero: che fare?

Sono una madre single, ho 23 anni. Ho interrotto la mia relazione con il papà di mia figlia a causa di ripetute violenze domestiche davanti alla mia figlia di un’anno e mezzo. L’ultimo episodio risale agli inizi di Giugno dove mi fratturo le ossa nasali, sono uscita addirittura sulla Gazzetta di Mantova. Ho sporto diverse denunce e ho ottenuto solo un allontanamento da me. Non si interessa della figlia e non manda alcun tipo di aiuto solo saltuariamente “supplicandolo” . Ho una situazione economica molto difficile , vivo con mia madre ma siamo entrambe cittadine Americane e vorremmo tornare al nostro paese perché abbiamo famigliari che ci potrebbero aiutare e inoltre una miglior qualità di vita, la situazione sta diventando molto tragica.. mio nonno sta morendo e non posso neanche poter andare a trovarlo per colpa del padre della bambina che si rifiuta di firmare alcun tipo di documento che sia passaportocarta d’identità. Sono molto frustrata e arrabbiata!

Innanzitutto, mi dispiace per la tua vicenda.

Detto questo, cominciamo… dall’ultima riga. Come ti puoi immaginare, né la frustrazione né la rabbia ti potranno aiutare a gestire la situazione in cui ti trovi. Nè, soprattutto, un avvocato e le soluzioni che un avvocato ti potrebbe fornire o meno possono aiutarti da questo punto di vista. La prima cosa che devi fare, dunque, è cercare di recuperare, per quanto possibile, un po’ di serenità per poter disporre di tutte le tue risorse spirituali che, come immagini, ti saranno preziose in questo periodo. Valuta anche di frequentare uno psicologo o un counselor o, se sei credente, un consigliere spirituale: vicende come la tua metterebbero in crisi chiunque.

Detto questo, che è molto importante, direi che sul piano legale giudiziario il primo passo sarebbe quello di far regolamentare l’affido di tua figlia dal tribunale. Ti consiglio di muoverti subito perché comunque è una cosa che, nella probabile mancanza di collaborazione da parte del padre, richiede un certo tempo.

In quella stessa sede di regolamentazione dell’affido, puoi richiedere anche l’autorizzazione al trasferimento all’estero, dimostrando che lo stesso è conforme all’interesse di tua figlia, anche per il grave comportamento manifestato dal padre, sia nei tuoi confronti, sia nei confronti di tua figlia, verso la quale il padre manifesta comunque completo disinteresse.

Per quanto riguarda tuo nonno, potresti ottenere l’autorizzazione ad un viaggio temporaneo con un ricorso al giudice tutelare.

Il primo passo, dunque, è comunque scegliere un bravo avvocato che possa seguirti in questo iter. Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi richiederlo compilando il modulo apposito, pratichiamo anche tariffe agevolate per persone in particolare difficoltà o con basso reddito annuale.

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Posso trasferirmi con mia figlia se il padre non vuole?

Sono separata da tre anni, voglio trasferirmi a Milano con mia figlia di 12 anni, li ci sono i miei figli.
A Minervino sono sola, con il mio ex non corrono buoni rapporti, lui è contrario al mio trasferimento perché così non vedrà più la bambina nei giorni stabiliti dal giudice. La bambina vuole trasferirsi con me a Milano perché li ci sono i suoi i suoi fratelli grandi ed io lo faccio anche perché ho bisogno di stare con i miei figli e loro pur adulti hanno bisogno di una madre vicina. Il giudice ascolterebbe le mie motivazioni? La minore dodicenne può decidere con chi stare?

È un problema di cui abbiamo parlato molto spesso nel blog, per cui ti invito a fare una ricerca anche nell’archivio dei vecchi post.

Per situazioni di questo genere, ci sono due possibili approcci al problema.

Il primo è quello di invitare il padre di tua figlia davanti ad un mediatore familiare. È un approccio più morbido e magari che richiede anche più pazienza, e forse tempo, ma che, se porta frutto, può essere utile anche su un piano più generale della comunicazione tra genitori, a prescindere dalla questione del trasferimento o meno.

È il sistema che ti inviterei ad esaminare in prima battuta.

Se questo metodo, invece, non lo vuoi o puoi praticare, ovvero se, praticato, fallisce, l’unico sistema è purtroppo quello di un ricorso giudiziale per ottenere l’autorizzazione.

Sicuramente il giudice ascolterebbe le tue motivazioni, ma la sua decisione al riguardo sarebbe imprevedibile. Tua figlia ha diritto di essere ascoltata nel procedimento e può senz’altro dire la sua, questo è sicuramente un fatto positivo ma non conferisce alcuna garanzia.

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