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Associazioni: chi paga i debiti e come recuperarli?

recupero crediti

Ho svolto un lavoro per conto di un’associazione culturale che però, con varie scuse, non mi sta pagando ed i termini sono scaduti da un bel po’. Ho anche mandato un sollecito per iscritto all’associazione nella sua sede legale, ma niente. Come mi posso muovere per recuperare i miei soldi?

Le previsioni di legge.

Vediamo innanzitutto che cosa prevede la legge al riguardo, poi vediamo come devi «calare» queste norme ed utilizzarle nella tua situazione.

Secondo l’art. 38 del codice civile, «per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione».

Da ciò discende che puoi chiedere il tuo compenso sia all’associazione, come soggetto giuridico in sé, sia alle persone che ti hanno commissionato il lavoro, agendo in nome e per conto dell’associazione stessa.

Nota che queste persone non coincidono necessariamente con i legali rappresentanti dell’associazione, come ad esempio il presidente, vicepresidente, amministratore o altro. La legge non vuole, infatti, che l’assunzione di responsabilità di obbligazioni si colleghi, genericamente, ad una carica, mentre desidera che sia coinvolto chi ha effettivamente agito, a prescindere dalla sua funzione, per conto dell’associazione.

Dal punto di vista tecnico, la responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione sembra che si configuri come una forma di garanzia ex lege, assimilabile alla fideiussione (Cass. 86/6547, 85/1655). In questa forma di garanzia, secondo i giudici, il responsabile non gode nemmeno del beneficio della preventiva escussione del fondo comune (Cass. 87/2683, 85/2090), che infatti opera solo se espressamente previsto dalle parti o stabilito dalla legge (Cass. 84/5954). C’è comunque da ricordare che il beneficio della preventiva escussione vale ad ogni modo solo in sede esecutiva, mentre in fase di merito ci si può pacificamente munire, appunto anche nei casi in cui è previsto, di un titolo valevole per tutti i soggetti obbligati.

Un aspetto da evidenziare è che la responsabilità delle persone che hanno agito per l’associazione viene comunque meno ex art. 1957 cod. civ. se il creditore non abbia proposto le proprie domande entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (Cass. 84/5954). In ogni caso, le persone interessate continuano ad essere responsabili sia dopo la cessazione dell’eventuale carica ricoperta all’interno dell’associazione, sia, soprattutto, anche dopo lo scioglimento dell’associazione stessa. (Cass. 65/1582).

Che cosa devi fare in concreto.

Alla luce di quanto previsto dalle leggi in materia, ti puoi rivolgere sia all’associazione sia alla persona o alle persone che ti hanno concretamente commissionato il lavoro.

Vediamo la cosa per passi successivi, come al solito, cui corrispondono diversi gradi di «gravità» del problema da trattare.

A) Il primo passo per la trattazione di quasi tutti i problemi legali è l’invio di una diffida o lettera di sollecito, che dovrà essere inviata da un avvocato e dovrà essere indirizzata sia all’associazione sia alle singole persone che sono intervenute commissionandoti il lavoro.

Un sollecito inviato da un avvocato ha un’efficacia psicologica molto più ampia di quella di una diffida che una persona redige in proprio, perché significa che il creditore ha portato la vertenza ad un livello più alto e intende, insomma, fare sul serio, altrimenti non avrebbe incaricato un legale. L’efficacia, inoltre, è in questo caso ulteriormente incrementata dalla possibilità di «tirare in ballo», del tutto legittimamente come si è visto, le singole persone che ti hanno commissionato il lavoro che, se non pagherà l’associazione, dovranno pagare con il loro patrimonio.

Dopo il primo passo, per vedere come procedere bisognerà valutarne, ovviamente, gli effetti.

B) Se il problema con la diffida non si è risolto, cioè non hanno pagato né si è raggiunto un accordo, il passo successivo è quello di  valutare la solvenza dei debitori, cioè associazione e persone responsabili: è inutile investire nel recupero credito se né l’associazione col suo scarso patrimonio sociale né le persone responsabili con i loro scarsi o inesistenti patrimoni offrono possibilità di recupero! Su questo fondamentale concetto, rimando ad una attenta e approfondita lettura della nostra scheda sul recupero crediti.

C) Se la valutazione della solvenza dei debitori si è conclusa con esito positivo, o comunque con qualche speranza di recupero, il passo successivo è quello di procedere con un ricorso per decreto ingiuntivo, che sarà sia contro l’associazione sia contro le persone responsabili, che verranno dal giudice richieste di pagare in solido tra loro. Per ulteriori dettagli sul decreto ingiuntivo, rimando alla scheda di approfondimento relativa. Con questo passo, la vertenza passa da stragiudiziale, come era prima, a giudiziale e quindi occorre valutare con il giusto grado di approfondimento con il proprio legale di fiducia.

D) L’ultimo passo, cui si giunge se nonostante il decreto e la definitività dello stesso i debitori non hanno pagato, è quello della esecuzione, cioè dei pignoramenti, che potranno essere fatti, come si è visto, indifferentemente presso l’associazione o presso le persone responsabili. Consiglio anche a questo riguardo di leggere con attenzione la nostra scheda sul recupero crediti.

In generale, ognuno di questi passi o step, se compiuto con l’assistenza di un avvocato, comporta un costo, quindi il consiglio è quello di chiedere sempre un preventivo prima di partire o proseguire con ognuno di essi.