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Divorzio romeno: che valore ha in Italia?

Rapporti fra sentenze di divorzio di paesi membri dell’Unione Europea. Lo strano caso Italia – Romania. Sentenza Corte Ue causa 386-17 del 16 gennaio 2019.

Recentemente è stata posta alla Corte di Giustizia europea la questione pregiudiziale in materia di riconoscimento di sentenze pronunciate da autorità di diversi stati membri in unione europea. Nel caso di specie si tratta di una questione di diritto di famiglia e del riconoscimento di una sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale romeno mentre era pendente presso il tribunale italiano il procedimento per la separazione dei coniugi. La coppia si sposa in Italia nel 2005 e dopo un anno, con la nascita del primo figlio, entra in crisi. La donna torna nel suo paese portando con sè il figlio. L’uomo, italiano, chiede dunque la separazione presso il Tribunale territorialmente competente in Teramo e la ottiene nel 2012 con disposizioni in merito all’affidamento del minore e condizioni specifiche di separazione. La donna però, aveva intrapreso azione per la pronuncia di divorzio dal marito italiano già nel 2009, dato che l’istituto della separazione non esiste nella disciplina romena.

In sostanza il Tribunale di Bucarest disponeva molto più velocemente in merito alla condizione dello status dei due coniugi e in merito all’affidamento del minore quando nel tribunale italiano si disponeva solo sulla separazione e non sul divorzio. Il Tribunale italiano nel 2013 invece riconosce affido esclusivo del minore al padre e dispone in merito alla separazione e rigetta la domanda della donna la quale, forte della pronuncia ottenuta in Romania, chiede al tribunale competente per territorio in Italia il riconoscimento della sentenza di divorzio con affido esclusivo del minore come era stato previsto, in quanto sentenza straniera di paese UE suscettibile di avere valore in Italia. L’uomo cerca di far riconoscere gli effetti della pronuncia italiana anche in Romania dato che il Tribunale italiano è stato il primo ad essere adito,sollevando eccezione di litispendenza,ma la corte rumena ritiene non sussista violazione delle regole della litispendenza poichè in Italia era stata pronunciata sentenza di separazione ed in Romania invece sentenza di divorzio, non sussistendo l’istituto della separazione in Romania. La donna invece ricorre in appello in Italia e questa volta la Corte ribalta il verdetto di primo grado, riconoscendo la sentenza di divorzio romeno con le conseguenti disposizioni sull’affido esclusivo del figlio alla stessa. Questa giustificazione non piace all’uomo che fa ricorso in Cassazione per ottenere riconoscimento del corretto procedere del Tribunale di merito in ragione della violazione delle regole della litispendenza da parte della Romania.

La Suprema Corte solleva però questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea sull’applicazione dei regolamenti di riconoscimento delle sentenze straniere, in particolare sul divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine. In questo caso infatti l’autorità romena avrebbe violato le regole della litispendenza soggettiva, pronunciandosi su una questione con le medesime parti in causa e su un fatto di causa attinente alla situazione fra coniugi.

Dall’esame della CGE deriva però che non vi sia stata violazione delle regole sulla litispendenza in quanto all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l’autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione.

In sostanza, anche se sono state violate delle norme sulla litispendenza, perchè era pendente in un altro paese una causa con le medesime parti, ciò non significa che l’autorità adita per prima, cioè quella italiana, possa rifiutarsi di riconoscere una pronuncia definitiva di un altro stato membro. Secondo la Corte Europea, l’autorità giurisdizionale rumena ha in effetti violato le regole sulla litispendenza, visto che in Italia pendeva già il procedimento di separazione ma questo tuttavia non significa che la violazione delle norme europee sulla litispendenza siano di ostacolo al riconoscimento di una decisione per contrarietà alle regole di ordine pubblico, che, in questa fattispecie, non sono state violate.

Non rilevando violazioni di regole di peso inerenti l’ordine pubblico quindi, la definitività del provvedimento fa sì che quello romeno di divorzio prevalga su quello italiano. Detto precedente non lascia liberi da perplessità, poichè la differenza fra i giudizi di separazione e divorzio sussistenti in Italia e non presente in Romania dovrebbe dare spazio ad un confronto fra i paesi e ad una analisi più approfondita degli strumenti giuridici di tutela in materia di diritto privato internazionale, anziché limitarsi a riconoscere direttamente la pronuncia romena solo, di fatto, in nome di una maggiore rapidità del procedimento.

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