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Nonni e nipoti: novità dalla CGUE.

Problema spesso comune, che si aggiunge alla conflittualità ed alla crisi dopo la fine del matrimonio o della relazione è la possibilità dei minori di continuare ad avere rapporti e frequentazioni non solo con il genitore con cui, di fatto, non vivranno più, ma anche con la di lui o di lei famiglia. 
Nonni, zii, cugini, sono il tessuto familiare della persona e spesso con la crisi dei genitori questi rapporti si degradano sino a sfaldarsi.
L'interesse del minore a mantenere però rapporti e relazioni con tutti i familiari anche dopo la crisi della coppia genitoriale degli stessi è stato considerato essenziale e rilevante. 
In Italia la tutela del diritto dei nonni a continuare a frequentare i nipoti anche dopo crisi matrimoniale o rottura della coppia è prevista ex art.317 bis c.c. - come sostituito dall’art. 42, D.Lgs. n. 154/2013, in esecuzione della delega prevista dall’art. 2, L. n. 219/2012- che prevede in capo agli ascendenti una legittimazione ad agire in giudizio, nel caso in cui l’esercizio del diritto venga impedito, "affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse dei minori", con azione dei nonni da proporre dinanzi al Tribunale per i Minorenni. 
Il diritto dei nonni è qui inteso non come un vero e proprio diritto di visita ma come il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti.
 
Con una recente sentenza del 31 maggio 2018, CGUE Causa C 335/17,  la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha però inteso ampliare a livello comunitario la nozione di diritto di visita contenuta nel Regolamento c.d. Bruxelles II (Regolamento (CE) n.2201/2003) in materia di tutela della vita privata e familiare dei cittadini membri, intesa solitamente come relativa al rapporto genitori-figli anche applicabile al rapporto nonni-nipoti.
Una nonna bulgara voleva continuare a vedere il nipote, un giovane di sedici anni, che, dopo il divorzio dei propri genitori, madre bulgara e padre greco, era stato affidato al padre, cittadino greco, ed era andato a vivere con lui. 
La Corte bulgara rinviava pregiudizialmente la questione alla Corte di Giustizia europea per comprendere se fosse applicabile anche al rapporto fra nonni e nipoti il diritto di visita analogo a quello fra genitori e figli e quindi se fosse il giudice nazionale a poter decidere in materia. 
Partendo dall’importanza per un minore di intrattenere rapporti personali con i propri nonni, nei limiti in cui tali contatti non siano contrari al suo interesse, ma anzi siano fondamentali per il suo sviluppo e la sua crescita emotiva e relazionale, la Corte interpreta il regolamento n. 2201/2003 in materia di responsabilità genitoriale nell’ottica del principio del primato dell’interesse superiore del minore e dichiara applicabile il detto regolamento anche nei rapporti fra nonni e nipote.
Infatti il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da “qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale».
Secondo tale decisione quindi “è opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza”. 
Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, “salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale” 
L’individuazione delle persone, oltre ai genitori, con cui il minore possa intrattenere relazioni personali, nella misura in cui ciò non sia contrario al suo interesse superiore, è «d’importanza capitale». Infine, viene ribadito dalla stessa pronuncia. che la tutela di cui all’articolo 8 della CEDU, tutela alla vita privata e familiare dei cittadini degli stati membri, si estende al mantenimento delle relazioni personali tra un nonno e i suoi nipoti “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”. La Corte EDU ha dichiarato che «i legami tra nonni e nipoti rientrano nei legami famigliari ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione». 
Il diritto di visita quindi rientra quindi anche nel diritto dei nonni e dei nipoti di continuare a vedersi anche dopo la frattura dei rapporti matrimoniali o genitoriali che hanno dato origine al legame.

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