Categorie
diritto

Padre che si risposa: come si divide eredità?

MIA MADRE E MIO PADRE SONO SEPARATI .LUI HA AVUTO UN’ALTRA FIGLIA DA UN’ALTRA DONNA. MIA MADRE E MIO PADRE HANNO COMPRATO CASA DURANTE IL LORO MATRIMONIO. ORA SE MIO PADRE CHIEDI IL DIVORZIO E SI RISPOSA CON LA SUA COMPAGNA DA CUI HA AVUTO UNA FIGLIA SUL SUO 50% HANNO DIRITTO ANCHE LORO AD UNA PARTE ANCHE SE LA CASA E’ STATA ACQUISTATA CON MIA MADRE?SE SI IN CHE PERCENTUALE?

Mancano alcuni dettagli essenziali per capire, innanzitutto, qual’è la situazione proprietaria della casa all’origine, a prescindere dalle vicende intervenute successivamente, e cioè il modo in cui è avvenuto l’acquisto della casa e il regime patrimoniale dei coniugi al momento dell’acquisto, due aspetti intimamente collegati tra di loro e interdipendenti.

Supponendo, seguendo la logica dell’ipotesi più probabile, che la casa fosse stata oggetto di comunione tra i coniugi, non in regime di comunione ordinaria, ma di comunione appunto tra coniugi che, secondo la celebre forma della corte costituzionale è una «comunione senza quote», allora la situazione giuridica potrebbe essere la seguente.

La casa era appunto oggetto di proprietà condivisa sia di tuo padre che di tua madre, ma è appunto una comunione dei beni tra coniugi, quindi il fenomeno è più simile a quello di una società commerciale con un proprio patrimonio sociale, dove al posto della società abbiamo la famiglia e nel patrimonio abbiamo i vari beni entrati in comunione tra cui la casa.

Si tratta di una comunione che si scioglie al momento del decesso di uno dei due coniugi o, come è probabilmente avvenuto nel tuo caso, al momento della separazione, che ha determinato il mutamento di natura della comunione, da comunione tra coniugi a comunione ordinaria.

Dunque al momento la casa, sempre nell’ipotesi che la configurazione originaria fosse quella tratteggiata nei paragrafi precedenti, è oggetto di una comunione ordinaria al 50% dei tuoi genitori.

Se tuo padre, previo divorzio, si risposa con la sua attuale compagna, al suo decesso la moglie, tua sorella e tu sarete chiamati alla sua eredità in ragione di 1/3 alla moglie e 1/3 ciascuno tu e tua sorella – supponendo anche qui che non ci siano altri figli. Dell’eredità farà parte il 50% della casa familiare, quindi alla fine dell’intera casa voi tre «avrete diritto» a 1/6 ciascuno, mentre gli altri 3/6 rimarranno comunque a tua madre.

Attualmente, invece, che non c’è nessuna seconda moglie, ma, in assenza di divorzio, la moglie di tuo padre è ancora tua madre, il 50% della ex casa familiare di proprietà di tuo padre andrebbe diviso come segue:

  • 1/3 a tua madre
  • 1/3 a tua sorella
  • 1/3 a te

Ciò sempre a condizione che non ci sia stata – anche qui manca un dettaglio fondamentale – separazione giudiziale con addebito a tua madre, nel qual caso tua madre non sarebbe chiamata all’eredità di tuo padre, che dunque sarebbe divisa solo tra te e tua sorella.

Se vuoi approfondire ulteriore, anche se non credo che possa valerne la pena, puoi valutare di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

Categorie
diritto

Nullità del matrimonio e compravendita di immobili: che succede?

l’ annullamento del matrimonio, quali effetti produce su un contratto di acquisto di una casa, stipulato successivamente al matrimonio in regime di comunione dei beni? E’ comunque valido o l’annullamento del matrimonio annulla anche il successivo contratto di compravendita?

Per l’ennesima volta in due decenni, ricordo che le domande astratte nella pratica giuridica hanno molto poco senso. Bisogna parlare dei fatti e delle situazioni in cui si radica il problema, lasciando che sia il giurista interpellato a fare i più opportuni inquadramenti. Sarebbe stato molto meglio descrivere appunto la situazione concreta e il problema relativo che c’è da risolvere.

In linea generale, ad ogni modo, si può dire che sicuramente un contratto di compravendita rimane valido anche a seguito di nullità del matrimonio a che, al momento della stipulazione, vincolava uno o entrambi i contraenti.

Può essere più difficile capire quale sia la situazione proprietaria del bene, nel senso che va stabilito quale sia la sorte del regime patrimoniale tra i coniugi in dipendenza dell’annullamento e, se si suppone una sua caducazione, quali conseguenze ne derivino.

Peraltro, le conseguenze comunque sono destinate a cambiare a seconda di come è stata redatta la compravendita e di chi vi ha partecipato.

Ad esempio, se supponessimo che i coniugi erano in regime di comunione, come erano, che cosa accade nel caso di nullità, se, sempre ad esempio, all’atto ha partecipato solo uno dei due coniugi mentre l’altro lo aveva acquistato solo in forza dell’applicazione del ridetto regime di comunione?

È difficile ipotizzare che vi possa essere una comunione tra coniugi che si trasforma in comunione ordinaria, anche perché la comunione tra coniugi è, secondo una nota espressione della corte costituzionale, una «comunione senza quote».

Ed infatti la Cassazione, con la sentenza n. 11467/2003 ha precisato che in caso di annullamento del matrimonio, la comunione legale si scioglie, ma il regime patrimoniale legale, pur dopo l’avvenuto scioglimento della comunione, non si trasforma, di per sé, in comunione ordinaria e non soggiace alla relativa disciplina.

La situazione andrebbe approfondita molto di più. Se credi, valuta di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.