Il like su social network (facebook, Linkedin, Twitter ecc ecc) è utilizzabile come prova per una denuncia per diffamazione?
In parole povere, posso essere denunciato semplicemente apponendo un like ad un contenuto ritenuto diffamatorio?
Io lavoro nel web e passo moltissime ore al giorno comunicando con gli altri attraverso la rete, spesso mi è capitato di vedere like messi a pagine che nemmeno conoscevo, evidentemente per errore. Onestamente inizio ad avere il terrore di incappare in problemi nel caso in cui commettessi qualche reato.
Insomma il sunto è questo: posso essere denunciato per un like?
È un problema molto interessante, che peraltro presenta molteplici aspetti, due dei quali affronteremo in questo post.
Innanzitutto, pensiamo all’ipotesi del semplice «mi piace» o «like» messo ad un post di un social network, così come alla «condivisione», ai commenti di adesione, endorsement e così via.
Bisogna partire dal punto che, tendenzialmente, un mi piace o una condivisione, se non accompagnata, in questo secondo caso, da una nota di commento in senso contrario, può rappresentare una adesione, tanto quanto quella che si sarebbe espressa con un linguaggio verbale di chi dicesse ad esempio «concordo».
È pur vero che a volte si può mettere «mi piace» ad un testo non perché lo si condivide ma perché è talmente assurdo che suscita ilarità, purtroppo tuttavia i limiti di questo mezzo di espressione non consentono di distinguere sfumature di questo genere e il rischio che un atto di questo tipo appaia come condivisione in senso sostanziale è concreto, per non dire del fatto che comunque può accrescere il risentimento e di conseguenza anche il danno subito dalla persona offesa.
In Svizzera è già accaduto ad esempio che un uomo venisse condannato per un semplice «mi piace», come riportato ad esempio anche qui.
È appena il caso di specificare che la condivisione, nel momento in cui il testo condiviso contiene espressioni ingiuriose o diffamatorie o rappresenta il mezzo per l’avvenuta commissione di altri reati, è ancora più grave del mi piace, può determinare (come nel caso della diffamazione) un aggravamento del danno subito dalla persona offesa, dal momento che del testo in questione vengono a conoscenza ancora più persone, o la reiterazione stessa del reato o il concorso nel medesimo.
Ciò detto, un secondo aspetto, ancora più inquietante, è legato allo stesso modo di funzionamento dei social network.
Prendiamo, per esempio, facebook. Se io scrivo un post dove metto «Voglio rendere omaggio a Tizio, perché è una brava persona», i miei «amici» possono mettere «mi piace». Dopo che 40 persone hanno messo il loro mi piace, io vado ad editare (modificare) il post e ci scrivo tutto al contrario «Desidero che tutti voi sappiate che Tizio è un ladro e un truffatore».
Gli utenti che hanno messo «mi piace» non ricevono alcuna notifica del nuovo testo. Il punto è che la possibilità di editare un post è stata prevista, più che altro, per rimediare ad errori di battitura. Finché facebook dunque non interverrà prevedendo almeno che in caso di modifiche contenutistiche venga «notificato» a tutti quelli che si sono «connessi» a quel post con commenti o semplici «Mi piace», ognuno di quegli utenti sarà potenzialmente a rischio.
Concludo dicendo che in generale bisogna essere molto prudenti sui social network, le vertenze e i problemi legali fioccano, quindi è proprio il caso di dire che bisogna fare rete responsabilmente, anche perché tutto rimane per iscritto e ciò «inchioda» tutti ai propri comportamenti.