Categorie
diritto

Successioni: come non farsi fregare?

mio nonno e morto e mia nonna è ancora viva.i figli sono 3 tra cui mia madre defunta.io volevo sapere,se mio nonno aveva un conto corrente o altro conservato,a chi tocca la successione dei beni?? e nel caso in cui mio nonno aveva un conto corrente ed i soldi sono stati presi dopo la sua morte ma prima di presentare il suo estratto di morte a nostra insaputa,posso ribellarmi??un ultima cosa.siccome i miei zii mi hanno chiesto copia del documento di riconoscimento,con cio possono prelevare soldi visto che non ho firmato nulla?

La successione che hai descritto dovrebbe essere ripartita come segue: un terzo al coniuge superstite, cui spetterà tuttavia probabilmente anche il diritto di abitazione sulla casa familiare ex art. 540 cod. civ., e due terzi agli altri figli.

In «sostituzione» di tua madre, premorta, dovresti succedere tu, acquistando esattamente la quota che sarebbe stata destinata a lei, sempre che tu non abbia altri fratelli, nel qual caso il discorso cambia. Ciò in base all’istituto della rappresentazione.

La gestione di una successione è un affare abbastanza delicato e importante, ti consiglio di farti seguire da un legale, specialmente se temi che ci sia qualcuno che possa essersi approfittato della situazione. In caso fosse opportuno, si può anche presentare un ricorso per inventario dei beni ereditari, sul quale ti rimando alla lettura della scheda relativa.

Se vuoi un preventivo per l’assistenza in questa situazione, puoi chiedercelo compilando il modulo relativo nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

Categorie
diritto

Marito premorto e suocera: chi tiene la casa?

mio marito è deceduto….figlio unico e madre ancora vivente con un suo appartamento di proprietà. ….in 15 anni di matrimonio non si è mai visto nessun parente m aora sono arrivati i 2 fratelli di mia suocera (che nemmeno conoscevo) e vari nipoti….dicendomi che in caso di morte di mia suocera la caa spetta esclusivamente alla loro famiglia….volevo solo sapere se era vero o devo far valere un mio diritto di nuora?

Se l’appartamento di cui parliamo è la ex casa coniugale, cioè quella dove avete vissuto insieme prima della sua morte, ed era di proprietà di tuo marito, tu hai comunque il diritto di abitarci finché campi, a prescindere da chi dovrebbero essere gli eredi, ciò ai sensi dell’art. 540 del codice civile, in base al diritto di abitazione del coniuge superstite.

Per quanto riguarda gli aspetti invece più propriamente successori, al decesso di tuo marito, dovresti avere ereditato una quota della casa, che è variabile a seconda che vi fossero figli o meno.

Quando morirà tua suocera, l’eredità della stessa sarà devoluta secondo le norme di legge ai suoi parenti e non a te.

Purtroppo per darti una risposta completa non c’è sufficientemente chiarezza sulla situazione effettiva e mancano alcuni dati.

Ti suggerirei di acquistare una consulenza da un avvocato in cui poter approfondire adeguatamente la questione.

Categorie
diritto

Su una casa in usufrutto il coniuge superstite acquista il diritto di abitazione?

sono vedovo con un figlio e viviamo nella casa di cui ero comproprietario con mia moglie deceduta e quindi ora io ho una quota del 75% e mio figlio diciottenne del 25%, volendo lasciare la casa a mio figlio, in caso di nuove nozze e successivo mio decesso, cosa mi conviene fare? avrei pensato di donare la mia parte a mio figlio con la nuda proprietà e tenendo per me l’usufrutto, in questo caso se vengo a mancare alla mia futura moglie resta il diritto di abitazione?

È una operazione di una certa importanza per la quale non ci si può certo affidare ad una sede come questa, nella quale si possono scambiare solo alcuni spunti, mentre la situazione va poi assolutamente approfondita acquistando una apposita consulenza da un avvocato.

Sul punto specifico del diritto di abitazione del coniuge superstite in caso di casa coniugale di cui si è titolare in usufrutto, vale la pena di richiamare l’art. 540 codice civile, che al comma 2° dispone quanto segue:

«Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, quando questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli».

Questa disposizione, tuttavia, presuppone che la casa familiare sia di proprietà del defunto. Infatti in giurisprudenza si sostiene che:

«I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l’appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o in comunione a costui e all’altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all’eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti» (Cass. civ., sez. II, 22 luglio 1991, n. 8171, Iorio c. Battista ed altri; nello stesso senso, Cass. II, 23 maggio 2000, n. 6691).

Il problema in questo quadro è che l’usufrutto si estingue alla morte del suo titolare, senza passare ai suoi eredi, determinando la «riespansione» della nuda proprietà in proprietà piena, ragione per cui al momento in cui verrebbe ad operare la disposizione dell’art. 540 cod. civ. la casa non sarebbe più nella disponibilità del de cuius ma di proprietà di terzi e non in quanto eredi ma in virtù di altri titoli negoziali anteriori all’apertura della successione.

Una strada che forse si potrebbe valutare è quella della costituzione di un diritto di usufrutto a favore di entrambi i coniugi con il particolare meccanismo dell’ accrescimento reciproco.