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Errore in separazione consensuale: come rimediare?

5 mesi fa ho fatto richiesta tramite gli avvocati delle parti di modificare una sentenza di separazione consensuale che non aveva previsto, per dimenticanze di tutti, una cancellazione di una nota di trascrizione messa dalla mia ex a seguito di sentenza di separazione legale poi trasformata in consensuale. Una giudice del tribunale di Tivoli dovrebbe apportare la modifica che mi permetterebbe di cancellare la nota e quindi poter fare il rogito della vendita. Hai qualche suggerimento da dare per accelerare l’iter?

La descrizione del caso è troppo scarna per poter tratteggiare una soluzione vera e propria, si può solo abbozzare.

Intanto, un giudizio di separazione, sia essa giudiziale o consensuale, ha un oggetto necessariamente circoscritto alle questioni riguardanti la separazione, senza possibilità di estenderlo, salvo che ciò non avvenga incidentalmente per accordo delle parti, e questo ovviamente solo in sede consensuale, a questioni immobiliari o comunque a questioni diverse da quelle che riguardano la separazione stessa e quindi rapporti tra i coniugi, figli e così via.

In generale, contro un provvedimento giudiziale si può utilizzare, in caso di vere e proprie dimenticanze che non siano però questioni di merito, lo strumento della «correzione» della sentenza o ordinanza.

Questo strumento si può utilizzare appunto solo per evidenti errori materiali e non anche per questioni di merito. Ad esempio, se il giudice fa un errore nel calcolare un totale, quando invece i dati di partenza sono esatti ed appare evidente che c’è un errore solo sul totale. Non si può invece usare quando una parte ritiene che il giudice non sia incorso in una svista, ma abbia valutato i fatti di causa in modo diverso da quello che riteneva lei: ad esempio ha condannato il debitore a pagare 1000€ perché ha valutato il danno come ammontante a quella somma e non invece a quella diversa, di 4000€, richiesta dal danneggiato. In questo secondo caso, non si può certo usare il procedimento di correzione, ma si deve usare l’impugnazione prevista a seconda del grado di giudizio in cui ci si trova, tra cui l’appello o, ricorrendone le condizioni, il ricorso per Cassazione.

A me ad esempio è capitato un caso di correzione in una sentenza in cui avevo chiesto il rimborso di due biglietti aerei e il giudice nel dar ragione senza alcune eccezioni al mio cliente ha previsto il rimborso di uno solo di essi, per una svista. Richiesta la correzione, la stessa è stata infatti concessa.

Detto questo in generale, nel vostro caso la situazione è complicata dal fatto che, se ho ben capito, la conclusione del procedimento è stata consensuale, con la conseguenza che non abbiamo una vera e propria sentenza, ma un decreto di omologa che, a livello di contenuti, non aggiunge nulla al verbale di separazione consensuale reso dai coniugi, ma si limita a «suffragarlo» certificandone la conformità alle disposizioni di legge.

Per cui a mio giudizio non si può chiederne la correzione, proprio per la struttura del procedimento di separazione consensuale.

A ben vedere, alla fine occorre fare una modifica condizioni, che si potrebbe, per praticità, realizzare preferibilmente con un accordo in house. Ovviamente, per dar corso a questa soluzione, occorre il consenso di entrambi i coniugi. In mancanza, direi che l’unica cosa prospettabile sarebbe un ricorso, di tipo contenzioso, per modifica condizioni.