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Se un avvocato lascia passare un anno dopo un ATP è responsabile?

Nel 2011 io e mio marito ci siamo rivolti a un’avvocatessa per dei problemi occorsi al nostro appartamento, la suddetta ci faceva eseguire una perizia di parte e successivamente in data 15/1/2012 promuoveva un ATP presso il Tribunale. Dopo trattative riservate con l’Immobiliare, l’avvocatessa si mostrava evasiva alle nostre richieste sull’ATP e sul proseguimento della vertenza. Insospettiti l’abbiamo revocata e ci siamo rivolti a una seconda avvocatessa la quale ci ha informati che il precedente legale aveva fatto scadere l’ATP a noi favorevole. L’attuale avvocatessa mi ha detto che posso chiedere i danni all’assicurazione della prima avvocatessa. Se decido di farlo dovrò pagare un ulteriore onorario all’attuale avvocato? Mi verrebbero rimborsate le spese legali, le spese dell’ATP e quelle della perizia di parte?

Non è l’ATP che è scaduto ma il termine di decadenza previsto per l’azione dei vizi nella compravendita: entro un anno che questi vizi sono stati regolarmente denunciati ed accertati, bisogna agire altrimenti si decade dall’azione, in base alle disposizioni sui contratto di compravendita e vizi relativi.

A me è capitato un caso simile, in cui difendevo il costruttore, e ho potuto eccepire l’avvenuto verificarsi di questa decadenza, considerato che dopo un anno dall’ATP gli acquirenti non avevano fatto nulla.

La legge, insomma, presume che una volta accertati i problemi, i proprietari valutino se agire o meno e che se non lo fanno entro l’anno previsto dalla legge abbiano deciso di lasciar perdere.

Chiaramente, all’approssimarsi della scadenza del termine la prima avvocatessa avrebbe dovuto avvertirvi di questa decadenza per mettervi in grado di attivarvi o meno.

Per cui la responsabilità potrebbe esserci.

Per quanto riguarda le spese, naturalmente il compenso dell’avvocato che incaricherete per coltivare questa questione sarà almeno al momento a carico vostro e solo in seguito si vedrà, senza nessuna garanzia al riguardo, se riuscirete a recuperarlo dall’avvocatessa responsabile o dalla sua compagnia.

Quanto alla quantificazione del danno subito, direi che la voce più importante non siano quelle spese ma i danni derivanti dai vizi per cui avete perso il diritto all’attivazione della garanzia. Forse poi possono essere inserite anche quelle voci, anche se hanno un rapporto causale certamente più blando con l’illecito. Chiaramente, nel momento in cui si presentano i conteggi si cerca di fare un quadro completo, ma anche qui non ci sono in realtà tante certezze.