Categorie
diritto

Delibera condominiale e ATP: come è meglio muoversi?

un condomino ha chiesto un ATP per problemi di infiltrazioni, affermando una responsabilità del condominio. Il giud.ha fissato l’udienza “riservandosi la nomina di CTU e alla fissazione dell’udienza, per il conferimento dell’incarico e la formulazione dei quesiti all’esito del contraddittorio” Quali obblighi abbiamo come condominio: è necessario nominare un CTP o/e avere un avvocato o può rappresentarci l’amministratore? Il CTU viene obbligatoriamente nominato a fronte della richiesta di ATP? Le spese del CTU chi le deve sostenere e, se è fattibile, a quanto ammontano mediamente? Il CTU ha l’obbligo di proporre una conciliazione? In questo caso chi ci deve rappresentare? Se non risolutiva, ho letto sopra, chi ha chiesto l’ATP deve fare comunque causa, ho capito bene? Il condomino vuole la revoca di una delibera che ha stabilito l’applicazione dell’art.1126 cc, proprio per quei problemi, in caso neg .impugnerà. A vostro avviso dovremmo revocare la delibera

È necessario, se vi volete costituire nel procedimento, come io vi consiglierei senz’altro, nominare un vostro avvocato.

Solo eventualmente, ma anche in questo caso è probabilmente consigliabile, potete nominare un vostro CTP, mentre l’avvocato è indispensabile perché si tratta di un procedimento dove la difesa tecnica è necessaria; non assumendone uno, verreste dichiarati contumaci.

L’amministratore vi rappresenterà nei rapporti con l’avvocato, che comunque rimane necessario.

La prassi utilizzata corrisponde ad una tra le più diffuse, anche nel mio tribunale di Modena il presidente, prima di nominare il CTU e formulare il quesito, attende che sia costituito il contraddittorio, cioè che anche la parte che «subisce» il ricorso abbia potuto svolgere le proprie difese, che possono riguardare aspetti molteplici e diversi tra loro, tra cui la stessa ammissibilità del ricorso, cosa eventualmente accertata la quale non avrebbe più alcun senso nominare un tecnico; a parte questioni di ammissibilità, peraltro, il resistente può formulare osservazioni utili e di cui tener conto nella formulazione dei quesiti.

Questa prassi, dunque, è sicuramente più garantista e corretta di altre, più veloci ma meno tutelanti per chi riceve la notifica di un ricorso depositato da altri.

I compensi del CTU vengono dal giudice posti a carico provvisoriamente di chi ha presentato il ricorso, significa che intanto paga il ricorrente poi a seconda del merito le spese potrebbero essere addossate al resistente che si troverà quindi a doverle rimborsare. Non ci sono ovviamente standard di riferimento quanto agli importi, specialmente senza sapere di che materia si tratta.

Per quanto riguarda la conciliazione, l’obbligo c’è nel procedimento di cui al nuovo art. 696 bis cod. proc. civ., sul quale rimando comunque alla lettura della apposita scheda relativa, ma è una buona prassi anche nel «vecchio» procedimento per accertamento tecnico preventivo, se non altro perché spesso è il miglior sistema per definire il caso.

Quanto alla natura del procedimento, si tratta di un cautelare o procedimento di istruzione preventiva che non si conclude con una pronuncia di merito, per cui chi anche si dovesse veder riconosciute le proprie ragioni in questa sede dovrebbe, in caso di mancata ottemperanza, promuovere poi una successiva causa vera e propria; anche questa è una evenienza comune, specialmente quando non si concilia, cui si provvede di solito nelle forme di cui all’art. 702 bis cod. proc. civ..

Per valutazioni circa il da farsi relativamente alla delibera condominiale, che a quanto capisco è il problema sottostante, ti sembrerà incredibile ma dovrei innanzitutto visionarla e poi capire tutte le altre circostanze del caso in cui si colloca.