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Progetto riservato poi diffuso: è violazione della privacy?

Dopo la ristrutturazione della ns. casa a schiera il vicino ci ha citati dall’avvocato perché secondo lui non avevamo rispettato le distanze. In quella sede ho scoperto che il vicino e l’avvocato sono in possesso del nostro progetto bozza che abbiamo usato solamente per chiedere dei preventivi a diverse ditte di costruzione e quindi un progetto non ufficiale. La sorella del vicino lavora in una di queste ditte ed io presumo che è stata lei a portare il progetto a suo fratello. La ditta può passare ad una terza persona dei dati personali? Il progetto contiene il mio nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc. Come posso tutelarmi? E’ una violazione della Privacy? La ditta, non avendo ricevuto l’incarico, non dovrebbe cancellare i miei dati personali?

Molto probabilmente è una violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Faccio però queste osservazioni.

Innanzitutto, se ho ben capito, avete già una causa civile di cui occuparvi, che vi porterà via soldi, energia, tempo. Dovete quindi valutare se volete allargare il fronte ad altre questioni collaterali, e non risolutive rispetto a quella più importante oggetto di causa, che parimenti richiedono, per essere adeguatamente coltivate, soldi, energia e tempo.

Supponendo per un attimo che si decida di «allargare il fronte» anche alla tutela della privacy, non sarebbe così immediato dimostrare chi ha commesso la violazione, dal momento che il progetto in questione, per tua stessa ammissione, ha circolato ed è stato mostrato a diverse aziende a scopo di raccolta del preventivo. Si può forse presumere che la parente della vostra controparte sia l’autrice della violazione, ma per andare da un sospetto, per quanto possa sembrare corposo, ad una dimostrazione vera e propria ce ne corre.

Tutto sommato, la mia impressione è che, coltivando questa vertenza di privacy, in cui pur i vostri diritti sono stati violati, finireste per disperdere le preziose risorse di cui disponete per affrontare la questione principale, risorse che, è bene non dimenticarlo, sono limitate, per poi magari finire per incartarvi e, dopo aver speso parte di queste risorse, non riuscire nemmeno ad ottenere un risultato.

Anche ipotizzando un ricorso, infatti, all’autorità garante per la privacy, che è una iniziativa tutto sommato meno costosa di una causa civile, il tema della prova della violazione e del responsabile della stessa rimane con tutta la sua importanza.

A livello strategico, per quanto possa non essere giusto, il mio consiglio probabilmente sarebbe più quello di concentrarvi sulla causa in materia di violazione delle distanze dai confini.

Se credete, si può approfondire maggiormente, sia per l’una che per l’altra questione; nel caso, potete richiederci un preventivo compilando il modulo che si trova nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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A che distanza posso costruire da una strada?

devo costruire una casa al confine vi è una strada privata chiusa che serve due proprietari, questa strada è stata ricavata cedendo anche da parte mia una porzione per la quale i proprietari possono accedere il sottoscritto ha una entrata diversa, chiedo a quale distanza da questa strada chiusa di 45 metri di lunghezza io debbo costruire la mia abitazione?

Il caso non è descritto con sufficiente chiarezza, in via generale si possono tuttavia fare le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, una strada non è generalmente considerata un’opera rilevante ai fini delle distanze, ma dipende comunque dalle caratteristiche della stessa, ragione per cui bisognerebbe conoscere con precisione lo stato dei luoghi, sia in relazione alla «strada» vera e propria sia in relazione a tutto il contesto circostante.

Questo tipo di valutazioni in diritto, infatti, non possono assolutamente prescindere da una analisi accurata e la più precisa possibile della situazione di fatto, spesso da condurre, oltre che tramite sopralluogo, mediante esame di planimetrie, risultanze ed eventuali relazioni tecniche da parte di un geometra, architetto, ingegnere civile.

La seconda osservazione da fare è che in tema di distanze tra le costruzioni hanno importanza fondamentale, per espressa previsione dello stesso codice civile, le fonti locali, cioè, di solito, i regolamenti comunali, che tuttavia possono essere integrati o comunque «governati» da altre fonti ancora, come quelli provinciali o regionali.

La disciplina posta in materia dal codice civile è di natura residuale, cioè vale solo se non ci sono altri regolamenti locali più dettagliati, che comunque prevalgono. Di solito questi regolamenti esistono, è abbastanza raro oggigiorno trovare situazioni in cui si applica ancora il codice civile, e prevedono distanze molto maggiori di quelle indicate dal codice civile.

Il mio consiglio finale è quello di incaricare sia un tecnico che un legale per approfondire adeguatamente la situazione.

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Posso aver usucapito la servitù di costruire a distanza inferiore?

Ho un problema con il vicino sul confine tra le nostre proprietà. Nel 1982/83 mio padre ha costruito un tettoia con struttura metallica aperta proprio sul confine, autorizzata dal comune e all’epoca senza che il vicino obiettasse in modo legale. Nel 2003, mio padre ha trasformato la tettoia in un capannone chiuso, condonato nel 2004 a tutti gli effetti, con misure in altezza superiori alla tettoia precedente. Nel mese di settembre, il vicino, col quale abbiamo avuto altre situazioni di contrasto, mi ha intimato di ripristinare le misure sul limite che sono di 5 mt. Nel frattempo, lui ha edificato in modo regolare, un piccolo fabbricato a 10 mt dal limite stesso. Ora, visto gli anni trascorsi, può mio padre aver usucapito le distanze legali sul limite? Esiste qualche sentenza analoga?

Potrebbe.

In casi come questi, riguardanti immobili, occorre esaminare con attenzione ad ogni singolo dettaglio la situazione per poter trarre qualche conclusione.

L’usucapione, infatti, riguarda la rilevanza giuridica della situazione di fatto, con il problema ulteriore che spesso diventa fondamentale il tema della prova: sappiamo, in altri termini, che questa tettoia è stata costruita in una certa data, ma quali prove abbiamo per dimostrarlo? I provvedimenti di condono potrebbero essere sufficienti, ma è un aspetto che occorrerebbe controllare.

Visti i valori in ballo, ti suggerirei di incaricare un avvocato.