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Condono denegato: gli oneri vanno restituiti?

> Condono edilizio in caso di diniego alla concessione in sanatoria e demolizione del manufatto abusivo il Comune deve restituire gli oneri concessori con i relativi interessi legali?

1. In presenza di un diniego alla concessione in sanatoria e di una conseguente demolizione del manufatto abusivo, il Comune a mio giudizio è tenuto a restituire gli oneri concessori con i relativi interessi legali.

2. La restituzione degli oneri concessori è prevista dall’art. 44 del D.P.R. 380/2001, in base al quale il Comune ha l’obbligo di restituire gli oneri concessori qualora la domanda di condono edilizio non venga accolta.

3. La restituzione degli oneri concessori può essere effettuata in forma diretta o indiretta, in base al principio per cui il Comune deve restituire all’interessato tutto quanto ha percepito in relazione al procedimento di condono edilizio.

4. La restituzione degli oneri concessori deve avvenire con gli interessi legali calcolati dal momento della percezione della somma da parte del Comune fino alla data di restituzione.

5. In caso di diniego alla concessione in sanatoria, il Comune è tenuto a restituire entro 30 giorni dal diniego, salvo il caso in cui l’interessato richieda la restituzione in forma indiretta.

6. Qualora il Comune non restituisca gli oneri concessori con gli interessi legali entro 30 giorni, l’interessato può proporre un ricorso al Giudice Amministrativo per ottenere la restituzione.

7. Il ricorso al Giudice Amministrativo è la via più efficace per richiedere la restituzione degli oneri concessori con gli interessi legali in caso di diniego alla concessione in sanatoria.

Prima di ricorrere al TAR, ovviamente, è meglio far spedire una formale diffida da un avvocato.

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Vicino che trasforma la casa in casa vacanze: che fare?

abito in una casa a schiera.Il mio vicino ha trasformato la sua abitazione in casa vacanze. Gli ospiti fanno rumore fino a tarda notte sostando nel giardino che – vista la struttura a schiera – è sotto le finestre della mia camera da letto. Accendono tutti i giorni barbecue i cui fumi molesti arrivano nelle mie stanze costringendomi a chiudere tutte le finestre . Alcuni ospiti rientrando la notte tardi accendono musica, tengono la voce alta e sbattono porte e finestre. Loro sono in vacanza ma io invece lavoro e la notte è diventata un incubo. Si tratta quasi sempre di ospiti stranieri (siamo sul Lago di Garda). Ho telefonato alla polizia che mi ha consigliato di provare a parlare con i disturbatori…L’agenzia che si occupa degli affitti da me contattata dice che oltre ad aver affisso un regolamento all’interno della casa non può far altro. Come mi devo comportare? I proprietari hanno rifiutato qualsiasi dialogo diffidandomi “dal disturbare i loro ospiti”.

Ci sono più possibili profili di illegittimità in quello che ha fatto il tuo vicino.

Il primo profilo è quello urbanistico, per cui non si può cambiare la destinazione d’uso di un immobile se non previo ottenimento di un apposito titolo urbanistico, a seguito dello svolgimento della pratica relativa. Non si può, in effetti, passare da immobile adibito a civile abitazione a casa invece sfruttata per l’esercizio di un’attività economica di tipo turistico, perché ovviamente l’impatto urbanistico e il tipo di utilizzo del bene sono completamente diversi.

Questo primo aspetto potrebbe consentirti di agire tramite un esposto presso l’ufficio tecnico comunale, da valutare comunque per bene, con l’aiuto sia di un tecnico che un avvocato di fiducia.

Il secondo profilo è quello più classico civilistico e riguarda appunto le immissioni soprattutto di rumore, relativamente alle quali ti rimando alla lettura della scheda di approfondimento relativa.

In ogni caso, il primo passo per trattare un problema di questo genere rimane sempre l’invio di una diffida. Quello che devi fare è trovare un avvocato degno della tua fiducia che possa formulare e scrivere per te questa prima importante lettera. Se credi, la nostra offerta la riguardo si trova qui.

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Devo pagare anche le spese per la riparazione del problema causato da una mia tubazione?

Abito al 1° piano di un appartamento di mia proprietà. Un tubo di scarico di mia proprietà esce dalla facciata esterna al mio bagno ed entra nella tettoia di un appartamento a pian terreno (di proprietà di un altro individuo). Ci sono delle perdite che creano dei disagi agli inquilini di questo appartamento. Ho fatto analizzare il problema: è danneggiata la parte di tubo che si trova nell’intercapedine tra il tetto ed il soffitto dell’appartamento sottostante al mio. Le spese riguardo la riparazione del tubo toccano a me, quello che le chiedo è: spettano a me anche le spese di muratura necessarie per la rimozione e re-installazione di questa tettoia anche se l’appartamento non è di mia proprietà? Aggiungo che questa tettoia dentro la quale vi è il mio tubo danneggiato è costruita abusivamente dato che in realtà quello spazio di proprietà del mio v icino dovrebbe essere semplicemente un cortile senza chiusura orizzontale.

Dunque, per capire adeguatamente una situazione come questa sarebbe necessario vedere alcune riproduzioni fotografiche, disegni, rappresentazioni dei luoghi e degli immobili interessati.

In generale, posso dire che se la tubazione è di tua proprietà, un altro aspetto che comunque sarebbe da verificare attentamente perché spesso in materia immobiliare si danno per scontate cose che in realtà tali non sono e magari poi si rivelano infondate, tutti i danni che promanano dalla stessa fanno capo alla tua responsabilità e devi farvi fronte.

Naturalmente, nel danno è compresa anche la spesa per la riparazione ed eliminazione del problema, quindi se per arrivare al tuo tubo è necessario rimuovere e demolire in parte la tettoia anche questa voce è a tuo carico, dal momento che il proprietario non ha nessuna colpa di ciò, essendo un problema causato solo dal tuo tubo.

Naturalmente, per scrupolo sarebbe meglio vedere nei titoli d’acquisto se questa specie di servitù di passaggio, immagino per scolo, sia eventualmente stata disciplinata diversamente.

Evidentemente, questi sono casi per i quali la soluzione al problema è sempre quella di una adeguata copertura assicurativa.