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Immobile sequestrato e affissione del provvedimento: contro la privacy?

Nell’era in cui tutto avviene sotto gli occhi di tutti, è complicato capire come convivono privacy e obblighi di trasparenza e pubblicità.

È giusto che venga resa pubblica l’abusività di un’opera sottoposta a sequestro, o tutelata la privacy di chi ha commesso l’abuso?

Questi diritti sono in un rapporto particolare tra loro, conservando ognuno il prorio spazio. Infatti, per l’immobile sottoposto a sequestro è necessario rendere pubblico il provvedimento del giudice, anche per tutelare i terzi, ma è altresì importante che il proprietario dell’immobile non subisca pregiudizi da tale pubblicità.

Praticamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria che affiggono sul cancello dell’immobile la copia integrale dell’ordinanza di sequestro, con tutti i dati identificativi del titolare del bene, violano il suo diritto alla riservatezza, esponendolo a dei pregiudizi.

Ma perchè il tribunale, a cui ricorre un proprietario, riconosce la lesione e non il risarcimento dei danni?

La risposta l’ha fornita la Cassazione, che da un lato, condanna la divulgazione dei dati operata dall’ufficiale giudiziario non necessaria ad eseguire l’ordine del giudice, e dall’altro, pur affermando la potenzialità della lesione della privacy del proprietario, non gli riconosce il diritto ad essere risarcito, in quanto questi non aveva mai provato in concreto in cosa fosse consistito il danno.

Gli ufficiali giudiziari quindi hanno esposto il proprietario ad un rischio evitabile, agendo come titolari del trattamento dati, ma di fatto si è verificato solo un pregiudizio potenziale e non anche un danno perchè nessuno aveva percepito il provvedimento del tribunale.

Tutto questo ci aiuta a comprendere che esistono due livelli di violazione: quello delle norme in materia di privacy e il trattamento dei dati, di stretta competenza del Garante della privacy, mentre il secondo riguarda le norme del codice civile che prevedono un risarcimento, qualora un soggetto causando un fatto ingiusto, arrechi un pregiudizio ad un altro, che per essere risarcito dovrà provare di aver subito un danno.

È bene approfondire sempre con un avvocato di fiducia, al fine di individuare la giusta strada da percorrere.

Se vuoi un preventivo, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

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Mancato pagamento ultima rata: che può succedere?

mesi fa ho ricevuto un decreto ingiuntivo a quale è seguito precetto (luglio 2016)..sono riuscita a bloccare l’esecuzione accordandomi in pagamenti dilazionati fino a gennaio 2017. Io però l’ultima rata di gennaio nn posso pagarla. Cosa può succedere?

Se ho ben capito, l’accordo transattivo che avevi raggiunto con il creditore riguardava solo i termini di pagamento e non anche l’ammontare del tuo debito per capitale, interessi e spese legali, dal momento che parli solo di «pagamenti dilazionati».

In questo caso, resta dovuto solo l’importo dell’ultima rata.

Per questo importo, può essere – salvo che la transazione non avesse efficacia novativa, cosa che si potrebbe tentare di appurare solo esaminandola – azionato il decreto ingiuntivo, con ulteriori spese di esecuzione, nelle forme solitamente previsti per il recupero crediti, sulle quali ti invito a leggere la scheda relativa.

Può essere sconveniente per il creditore promuovere un’esecuzione per un importo residuo che magari può essere basso – purtroppo non dici nemmeno di quanto è, quindi dobbiamo tirare a indovinare. In considerazione di ciò, forse puoi avere discrete chances di fare una nuova negoziazione con il creditore per vedere di ottenere una ulteriore dilazione che ti consenta di pagare anche questa ultima rata.

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se la ex moglie non paga le spese della sentenza di divorzio cosa si può fare?

un anno fa mi e’ stata aggiudicata una sentenza di divorzio e la condanna della mia ex moglie a pagare le spese quantificate in euro 6000 circa ora non sono ancora riuscito a riscuotere tale credito in quanto a lei non risulta essere intestato niente..non lavora e non ha entrate quale deve essere la soluzione da intraprendere

Bisogna studiare la situazione di tua moglie, che peraltro per te non dovrebbe comunque essere difficile essendo in passato stati sposati, per vedere se ci sono sostanze aggredibili e cioè sottoponibili a qualche forma di pignoramento o esecuzione. Nel caso, ci si può anche avvalere dei servizi di una apposita agenzia di investigazioni.

Se, terminata questa disamina, non risultano possibili beni o sostanze pignorabili, puoi valutare una denuncia penale per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che mi pare sia prevista dall’art. 388 cod. pen., ma, anche in quel caso, la vedo abbastanza grigia, dal momento che se è nullatenente potrebbe essere comunque mandata assolta.

Altre strade non esistono, purtroppo, ed è inutile starci tanto sopra: fai serenamente questo analisi e poi prendi una decisione. La tua sentenza vale 10 anni, poi cade in prescrizione se non la rinnovi. Se in futuro tua moglie dovesse entrare in possesso di beni, potresti agire, quindi potresti anche tenere il titolo nel cassetto per un po’, per poi tirarlo fuori in tutto il suo splendore tra qualche anno.