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Amministratore di società fallita: che fare?

Nel 2009 in qualità di socio amministratore di una srl, abbiamo portato i libri in tribunale chiedendo un fallimento in propio.
A distanza di un paio d’anni il fallimento è stato chiuso. Volevo sapere se è possibile ottenere la cancellazione del mio nominativo come fallito, quali procedure devono essere fatte e sopratutto anche i tempi.

Innanzitutto, conviene valutare se sussistono i presupposti per richiedere l’esdebitazione, di cui parlo più approfonditamente in questo precedente post che ti invito a leggere con attenzione.

Se non ci fossero i presupposti, si può tentare, verificandone anche qui la fattibilità, la richiesta di cancellazione dall’iscrizione nel registro dei falliti, per la qual cosa ti rimando a quest’altro post.

Peraltro, il tuo nominativo non dovrebbe essere indicato esattamente come fallito, ma semplicemente come amministratore di una società che è stata dichiarata fallita, una cosa diversa che va trattata in modo apposito.

Ti consiglio di acquistare una consulenza nel corso della quale il tuo caso possa essere approfondito e valutato alla luce delle varie opzioni disponibili.

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Carta di credito: il fallito può averne una?

La snc della quale ero amministratrice è stata dichiarata fallita nel 2006, e sono anche stata condannata 16 mesi con la condizionale. Ho pagato con quello che possedevo, così come gli altri soci e la procedura si chiuderà entro fineanno 2016.
Potrò mai utilizzare una carta di credito ricaricabile, che mi hanno aperto all’ufficio postale, senza fare obiezioni, quando ho spiegato la mia situazione, ma che mi è stata bloccata dall’autorità giudiziaria nel momento stesso in cui ho versato? L’importo è di sole 650 €, ma vorrei poterla utilizzare. Sarò mai riabilitata come una persona non criminale?

È difficile, per non dire impossibile, dare una risposta precisa senza vedere il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria è intervenuta sulla carta di credito.

Il primo consiglio dunque è quello di incaricare un avvocato di visionare e valutare questo provvedimento.

A livello generale, si può ricordare che il fallimento priva il fallito – immagino sia stato dichiarato anche il tuo fallimento personale insieme a quello della società – sia dei beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, sia di quelli acquisiti successivamente.

Lo prevede l’art. 42, comma 2°, della legge fallimentare secondo cui appunto «Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi».

Questa disposizione, peraltro, non rappresenta altro che una estensione, in ambito concorsuale, dell’art. 2740 cod. civ. che prevede che il debitore risponde dei suoi debiti anche con i propri beni futuri.

Ovviamente, queste non sono cose che i funzionari degli uffici postali possano essere tenuti a sapere, loro ti hanno dato la carta di credito, mentre sulla possibilità giuridica di averla ed utilizzarla avresti dovuto consultare un avvocato.

Per quanto riguarda gli altri aspetti, puoi valutare, e ti converrebbe farlo prima della chiusura del fallimento, anche se si può fare anche dopo, una procedura di esdebitazione, per maggiori dettagli sulla quale ti rimando alla scheda relativa.

In generale, comunque, ti consiglierei di investire un po’ di soldi per acquisire qualche ora di attenzione sul tuo caso da parte di un avvocato, per impostare le strategie di base che ti possono essere utili per gestire al meglio la tua situazione, credo che ne varrebbe la pena, onestamente.