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che diritti mi spettano dopo essermi lasciata dal padre di mio figlio?

Sono una ragazza di 28 anni, sono fidanzata dal luglio 2000 con un ragazzo con il quale a maggio 2007 abbiamo deciso di andare a convivere. A gennaio 2012 è nato nostro figlio (volutamente cercato e desiderato)! Ora ci siamo lasciati a causa di una serie di suoi tradimenti con una sua collega di lavoro. La casa in cui abbiamo convissuto è in affitto tramite una cooperativa e il contratto è a lui intestato. Mi chiedo quali diritti posso vantare a nome di mio figlio (ha 10 mesi e lo allatto al seno) poichè nato da una coppia di fatto? L’affitto a chi spetta pagarlo? Se io perdessi il lavoro, mi spetta un mantenimento da parte del mio ex compagno? Se rimango senza lavoro potrebbe essergli affidato a lui il bambino visto che a quel punto lui ha un lavoro e la casa è a lui intestata? Siccome è tornato ad abitare dai suoi genitori, ma gli stessi abitano nella stessa palazzina al piano sopra al mio,quindi io vedo lui e i miei ex suoceri tutti i giorni… se lasciassi la “casa coniugale” mi spetta che lui paghi la metà dell’affitto dell’eventuale mi altra casa? E’ giusto che lui pretenda tutte le sere quando rientra da lavoro alle ore 21.00 circa di fargli vedere suo figlio? Premetto che lavora 12 ore al giorno e spesso è in trasferta, non è mai stato presente nella vita di suo figlio; si limita a fare la spesa per l’occorrente del bambino. Posso impedirgli di vedere il bambino in presenza della sua nuova compagna nonchè collega la quale è la causa della nostra separazione?

Rispondo per punti.

La legge attuale, modificata nel 2012, paragona completamente i figli nati da coppie di fatto a quelli nati da coppie unite in matrimonio, quindi da questo punto di vista non c’è nessuna differenza.

A te non spetta nessun mantenimento perchè non eravate sposati.

L’affidamento del bambino non viene disposto considerando la presenza o meno di un rapporto di lavoro.

Tu non hai diritto a nessuna metà di affitto, solo ad un contributo per il mantenimento di vostro figlio, che potrà, in parte, coprire anche il fabbisogno di una abitazione, ma non potrà essere parametrato solo a quello.

Non ci sono criteri precisi nella legge per quanto riguarda le visite e le frequentazioni, occorre trovare un accordo, mentre, in mancanza, sarà il tribunale a decidere.

Non credo che tu possa impedirgli di vedere il bambino in presenza della sua nuova compagna, essendo così piccolo che tipo di pregiudizio subirebbe?

In conclusione, ti consiglio di consultarti quanto prima con un legale per far normare il rapporto dal tribunale, come consiglio sempre di fare per avere un minimo di riferimento. Se non hai disponibilità economiche, puoi chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.