Vorrei sapere se sia possibile inserire su una piattaforma web l’ immagine di un attore piuttosto che di uno sportivo, come esemplificativo di successo, anche senza il consenso dello stesso.
La cosa ha a che fare con il diritto all’immagine, i cui principi di base sono posti dall’art. 10 del codice civile, rubricato «Abuso dell’immagine altrui», secondo cui «qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni».
Quindi ognuno di noi ha un diritto sulla propria immagine, cioè il diritto che immagini o fotografie che ci ritraggono non vengano utilizzati impropriamente o illegittimamente. È un diritto della personalità, quindi una posizione giuridica abbastanza forte e tutelata in modo speciale dall’ordinamento.
L’utilizzo di immagini di personaggi pubblici e sportivi è poi ulteriormente previsto dagli articoli 96 e 97 della legge sul diritto di autore.
Secondo l’art. 96, «Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo» 97, che prevede che «non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico».
In certi casi, dunque, l’interesse pubblico alla divulgazione può legittimare la riproduzione del ritratto e dell’immagine.
Ci sono però due ulteriori aspetti da considerare.
Innanzitutto, come prevede il secondo comma dello stesso art. 97, «il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata».
Inoltre bisogna valutare eventuali diritti del fotografo, di cui parla l’art. 98 successivo. Oltre al profilo del diritto all’immagine della persona ritratta nell’immagine stessa, c’è infatti il problema del diritto d’autore del fotografo, sia sotto l’aspetto morale, quello cioè di essere riconosciuto autore della fotografia, sia sotto quello economico.