Categorie
diritto

Artigiano pagato e scomparso: che fare?

Un artigiano ha preso dei soldi per fare un lavoro a casa mia ma non si è mai presentato e si è reso irreperibile. ho fatto mandare la messa in mora dall’avvocato e ho sporto querela verso i carabinieri. tutto questo succedeva 4 mesi fa, ad oggi non ho risposta da nessuno e non ho modo di monitorare l’avanzamento della querela. Come posso fare per riavere il mio credito? si parla di €1700. posso rivolgermi ad una società di recupero crediti?

Per capire se effettivamente c’è stato un reato, e se quindi una querela in una situazione del genere ha un senso, bisognerebbe capire meglio come sono andate le cose, avere più dettagli, per vedere se ci possono essere i requisiti della truffa, che richiede specifici «artifici e raggiri», o dell’insolvenza fraudolenta ovvero non si tratti, invece, di un mero inadempimento contrattuale, che è sicuramente un illecito, ma solo civile e non anche penale.

Generalmente, posso per esperienza dire che in procura tendono a ritenere situazioni di questo genere come problemi aventi rilevanza esclusivamente civilistica, richiedendo dunque l’archiviazione e lasciando la tutela del soggetto che ne è rimasto vittima alle sue stesse iniziative, anche se comunque come dicevo a riguardo bisognerebbe conoscere meglio il caso e vedere come è stata redatta la querela.

Sul piano penale, comunque, non riporrei molte speranze e valuterei già da ora quello che si può fare su quello civile.

Se la diffida non ha prodotto effetti, il passo successivo è solo quello di valutare iniziative giudiziarie, è inutile pensare di invitare una parte in mediazione in una situazione del genere e dopo che si è comportato in questo modo.

Anche qui mancano nella tua descrizione del caso dettagli che sarebbero stati necessari per capire se possibile, ad esempio, procedere in via monitoria richiedendo un decreto ingiuntivo o se, invece, bisogna ripiegare sul più lungo rito ordinario, nelle forme dell’atto di citazione o del ricorso ex art. 702 bis. Come gli sono stati dati, infatti, questi soldi? Gli sono stati dati all’interno di una cornice contrattuale? E così via.

In ogni caso, rimane centrale il problema della solvenza, sul quale ti rimando ad una attenta lettura della nostra scheda sul recupero crediti.

Può anche darsi che la scelta più conveniente, alla fine, sia lasciar perdere il recupero e dare questi soldi per persi, pena il perderne altri inutilmente.

Chiedi comunque un preventivo ad un avvocato per il recupero crediti e poi valuta. Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi chiedercelo compilando la voce apposita nel menu principale del blog.

Per evitare ulteriori fregature in futuro, ti raccomando di iscriverti e restare iscritto alla newsletter del blog, che con un solo post al giorno, dal lunedì al venerdì, ti fa capire, direttamente dalla voce di un esperto come me disposto a condividere i segreti del mestiere con il grande pubblico a scopo divulgativo e di orientamento, come funziona la pratica legale e come è meglio comportarsi nella vita di tutti i giorni.

Categorie
diritto

L’ingiuria non è più reato, ma resta illecita: tutte le novità.

L’abrogazione della fattispecie penale.

Il D.lgs 15 gennaio 2016, n. 7 – entrato in vigore in data 6 febbraio 2016 –  ha sancito l’abrogazione della fattispecie penale di cui all’ art. 594 c.p., degradando il reato di ingiuria a mero illecito civile. Pertanto, oggi, colui che offende l’onore e il decoro di una persona presente (ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, telematica o con scritti, disegni, diretti alla persona offesa) non avrà conseguenze penali, ma potrà essere condannato, al termine di un procedimento civile, al risarcimento del danno a favore della vittima ed al pagamento di una sanzione pecuniaria devoluta alla Cassa delle Ammende.

La sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria viene applicata d’ufficio dal giudice nel caso in cui, al termine di un procedimento svoltosi nelle forme ordinarie stabilite dal codice di procedura civile, venga accolta la domanda di risarcimento proposta dalla vittima.

L’importo della sanzione pecuniaria varia da un minimo di euro 100 ad un massimo di 8.000, sulla base dei seguenti criteri:

  1. gravità della violazione;
  2. reiterazione dell’illecito;
  3. arricchimento del soggetto responsabile;
  4. opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito;
  5. personalità dell’agente:
  6. condizioni economiche dell’agente;

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato oppure è commessa in presenza di più persone la sanzione va da euro 200 fino a 12.000.

Nel caso in cui venga dimostrata la reciprocità delle offese, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria nei confronti di uno o di entrambi gli offensori, inoltre non può essere sanzionato il trasgressore che agisce nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui appena accaduto.

La sanzione pecuniaria non può essere applicata, infine, quando l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme previste dal codice per le persone irreperibili, ad eccezione del caso in cui la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.

Quando più persone concorrono nell’ illecito, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per esso stabilita.

In relazione alle modalità di pagamento, il giudice può disporre che esso avvenga mediante rate mensili (da due a otto), ciascuna non inferiore ad euro cinquanta. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l’ammontare residuo della  sanzione  è  dovuto  in un’unica soluzione. Il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento. La sanzione pecuniaria civile non ammette alcuna forma di copertura assicurativa  e  non  si trasmette agli eredi (a differenza dell’obbligazione relativa al pagamento del risarcimento del danno).

La reiterazione dell’illecito.

Ai sensi dell’art. 6 del provvedimento citato, si ha reiterazione nel  caso  in  cui  l’illecito  sottoposto  a sanzione pecuniaria civile sia  compiuto  entro  quattro  anni  dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di  un’altra  violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa  indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e  quelle  di  disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una  sostanziale  omogeneità  o caratteri fondamentali comuni.

Portata retroattiva.

Il D.lgs 15 gennaio 2016, n. 7, in virtù del principio del favor rei, estende l’applicazione delle disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Se, invece, il procedimento penale per il reato di ingiuria è stato definito, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, spetta al giudice dell’esecuzione revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adottare i provvedimenti conseguenti.

Osservazioni conclusive.

Da un lato, dunque, la vittima di un ingiuria non dovrà più presentare denuncia, ma conferire mandato ad un avvocato affinché instauri un’ ordinaria causa civile; dall’ altro il colpevole non si sporcherà più la fedina penale. Queste sono le conseguenze dell’entrata in vigore del decreto legislativo in commento che, insieme all’ingiuria, ha depenalizzato ulteriori reati con lo scopo di deflazionare il sistema penale sostanziale e processuale.