Categorie
diritto

Decreto penale di condanna: 8 cose da sapere.

Il decreto penale di condanna è un provvedimento emesso dal giudice in caso di rinvio a giudizio con formula “ad decretum”.

Ecco 8 cose da sapere sul decreto penale di condanna:

1) Il decreto penale di condanna viene emesso solo in casi di reati di lieve entità, ovvero quelli punibili con una pena pecuniaria o con l’arresto fino a tre mesi.

2) Il decreto penale di condanna viene pronunciato solo se il giudice ritiene che l’accusa sia fondata e che sussistano tutti gli elementi per condannare l’imputato.

3) L’imputato ha la possibilità di presentare una memoria difensiva, ovvero una sorta di difesa scritta, prima che il giudice emetta il decreto penale di condanna.

4) Il decreto penale di condanna è impugnabile dall’imputato, che può presentare opposizione al tribunale entro 15 giorni dalla sua notifica.

5) Se il decreto penale di condanna viene confermato , l’imputato può impugnare per ottenere una nuova sentenza.

6) Il decreto penale di condanna può prevedere la condanna al pagamento di una somma di denaro (ammenda) o la confisca di beni.

7) In caso di condanna al pagamento di una somma di denaro, l’imputato può chiedere il differimento del pagamento, in particolare se non dispone dei mezzi economici per farvi fronte.

8) Se l’imputato non paga l’ammenda prevista dal decreto penale di condanna, può essere condannato a una pena detentiva sostitutiva, ovvero all’esecuzione di una pena detentiva al posto del pagamento dell’ammenda.

(1) Condividi ora questo contenuto, se pensi che possa essere utile ad altri

(2) Iscriviti subito al blog, al podcast, al canale youtube e tiktok e all’account instagram degli avvocati dal volto umano per ricevere altri contenuti gratuiti come questo

(3) Se ti serve assistenza legale professionale, chiama ora il n. 059 761926 e prenota il tuo appuntamento.

Categorie
diritto

Reato informatico: il responsabile si individua con una schermata?

Ho letto, in rete e da più parti, che in tema di ingiuria e diffamazione l’indirizzo IP costituisce prova certa quanto meno del dispositivo dal quale è partito il messaggio. Volevo, in merito, porle la domanda contraria ovvero se non è stato acquisito dagli investigatori l’indirizzo IP si può ugualmente parlare di questo genere di reati unicamente sulla base di mail o pagine unicamente stampate.

L’indirizzo IP non è affatto una prova certa, ma una delle tante prove che il giudice può utilizzare per formare la sua convinzione circa l’individuazione del responsabile di un determinato reato.

È vero che la corrispondenza dell’indirizzo IP con una certa utenza spesso presenta un valore importante, ma non è affatto detto, pensiamo ad esempio alle situazioni più comuni come quella dell’adsl o fibra intestata al capo famiglia quando il reato viene commesso da un minore o da un altro membro del consorzio familiare.

Purtroppo non sempre quello che si legge su internet è corretto, anzi, per cui bisogna sempre valutare la fonte dell’informazione e trovare riscontri adeguati. Questo è un problema molto importante di cui oggigiorno la maggior parte della gente non sembra rendersi bene conto…

Veniamo comunque alla tua domanda specifica. Il punto è che l’individuazione del responsabile di un reato commesso tramite la rete internet o telematicamente può avvenire in qualsiasi modo idoneo a formare il convincimento del giudice che quel reato è appunto stato commesso da quella determinata persona.

Una schermata, in sé, ad esempio, potrebbe benissimo non avere alcun valore. È solo una stampa, un vero e proprio non documento, perché non ne è determinabile la paternità, la genuinità, l’integrità in modo sicuro, ma è un’immagine grafica che benissimo potrebbe essere stata realizzata artatamente.

Però bisogna valutarla nel complesso delle circostanze. Ad esempio, se alla schermata si accompagnano dei testimoni che ne asseverano il contenuto o comunque lo corroborano, ecco che questo scarso principio di prova aumenta sicuramente il suo valore. Se il contenuto, inoltre, della schermata è tale da essere coerente con le circostanze o con la personalità e il presumibile profilo del responsabile, ecco che la sua genuinità diventa sempre più verosimile.

In conclusione, domande del genere sono troppo generiche, purtroppo, per avere senso, con la conseguenza che l’unica cosa che si può dire è che il giudice valuta liberamente tutte le prove e il modo concreto in cui lo fa dipende, oltre che dalla sua personalità e quindi dal suo modo di vedere le cose, considerando che un certo grado di soggettività è ineliminabile nell’amministrazione della giustizia, dalle circostanze del caso concreto, che sono ogni volta diverse.