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Bimba che si fa male alla scuola materna: che fare?

mia figlia al giardino di scuola materna cade e dal PS esce con la diagnosi flc frontale in trauma cranico minore non commotivo, suturata con 4 punti. L’ora d’infortunio risale alle dalle 15:00 alle 15:30 di pomeriggio quando il resto della classe dormiva. Per non disturbare , il gruppetto di bimbi che non dormono sono portati nel giardino. Non sono sicuro che sono stati sorvegliati.Vorrei un Suo gentile parere, per quanto riguarda l’infortunio e relativo risarcimento, cosa possiamo aspettare e a quanto potrebbe ammontare questo risarcimento?
Possiamo fare la leva sul fatto che sia successo in giardino e che magari a quella ora la bimba doveva essere alla classe invece di stare al giardino?

La valutazione del danno può farla solo un medico legale e solo quando sarà intervenuta la completa guarigione, anche se vi consiglio di fare vedere subito la bambina e seguire le sue (del medico legale) indicazioni per poter disporre di prove e documenti sicuramente più ricchi di quanto si avrebbe senza la sua assistenza.

Per il resto, non occorrono direi leve di nessun tipo, la bambina era affidata alla scuola, sotto la custodia degli insegnanti, questo determina pressoché automaticamente la loro responsabilità, tant’è vero che tutte le scuole sono più o meno adeguatamente assicurate per eventi del genere.

La circostanza della presenza in giardino piuttosto che altrove potrebbe al massimo assumere natura di aggravante, ma credo che alla fine sostanzialmente la situazione cambi davvero poco.

Le prime cose da fare per trattare una situazione di questo genere sono le seguenti:

  • Scegliere un bravo avvocato per fare subito la richiesta danni tramite diffida e scegliere insieme un medico legale;
  • Portare la bambina e/o la documentazione dal medico legale per una prima valutazione.

Fate attenzione perché, se non avete una polizza di tutela legale, tutte le spese legali e di assistenza medico legale le dovete anticipare voi, senza alcuna garanzia che poi vi vengano rimborsate.

Se volete un preventivo per seguire questa vicenda, potete chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

In bocca al lupo.

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la responsabilità del datore per gli infortuni del dipendente sussiste salvo il comportamento eccezionale del lavoratore – considerazioni a margine di Cass. pen. 9173/2012

In materia di infortuni sul lavoro e responsabilità del datore per il delitto di lesioni colpose, la Cassazione con una sentenza della IV sezione penale pubblicata lo scorso 8 marzo ha evidenziato un importante principio di diritto e considerazioni che meritano di essere sottoposte all’attenzione dei lettori del blog, in particolare gli imprenditori.

L’evento colposo da cui trae origine la decisione dei giudici di piazza Cavour riguarda l’infortunio di lavoro occorso ad una operaia che aveva provveduto alla rimozione di rolle sui tamburi di una filatoio ad anelli mentre era in moto riportando l’asportazione di due falangi della mano.

Dall’istruttoria sul posto di lavoro era risultato che la macchina non era dotata di mezzi di protezione e gli organi in movimento erano esposti ed accessibili senza alcun accorgimento tecnico idoneo a prevenire il pericolo di incidenti per i lavoratori.

L’infortunio, si legge nella decisione dei giudici di legittimità, non può attribuirsi ad un comportamento negligente della lavoratrice perché non solo l’operazione era consentita con la macchina in movimento ma, e questo è il punto decisivo della sentenza in commento “in materia di infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell’eccezionalità, abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.”

Nel caso in questione l’operaia svolgeva la sua ordinaria attività presso la macchina che era priva di adeguati dispositivi di protezione, l’imprudenza di costei, presa nella da un eccesso di sicurezza ma in adempimento di prassi aziendali, che aveva avvicinato la mano alla filatrice secondo i giudici non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva ascrivibile al datore di lavoro e l’evento.

Le cautele omesse erano preordinate ad evitare il rischio specifico che poi si è concretamente materializzato nell’infortunio sul lavoro.

Ricordo che l’art. 141 del D.P.R. 547 del 1955, in materia di macchine per filare, statuisce che “il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nell’articolo precedente delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma. E’ tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui al predetto articolo (art. 140 n.d.r.) a condizione che all’operazione sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello e asticciola con gancio.”

In conclusione è nostro dovere suggerire ai datori di lavoro la massima attenzione alle problematiche della sicurezza sul posto di lavoro consigliando di affidarsi a professionisti del settore che possano garantire la stretta osservanza della legislazione vigente, il del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/2008 come emendato dal successivo D. Lgs. 106/2009.