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10 cose sui danni e problemi nelle locazioni.

1) Il primo modo di difendersi dalle situazioni in cui il tuo inquilino danneggia il tuo appartamento o crea altri problemi é la prevenzione: stipula una polizza di tutela legale per la proprietà con UCA, Arag o Das.

2) Se il tuo inquilino ti ha lasciato la casa danneggiata, puoi soddisfarti innanzitutto sul deposito cauzionale versato all’inizio del contratto.

3) Se il deposito non fosse sufficiente, e/o ci fossero altri problemi come canoni impagati, preavviso non dato, ecc., bisogna inviare all’ex inquilino una diffida tramite un avvocato richiedendogli di pagare il dovuto.

4) Se l’inquilino non paga, bisogna valutare la sua solvenza e cioè vedere se vale la pena fargli causa, se, dunque, possiede beni o sostanza aggredibili, altrimenti fargli causa, anche vincendola, é inutile.

5) In casi di particolare gravità, si può valutare anche una denuncia penale, con particolare accuratezza e prudenza, comunque scrivendola molto bene.

6) Se l’ex inquilino é solvente, ma non paga il dovuto, si può procedere con una causa, che ha di solito le forme meno lente del ricorso ex art. 447 bis cod. proc. civ..

7) Prima di procedere con la causa chiedi un preventivo scritto al tuo avvocato, tenendo presente che non è garantito in assoluto che tu vada a recuperare quello che intanto anticipi, anche in caso di vittoria della causa.

8) Per questo genere di cause, solitamente offro una tariffazione con struttura a flat: il cliente paga un tot ogni anno e i singoli appuntamenti a metà prezzo, oltre le spese documentate; altri studi possono regolarsi diversamente.

9) Un altro buon sistema di prevenzione, accanto alla polizza di tutela legale, é quello di farsi assistere da un avvocato per la redazione del contratto, anziché usare il solito modulo – non é nemmeno così costoso, in genere, come si pensa e tutto sommato é preferibile.

10) Al posto del deposito cauzionale, sempre al momento della stipula del contratto, si può chiedere al conduttore di depositare una fideiussione bancaria o assicurativa come garanzia, che si solito é più tutelante della cauzione.

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Fornitura intestata al proprietario: chi la paga?

Ho ereditato un appartamento da mio padre deceduto nell’anno 2009. L’apertura di successione è stata fatta nell’anno 2010. Ho locato tale appartamento fino al 2017, anno in cui l’ho venduto. In questi anni in cui l’appartamento era locato l’utenza per i consumi idrici è sempre rimasta intestata a mio padre. L’inquilino negli anni 2016 e 2017 non ha pagato le bollette. Ora il gestore mi chiede il pagamento di tali consumi che non posso chiedere all’inquilino, tra l’altro moroso di diverse mensilità del canone di locazione, perchè nullatenente.
Ho letto da qualche parte che non sarebbero imputabili agli eredi le bollette riferite ad anni successivi al decesso dell’intestatario. Se è vero mi può dare i riferimenti giuridici?

Nel momento in cui si è aperta la successione di tuo padre, con successiva tua accettazione dell’eredità, come si può desumere dall’acquisto della proprietà, tra le altre cose, dell’appartamento, si è determinata confusione tra i vostri due patrimoni.

Per questo motivo, l’utenza per la fornitura di acqua è come se fosse stata intestata a te. Tale contratto, infatti, se era intestato a tuo padre, per effetto della successione è venuto ad essere intestato in capo a te. Avresti dovuto effettuare la disdetta dell’utenza, pretendendo dall’inquilino la voltura della medesima.

Non avendo fatto la disdetta, ora la società fornitrice può legittimamente chiedere il pagamento delle bollette insolute nei tuoi confronti. Resta da valutare solo l’eventuale prescrizione, che da codice civile era di cinque anni, mentre per la legge di bilancio 2018 è stata abbreviata a 2 anni.

Non credo che possa valer la pena approfondire, ma se vuoi procedere ugualmente valuta l’acquisto di una consulenza.

per liberarsi di un inquilino è meglio dare il diniego di rinnovo al primo quadriennio o lo sfratto?

sono proprietario di un immobile di circa 90 mq affittato con contratto 4 + 4 sono in scadenza i primi 4 anni voglio dare disdetta per uso personale, ho un’altro immobile affittato di circa 36 mq ma non idoneo alle mie esigenze sempre registrato da pochi mesi. mia moglie è proprietaria di un’altro appartamento di 58 mq affittato da pochi mesi con contratto registrato. Noi abitiamo con nostro figlio. Vorrei informarla che l’inquilino sono 4 mesi che non paga l’affitto.

Per dare la disdetta al primo quadriennio occorre che sussistano i presupposti di legge, la legge 392 del 1978, che questi presupposti siano indicati nella lettera di diniego di rinnovo automatico e che poi, dopo che il contratto si è risolto, vi si faccia seguito, sotto pena in difetto di una causa di risarcimento del danno, come nel caso in cui si indica come motivo la necessità di adibirlo a propria abitazione personale e poi, dopo la liberazione, questo non avviene. Lo sfratto, invece è una cosa completamente diversa che fa leva sul fatto che l’inquilino non corrisponde il canone, i presupposti in questo caso ci sarebbero ma ovviamente l’inquilino potrebbe poi chiedere il termine di grazia e sanare la morosità nel termine previsto dal giudice, impedendo così allo sfratto di diventare definitivo.