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Amministrazione di sostegno: cosa c’è da sapere.

Di Amministrazioni di sostegno si parla molto, forse troppo e spesso nemmeno in modo preciso. Cosa è l’amministrazione di sostegno? Quali sono i presupposti per la sua applicazione? E soprattuto cosa implica nelle vite delle persone che in qualche modo hanno a che fare con questo strumento, ancora oggi non del tutto compreso e “digerito”, come beneficiari, parenti, o anche operatori dei servizi principali di cui tutti usufruiamo come ospedali, banche o uffici postali, solo per fare un esempio?

Definizione: La legge sulle Amministrazioni di sostegno (ADS per brevità) è la n° 6 del 2004, presente nel nostro ordinamento da ormai quattordici anni. Ancora molti però sono i dubbi e le incertezze che ha creato con la sua entrata in vigore.
L’ADS Ha principalmente “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente (Art 1).La caratteristica fondamentale di questa misura di tutela è la possibilità che possa essere disposta anche in modo temporaneo. L’Ads infatti può essere disposta in modo “elastico” per permettere alla persona di riuscire a recuperare le capacità e le autonomie che avesse temporaneamente perduto (ad esempio a seguito di infortunio).

Presupposti dell’ADS: Necessita dell’ADS La persona che, “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (Art 2)” Elemento essenziale è che vi sia un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è fondamentale l’amministratore di sostegno e che il soggetto interessato non sarebbe in grado di compiere da solo. (ad esempio, gestione delle pratiche per assunzione di badante, o per inserimento in case di riposo, contratti di utenze o di locazione, gestione quotidiana delle spese per la casa o dei risparmi, qualora ve ne siano). Importante anche è sottolineare che il “sostegno” dato sarà previsto solo per determinate attività. Non si avrà una totale sostituzione del soggetto debole da parte dell’ads in tutte le attività ma un aiuto specifico ove vi sia reale necessità Questa specificità è indicata specificamente nel decreto di nomina di amministratore di sostegno emesso dal giudice tutelare competente per territorio.

Chi può chiedere l’ADS:
1)lo stesso beneficiario, cioè la persona che ne avrà poi bisogno (anche se minore, interdetto o inabilitato); Il coniuge; la persona stabilmente convivente; i parenti entro il 4° grado, che sono poi i genitori, i figli, i fratelli o le sorelle, i nonni, gli zii, i prozii, i nipoti e i cugini; gli affini entro il 2°grado, che sono i cognati, i suoceri, i generi,le nuore;
Possono chiedere l’ADS anche il pubblico ministero; il tutore o il curatore del soggetto fragile.

Il procedimento per avere un ADS:
L’ads si ottiene sulla base di un ricorso presentato all’Ufficio del giudice tutelare del Tribunale competente per territorio, cioè del luogo in cui la persona è residente.
Per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno ci si deve rivolgere quindi al Tribunale competente ma per avere informazioni e maggiori indicazioni si possono contattare senza dubbio i distretti sociali di zona. Infatti i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Il procedimento vero e proprio viene introdotto con un ricorso, la modulistica può essere reperita presso gli uffici URP dei Tribunali di zona o reperita sui rispettivi siti internet di riferimento sotto la voce “volontaria giurisdizione”. Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato. Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato ma è richiesto il versamento di una marca da bollo che ad oggi è di 27 euro. L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare. Tuttavia in particolari situazioni più complesse in cui vi siano difficoltà trasversali nella gestione dei soggetti, come ad esempio per esposizioni debitorie del beneficiario, dichiarazioni di successione, gestioni di beni immobili o situazioni di carattere di disagio sociale o economico, è bene chiedere consulenza legale per comprendere se lo strumento dell’ads sia quello più idoneo per la propria situazione. Molte amministrazioni di sostegno infatti nascono perchè vengono considerate necessarie ed urgenti in carenza di rete familiare o sociale ma spesso una attivazione di queste reti possono evitare questo strumento che è si di tutela ma anche limitativo delle attività della vita quotidiana del beneficiario, il quale non sempre ha necessità di essere vincolato. L’Ads nominato dal giudice tutelare, infatti, anche se provvisoriamente, ha poteri di fatto concreti della vita del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, che vanno dal controllo e gestione del conto corrente bancario e dei risparmi nel precipuo interesse dello stesso, ad esempio scegliendo di assumere una persona che lo aiuti in casa, occupandosi del pagamento delle utenze e delle tasse, delle assemblee di condominio…oppure, ove ve ne siano i presupposti, scegliendo di farlo vivere in una casa di riposo e aiutandolo a fare scelte sulle cure alle quali sottoporsi o sugli specialisti da consultare per le determinate patologie. Tutti i poteri dell’ads su tutto quel che può fare o anche che lo stesso amministrato può fare con l’aiuto dell’amministratore o anche da solo sono espressi chiaramente nel decreto di nomina del giudice tutelare.

Cosa contiene il decreto di nomina?: Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:
delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno
della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Quali sono i doveri dell’amministratore di sostegno?: L’Amministratore di sostegno deve rendere conto al giudice tutelare, con la cadenza temporale prevista nel decreto di nomina. Con la stessa relazione e rendiconto con allegata la documentazione relativa alla situazione medica, economica e in generale alla situazione di vita del beneficiario, almeno a seconda delle prassi dei singoli tribunali italiani, l’Ads può richiedere il riconoscimento di una indennità per l’attività svolta in quel periodo, che verrà riconosciuta dal Giudice tutelare ove ne vengano identificati i presupposti e sarà a carico del beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Ove l’amministrato non abbia proprie sostanze l’amministratore di sostegno nominato, in linea di massima non potrà ricevere indennità dal giudice e pertanto avrà prestato la sua attività pressochè gratuitamente e spesso anche in perdita data l’impossibilità in determinati casi di poter rientrare delle spese sostenute.

Come si sceglie l’amministratore di sostegno?: La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Qualora vi siano le disponibilità di una rete familiare solida l’incarico può essere assunto da un parente. Ove vi siano contrasti fra le parti o non venga ritenuto nell’interesse del beneficiario che l’ads sia un familiare, l’incarico può essere affidato ad un terzo, anche professionista. La legge dice che, nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:
il coniuge che non sia separato legalmente
la persona stabilmente convivente
il padre, la madre
il figlio
il fratello o la sorella
il parente entro il quarto grado
il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.