Sono un geometra libero professionista. Devo avere il green pass quando vado a casa delle persone per effettuare sopralluoghi, misurazioni e comunque il mio lavoro?
A mio giudizio no, per niente.
L’art. 9 septies, comma 2°, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal celebre decreto 127, che ha introdotto il green pass «forte» sui luoghi di lavoro, prevede, con riferimento al tuo caso, che la richiesta del green pass sia prevista anche per «tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa … nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni».
Il precedente comma 1 della stessa disposizione parla di «chiunque svolta un’attività lavorativa nel settore privato… ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta».
A me pare che la normativa attualmente in vigore si riferisca solo ed esclusivamente ai luoghi di lavoro, cioè alle sedi delle aziende o, al massimo degli studi professionali, con esclusione delle abitazioni.
Secondo l’art. 12 delle preleggi, «nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».
Per quanto concerne il significato letterale, ti ho appena mostrato che la legge parla espressamente di luoghi «di lavoro», escludendo dunque le abitazioni private. Lo stesso decreto 127 reca, del resto, come rubrica «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato»
Sotto il profilo teleologico, quello relativo all’intenzione del legislatore, è evidente che la normativa in essere ha come scopo quello di contenere un’epidemia di microorganismi patogeni. È, sotto questo profilo, molto più probabile che la diffusione dell’epidemia possa essere agevolata in un’azienda frequenta da molte più persone che un’abitazione privata, dove per impedire il contagio sono sufficienti i dispositivi di protezione individuale.
È rilevante anche quanto dispone l’art. 14 delle preleggi, secondo cui «le leggi … che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati». Sotto questo profilo, va considerato appunto che la normativa in questione, sicuramente eccezionale e d’urgenza, non è suscettibile di interpretazione estensiva, per cui non si può sotto alcun profilo ritenere che quando il legislatore ha fatto riferimento ai luoghi di lavoro abbia inteso anche le abitazioni di residenza.
In conclusione, dovrai presentare il green pass solo qualora il tuo cliente fosse un’azienda, in questo caso sei tenuto all’obbligo ai sensi del comma 2° che ti ho citato all’inizio. In tutti gli altri casi, a mio giudizio, il green pass non è dovuto.
Due considerazioni finali:
sei tenuto a richiederlo ai soggetti che venissero per svolgere prestazioni lavorative presso la tua sede di lavoro, come ad esempio il tecnico della caldaia, eventuali elettricisti, idraulici e così via;
sei tenuto a mio giudizio a formare il documento di cui al comma 5 dell’art. 9 septies già citato, entro il prossimo 15 ottobre, salvo proroghe, proprio per il motivo di cui al punto precedente, di cui ti metto di seguito un esempio molto semplice:
Ai sensi della. 9 septies, comma 5°, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come introdotto dal decreto legge 127/2021, art. 3, dichiaro che i controlli di cui alla stessa norma verranno effettuati all’ingresso dei locali con l’applicazione «VerificaC19» per i soggetti di cui al comma 2 della stessa norma che, a qualsiasi titolo, dovessero venire a svolgere la loro attività lavorativa presso il nostro negozio. Addetti ai controlli sono i tre soci indistintamente. Sarà rispettato comunque il DPCM di cui al comma 5, ultimo periodo. Data, ora