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Green pass: facciamo il punto.

Nei giorni scorsi, insieme alla collega avv. Gaia Venturelli, ho fatto il punto sulla situazione del green pass alla trasmissione Life On Air – Storie di Vita Reale.

Se non hai ancora visto il video, ti consiglio di farlo: io e Gaia, stimolati dalle due brave conduttrici, facciamo riflessioni e diamo indicazioni che possono essere utili a molte persone.

Ti consiglio, con l’occasione, di iscriverti sia al blog che al mio canale youtube.

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Geometra va nelle case per lavoro: serve green pass?

Sono un geometra libero professionista. Devo avere il green pass quando vado a casa delle persone per effettuare sopralluoghi, misurazioni e comunque il mio lavoro?

 

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A mio giudizio no, per niente.

L’art. 9 septies, comma 2°, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal celebre decreto 127, che ha introdotto il green pass «forte» sui luoghi di lavoro, prevede, con riferimento al tuo caso, che la richiesta del green pass sia prevista anche per «tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa … nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni».

Il precedente comma 1 della stessa disposizione parla di «chiunque svolta un’attività lavorativa nel settore privato… ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta».

A me pare che la normativa attualmente in vigore si riferisca solo ed esclusivamente ai luoghi di lavoro, cioè alle sedi delle aziende o, al massimo degli studi professionali, con esclusione delle abitazioni.

Secondo l’art. 12 delle preleggi, «nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Per quanto concerne il significato letterale, ti ho appena mostrato che la legge parla espressamente di luoghi «di lavoro», escludendo dunque le abitazioni private. Lo stesso decreto 127 reca, del resto, come rubrica «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato» 

Sotto il profilo teleologico, quello relativo all’intenzione del legislatore, è evidente che la normativa in essere ha come scopo quello di contenere un’epidemia di microorganismi patogeni. È, sotto questo profilo, molto più probabile che la diffusione dell’epidemia possa essere agevolata in un’azienda frequenta da molte più persone che un’abitazione privata, dove per impedire il contagio sono sufficienti i dispositivi di protezione individuale.

È rilevante anche quanto dispone l’art. 14 delle preleggi, secondo cui «le leggi … che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati». Sotto questo profilo, va considerato appunto che la normativa in questione, sicuramente eccezionale e d’urgenza, non è suscettibile di interpretazione estensiva, per cui non si può sotto alcun profilo ritenere che quando il legislatore ha fatto riferimento ai luoghi di lavoro abbia inteso anche le abitazioni di residenza. 

In conclusione, dovrai presentare il green pass solo qualora il tuo cliente fosse un’azienda, in questo caso sei tenuto all’obbligo ai sensi del comma 2° che ti ho citato all’inizio. In tutti gli altri casi, a mio giudizio, il green pass non è dovuto.

Due considerazioni finali:

  • sei tenuto a richiederlo ai soggetti che venissero per svolgere prestazioni lavorative presso la tua sede di lavoro, come ad esempio il tecnico della caldaia, eventuali elettricisti, idraulici e così via;

  • sei tenuto a mio giudizio a formare il documento di cui al comma 5 dell’art. 9 septies già citato, entro il prossimo 15 ottobre, salvo proroghe, proprio per il motivo di cui al punto precedente, di cui ti metto di seguito un esempio molto semplice:

Ai sensi della. 9 septies, comma 5°, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come introdotto dal decreto legge 127/2021, art. 3, dichiaro che i controlli di cui alla stessa norma verranno effettuati all’ingresso dei locali con l’applicazione «VerificaC19» per i soggetti di cui al comma 2 della stessa norma che, a qualsiasi titolo, dovessero venire a svolgere la loro attività lavorativa presso il nostro negozio. Addetti ai controlli sono i tre soci indistintamente. Sarà rispettato comunque il DPCM di cui al comma 5, ultimo periodo. Data, ora

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Green pass per entrare al lavoro: serve anche agli autonomi?

Il decreto 127 sul greenpass per l’accesso ai luoghi di lavoro si
applica anche ai lavoratori autonomi?

É controverso.

Controverso significa che una parte dei giuristi ritiene non si
applichi, un’altra parte invece che, al contrario, si applichi.

Cosa significa nella pratica?

Bisogna vedere che orientamento prenderà piede e quale interpretazione
seguirà il prefetto cui le autorità intervenute manderanno la loro
relazione di servizio.

Ti spiego meglio.

Il decreto 127 ha previsto che nessuna delle autorità che intervengono
presso l’azienda possa fare direttamente una multa: esse possono fare
solo una relazione di servizio in cui viene riportato chi c’era in
azienda, che titoli aveva o meno e ogni altra circostanza rilevante.

Questa relazione di servizio viene poi mandata al prefetto per
l’applicazione delle sanzioni del caso.

Questo meccanismo é favorevole perché offre due vantaggi.

Il primo è che nessuno può venire nella tua azienda a tentare di
truffarti dicendo che è venuto per un controllo, che siccome tu o
altri siete dentro senza green pass gli dovete dare del denaro.

Carabinieri, polizia di Stato, polizia locale, guardia di finanza e
altre autorità possono entrare, ma non possono farvi direttamente la
multa.

Questo significa che puoi anche risparmiarti di chiedere tesserini: la
presenza di un falso membro delle forze dell’ordine é inutile, quindi
questo tipo di truffe é difficile che si diffonda – ovviamente se le
persone avranno le informazioni giuste, come quelle di questo post, e
non le vaccate.

Il secondo vantaggio di questo duplica passaggio accertamento più
applicazione della sanzione é che crea uno spazio per difenderti.

Una volta che avrai subito un controllo da parte delle autorità, che
avranno spedito al prefetto la loro relazione di servizio, prima
dell’irrogazione della sanzione da parte dello stesso potrai
intervenire nel procedimento e dare la tua versione dei fatti.

Se ti avranno ad esempio fatto la multa come autonomo potrai scrivere
e depositare – rigorosamente con l’aiuto di un avvocato, non fare il
costituzionaleso – una «memoria», cioè uno scritto a tua difesa in cui
sostieni, con dovizia di argomenti, che la normativa del 127 non si
applica agli autonomi.

Anche per le aziende in cui, come consiglio di cercare di fare, sono
previsti controlli a campione, ci possono essere discreti spazi di
difesa dopo un controllo da parte delle autorità.

Se il documento ex decreto 127, che ogni azienda deve redigere entro
il 15 di cui ti ho parlato nel precedente post, prevede i controlli
all’ingresso, é ovvio che se un dipendente viene trovato all’interno
senza titolo ci sono pochi cazzi.

C’è molto più margine se il metodo dei controlli é invece quello a
campione, per evidenti motivi: i dipendenti controllato sono stati
altri o il controllo doveva ancora essere eseguito.

Per questo ti ripeto se hai un’azienda è bene che il documento ex
decreto 127 lo scrivi con l’assistenza di un avvocato, dopo aver ben
ponderato ogni aspetto in relazione alla situazione della tua azienda
stessa.

Ok, adesso ci fermiamo un attimo io e te.

Spero che tu sia riuscito a seguirmi bene fino a qui, perché le cose
che ti ho detto sono molto importanti e rilevanti in molti casi.

Ora ti chiudo la necessaria parentesi e torno alla questione iniziale.

Il lavoratore autonomo per entrare nella sua azienda deve avere il
green pass come devono averlo i dipendenti?

É controverso, come ti dicevo.

Non manca chi ritiene di sì, ma io penso di no e ti spiego quali sono
i motivi che mi fanno propendere per questa tesi.

Innanzitutto, c’è un argomento letterale. Il decreto 127 parla
espressamente di «datore di lavoro». Questa é inequivocabilmente
un’espressione che si riferisce al lavoro dipendente. Gli autonomi –
imprenditori, liberi professionisti – non hanno mai un «datore di
lavoro».

Sì, su facebook le teste fresche scrivono che sono il datore di lavoro
di loro stessi, ma questa è solo una battuta priva di qualsiasi
significato tecnico, per dire che uno fa il dj o la rappresentante di
pentole.

Nel mondo del diritto, quello vero, non quello dei decretolesi, il
datore di lavoro ce l’hanno solo i lavoratori dipendenti.

Oltre a questo argomento, ce n’è un altro molto significativo. Se
ipotizzassimo che anche gli autonomi fossero soggetti alle regole del
decreto 127, chi dovrebbe fare i controlli al momento dell’accesso?

Un funzionario del governo, che evidentemente quel giorno aveva
mangiato pesante, e magari da piccolo era pure caduto dal seggiolone,
ha scritto una FAQ – si scrive effe,a,qu e si pronuncia fuck, proprio
come vaffanculo – sul sito del governo dove giulivamente sostiene che,
sì, il decreto 127 si applica anche agli autonomi e, poi – che
problema c’è? – che i controlli all’accesso sono fatti dagli stessi
soggetti incaricati dall’imprenditore di fare i controlli
all’ingresso.

Il mio mite parere é che questa FAQ non valga un cazzo.

Ti faccio subito il mio esempio.

Io, grazie a Dio, ho un’impiegata, che Dio davvero me la conservi.

Quindi io dovrei scrivere il documento ex decreto 127, incaricare lei
di fare i controlli di chi entra (non sarebbero i clienti, ma gli
artigiani che venissero a lavorare presso il mio studio, ad esempio il
tecnico della caldaia).

Dunque, la mia impiegata, al mattino, dovrebbe controllare il mio
diritto di entrare nel mio studio? E se non ho il green pass perché
non ho il tampone o é scaduto mi lascia fuori dal mio studio,
lavorando nel quale prendo i soldi per pagarle lo stipendio?

Ma io butto a mare Draghi e tutta l’Unione Europea piuttosto di
sposare una conclusione così demenziale.

Dunque la prima ragione per cui il decreto 127 non si applica agli
autonomi é che accogliere l’interpretazione contraria porterebbe a
conseguenze inique e paradossali, cosa che, se le leggi devono avere
un senso, anche pratico, non può mai essere.

E la FAQ allora? É scritta sul sito del governo, é una fonte ufficiale.

Ti dò una notizia.

Le uniche fonti ufficiali sono quelle normative. Le FAQ, legalmente,
non hanno alcun valore.

Hanno lo stesso valore delle circolari: atti scritti da buoni
funzionari che cercando di aiutare le persone a capire come devono
essere interpretate le leggi, ma che non sempre purtroppo raggiungono
esiti lusinghieri e apprezzabili.

Le uniche fonti giuridiche valevoli per i magistrati e i prefetti sono
i testi normativi, cioè, detto in altri termini, un giudice o un
prefetto può sbattersene altamente sia di circolari che tanto più di
FAQ e decidere i casi che gli sono sottoposti facendo riferimento a
come secondo lui e lui solo devono essere interpretati i testi
normativi.

Diciamo che circolari e FAQ propongono un’interpretazione che gli
operatori giuridici sono liberi di seguire, se la trovano convincente,
o, al contrario, disattendere se la trovano poco convincente ovvero,
come la trovo io in questo caso, una vera e propria cazzata.

Quindi in conclusione cosa devi fare tu che sei un lavoratore autonomo?

In conclusione, devi scegliere tu.

Sai che se entri nella tua azienda senza green pass e viene un
controllo, il prefetto della tua zona potrebbe sposare la tesi
sfavorevole, secondo cui il green pass si applica anche agli autonomi,
e farti una multa – che ovviamente poi puoi tentare di impugnare per
vedere se la magistratura é di diverso avviso.

Oppure potresti trovare un prefetto che segue l’interpretazione
opposta e non ti fa nessuna multa.

La garanzia non ci può essere, per cui ognuno deve scegliere cosa
fare, sulla base delle informazioni corrette che ti ho qui fornito.

Io di sicuro non vado a farmi un tampone ogni due giorni per farmi poi
controllare dalla mia impiegata se posso entrare nel mio studio,
Draghi, Speranza e Brunetta hanno visto un film alla radio.

Io entro nel mio studio tutti i giorni per fare il mio lavoro e vaffanculo ?

Tra l’altro noi avvocati per espressa previsione del decreto 127
possiamo andare in tribunale, che é letteralmente un mercato con gente
ammassata in ogni dove, senza green pass, quindi dovremmo viceversa
averlo per ricevere una o due persone alla volta in studio?

Due colleghi del CNF hanno pubblicato uno “studio” in cui sostengono
candidamente questo, ma, di nuovo, questo studio, come tutti gli
studi, non vale un cazzo: come le FAQ, come le circolari, propone solo
un’interpretazione, che può benissimo non essere condivisa e io non la
condivido affatto perché è una boiata ed è per di più in
contraddizione col resto del decreto 127, anche sotto il profilo
teleologico di cui all’art 12 delle preleggi.

Spiace che le nostre istituzioni forensi abbiano perso un’occasione
per aiutare la categoria, cogliendone invece una oer dimostrarsi
conformiste come da lunga tradizione.

Ti chiudo anche questa parentesi, che però serviva per darti un
ulteriore dettaglio circa l’assurdità di quella tesi che vorrebbe il
green pass applicabile anche agli autonomi.

Queste sono le osservazioni corrette in diritto, se conosci qualche
autonomo mandagli pure il post perché nel marasma attuale, in cui
ognuno fa a chi la spara più grossa, é importante avere informazioni
fondate, di qualità e soprattutto sulle quali fare affidamento.

Evviva noi

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Conclusioni

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