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Malpractice medica: i termini di prescrizione e per la querela.

La sentenza 24 febbraio – 29 marzo 2016, n. 1270, della Suprema Corte, sez. IV penale, mette in luce le caratteristiche principali del reato di lesioni colpose provocate da responsabilità medica, ovverosia: il momento consumativo, la posizione di garanzia, il nesso causale, l’elemento psicologico, il dies a quo del termine prescrittivo e di proposizione della querela.

In via preliminare, la Cassazione, rileva che il reato di lesioni personali colpose, previsto all’art. 590 cod. pen., è un reato istantaneo che si consuma al momento dell’insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni. Di conseguenza la durata e l’inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini della individuazione del momento consumativo.

Tuttavia, nel caso in cui la condotta colposa che causa la malattia stessa persista successivamente l’insorgenza di questa, e ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l’ulteriore debilitazione.

Il soggetto che commette il reato è titolare di una posizione di garanzia, essendo in possesso della qualifica di medico. Si definisce garante, infatti, il soggetto chiamato alla gestione di uno specifico rischio e che, pertanto, è responsabile sotto il profilo eziologico nel caso in cui tenga condotte omissive in violazione agli obblighi connessi al suo ruolo. Si è altresì affermato che il principio di affidamento non può essere invocato da chi, in virtù della sua particolare posizione, ha l’obbligo di controllare e valutare l’operato altrui, se del caso intervenendo per porre rimedio agli errori commessi.

Il nesso causale che si instaura tra l’azione e il danno, viene ravvisato ogni qualvolta si accerti che – ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento – il danno non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Il medico risponde del danno a titolo di colpa, ovverosia per la violazione delle norme cautelari di condotta (specifiche e generiche) all’interno di un contesto in cui si poteva pienamente esigere un comportamento alternativo e corretto rispetto a quello tenuto.

Nel caso concreto sottoposto all’attenzione della Corte, nonostante la sussistenza di tutti gli elementi del reato sopra esposti, si è resa necessaria la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, giacché il termine prescrittivo inizia a decorrere dal momento di insorgenza della malattia, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente.

Nella sentenza si precisa che il dies a quo del termine prescrittivo non coincide con la decorrenza del termine per poter proporre querela. A parere della giurisprudenza penale, infatti, quest’ultimo inizia a decorrere, non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata.

In conclusione, con il summenzionato provvedimento, la Corte di Cassazione ha inteso evidenziare gli elementi costitutivi del reato di lesioni colpose provocate da responsabilità medica ed il singolare contrasto relativo alla decorrenza del termine prescrittivo e del termine per la proposizione della querela, conseguenza dell’interpretazione del diritto in sede di applicazione.

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la responsabilità del datore per gli infortuni del dipendente sussiste salvo il comportamento eccezionale del lavoratore – considerazioni a margine di Cass. pen. 9173/2012

In materia di infortuni sul lavoro e responsabilità del datore per il delitto di lesioni colpose, la Cassazione con una sentenza della IV sezione penale pubblicata lo scorso 8 marzo ha evidenziato un importante principio di diritto e considerazioni che meritano di essere sottoposte all’attenzione dei lettori del blog, in particolare gli imprenditori.

L’evento colposo da cui trae origine la decisione dei giudici di piazza Cavour riguarda l’infortunio di lavoro occorso ad una operaia che aveva provveduto alla rimozione di rolle sui tamburi di una filatoio ad anelli mentre era in moto riportando l’asportazione di due falangi della mano.

Dall’istruttoria sul posto di lavoro era risultato che la macchina non era dotata di mezzi di protezione e gli organi in movimento erano esposti ed accessibili senza alcun accorgimento tecnico idoneo a prevenire il pericolo di incidenti per i lavoratori.

L’infortunio, si legge nella decisione dei giudici di legittimità, non può attribuirsi ad un comportamento negligente della lavoratrice perché non solo l’operazione era consentita con la macchina in movimento ma, e questo è il punto decisivo della sentenza in commento “in materia di infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri dell’eccezionalità, abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.”

Nel caso in questione l’operaia svolgeva la sua ordinaria attività presso la macchina che era priva di adeguati dispositivi di protezione, l’imprudenza di costei, presa nella da un eccesso di sicurezza ma in adempimento di prassi aziendali, che aveva avvicinato la mano alla filatrice secondo i giudici non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva ascrivibile al datore di lavoro e l’evento.

Le cautele omesse erano preordinate ad evitare il rischio specifico che poi si è concretamente materializzato nell’infortunio sul lavoro.

Ricordo che l’art. 141 del D.P.R. 547 del 1955, in materia di macchine per filare, statuisce che “il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nell’articolo precedente delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma. E’ tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui al predetto articolo (art. 140 n.d.r.) a condizione che all’operazione sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello e asticciola con gancio.”

In conclusione è nostro dovere suggerire ai datori di lavoro la massima attenzione alle problematiche della sicurezza sul posto di lavoro consigliando di affidarsi a professionisti del settore che possano garantire la stretta osservanza della legislazione vigente, il del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/2008 come emendato dal successivo D. Lgs. 106/2009.