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La gestione della luce: filtrare la luce blu.

Gestire la luce è necessario.

Oggi ti voglio parlare di gestione della luce.

Quando si inizia un percorso di cura, guarigione, crescita personale, solitamente si pensa a cose tipo la nutrizione, l’allenamento e al massimo la meditazione, in realtà invece ci sono tantissime altre cose da curare se si vuole ritornare ad uno stato naturale in cui il nostro corpo e il nostro spirito vivono felicemente e in armonia con il resto del mondo.

Una delle cose che bisogna curare riguarda la gestione della luce ovvero le fonti luminose a cui siamo esposti durante la giornata e la notte.

Sappiamo che la gestione della luce è di importanza fondamentale per la salute umana. Uno tra i tanti studi che lo indicano in modo molto forte ad esempio é questo, in cui é stato comprovato che, in alcuni animali (pesci e cavie), l’esposizione alla luce fluorescente determina cambiamenti nell’espressione genica di pelle, fegato e cervello.

A riguardo, ti invito ad ascoltare le interviste ad Angelo Rossiello light trainer contenute nel podcast che sono molto illuminanti in materia.

In generale, occorre riprendere una connessione con il sole esponendosi quanto più possibile alla luce relativa mentre occorre evitare per converso quanto più possibile l’illuminazione artificiale sfruttando quella naturale ogni volta che si può.

Tendiamo a pensare, insomma, che la luce sia importante solo per le piante, invece é un pezzo fondamentale di natura da recuperare, forse anche prima di altri cui pensiamo comunemente, anche per noi esseri umani, oltre che per ogni altro essere vivente sul pianeta.

La luce blu degli schermi.

Tra le fonti di illuminazione artificiale particolarmente dannosa ci sono gli schermi e quindi le televisioni i tablet i computer i cellulari.

Soprattutto i cellulari, che oggigiorno molti di noi tengono piantati in faccia per molte ore del giorno, emettono una luce blu che è particolarmente dannosa per la nostra salute e il nostro benessere

Oggi ti parlo intanto di questa piccola cosa, che poi così piccola non è, considerato il tempo giornaliero in cui noi guardiamo il cellulare e che può essere un buon punto di inizio per cominciare a lavorare sulla gestione della luce un argomento su cui tornerò per dirti altre cose che si possono fare per migliorarla pian piano fino ad arrivare ad una gestione ottimale.

Attivare un filtro luce blu.

Quando guardiamo i nostri dispositivi elettronici, la luce va gestita adeguatamente in quanto è destinata ad influenzare il nostro benessere in modo significativo incidendo in modo notevole ad esempio sulla qualità del sonno.

Sui telefoni samsung, la funzione filtro luce blu è prevista nativamente, a differenza di altri dispositivi dove bisogna installare applicazioni di terze parti che sono però più scomode perché interferiscono con l’uso normale del dispositivo.

Ad ogni modo, la prima cosa da fare é appunto questa:

  • se il tuo telefono, come ad esempio i Samsung e gli Huawei, ma anche i dispositivi Apple, supporta nativamente la filtrazione della luce blu, attivala subito;
  • se il tuo telefono non la supporta, installa subito un’applicazione di terze parti in grado di svolgere questa funzione di filtraggio.

Molti pensano che il filtro luce blu vada arrivato solo alla sera, io la penso diversamente e cioè credo che la luce blu vada filtrata sempre, applicando il filtro in misura maggiore man mano che ci si avvicina alla sera.

La funzione filtro luce blu sui telefoni Samsung nella sua versione più elementare può essere gestita in due modi: si può lasciare sempre attiva, oppure si può programmare l’accensione o in dipendenza dell’alba e del tramonto o in dipendenza di orari specifici. Una cosa che però non si può fare è variare l’intensità del filtro a seconda dell’orario della giornata cosa invece possibile con le applicazioni di terze parti.

Questa cosa di variare l’intensità del filtro a mio giudizio è importante, in quanto la luce varia a seconda dell’orario in cui ci si trova durante la giornata.

La gestione avanzata del filtro luce blu.

Ho trovato così un sistema per poter utilizzare la funzione nativa di filtrazione dei telefoni Samsung variando l’opacità del filtro in modo da renderla sempre maggiore man mano che ci si avvicina alla sera.

Per fare questa cosa, bisogna usare un’applicazione di automazione di Android la più famosa applicazione di questo genere nel mondo Android è tasker, personalmente da qualche mese però ho preferito un’altra soluzione che si chiama automagic.

In questa applicazione si possono creare dei flows che vengono eseguiti quando si verificano determinate condizioni, tra le quali anche il sopraggiungere di un determinato orario.

Ho costruito così vari flussi, che hanno per oggetto la variazione di un’impostazione di sistema che è l’opacità del filtro della luce blu. In questo modo, man mano che la giornata progredisce e ci si avvicina alla sera si vede aumentare automaticamente l’opacità e quindi l’intensità del filtro.

Di seguito, ti metto gli screenshot dei miei flussi.

Per far funzionare automagic con una impostazione di sistema bisogna installare una ulteriore applicazione helper fornita sempre gratuitamente dallo sviluppatore di automagic che si chiama Workarounds for automagic e che si trova sempre sul play store.

L’intensità del filtro luce blu dei Samsung varia in una scala da 1 a 10 dove uno rappresenta ovviamente il grado minore e 10 il grado massimo.

Personalmente, ho previsto questo schema:

  • 6 del mattino: opacità a 3
  • Mezzogiorno: opacità a 6
  • Ore 17: opacità a 8

Ovviamente, potete variare lo schema a seconda delle vostre preferenze, vedete come vi trovate e poi aumentate o diminuite l’intensità del filtro. Naturalmente questo discorso andrebbe tendenzialmente sincronizzato anche con le stagioni dal momento che la luce funziona in modo molto diverso a seconda del periodo dell’anno in cui ci troviamo.

Anche questo potrebbe essere oggetto naturalmente di programmazione cui per il momento non ho provveduto ma che non escludo di prevedere in futuro. Ad esempio posso prevedere che l’opacità passi a 8:00 le ore 17:00 solo se siamo in inverno mentre se siamo d’estate l’opacità passi a 8 più tardi ad esempio nelle 19:00.

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Se conosci qualcuno, cui tieni particolarmente, che potrebbe beneficiare dai contenuti di questo articolo, mandaglielo. Se credi, come credo io, che possa essere utile più o meno a tutti, condividilo sui socialf

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diritto

Luce artificiale: sono immissioni?

## Premessa.

Nella puntata di oggi del podcast, vediamo, sulla base di una domanda posta
da una nostra ascoltatrice, se anche le immissioni di luci da un fondo
all’altro sono considerate immissioni ai sensi del codice civile con tutta
la disciplina che ne consegue.

La sentenza 19520/2012 della Cassazione.

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 9 novembre 2012, n. 19520.
In caso di immissioni intollerabili (dovute alle luci del campo da tennis)
la coltivazione può essere spostata in altro luogo della stessa proprietà.

Svolgimento del processo

1.- A.T. , titolare della ditta Ortofloricultura T. e proprietario di un
capannone nel quale svolgeva l’attività di coltivazione di piante, fra le
quali le c.d. “stelle di natale”, esponeva che le immissioni di luce
provenienti dagli impianti di illuminazione dei campi da tennis del Circolo
Tennis G., che aveva in affitto un terreno adiacente, avevano danneggiato
gravemente le proprie “stelle di natale”.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di Bolzano di condannare il Circolo Tennis
G. al risarcimento dei danni subiti e subendi, da liquidarsi in separato
giudizio, instando per l’adozione di immediate misure per evitare la
situazione dannosa in futuro.
Costituendosi in giudizio, il Circolo Tennis G.affermava di non essere
proprietario dell’impianto; nel merito, escludeva che le immissioni
potessero in qualche modo essere considerate illecite, essendo di normale
tollerabilità, mancando la prova del nesso di causalità ed essendo la zona
già da gran tempo destinata secondo il piano regolatore ad attività sportive.
Procedutosi alla chiamata in causa della proprietaria del fondo, la (…) di
Bolzano s.p.a., questa, ribadiva che la illuminazione era posta a distanza
tale da illuminare le serre molto meno che la luna; la illuminazione
notturna appariva lecita, tollerabile, e non vi era prova avesse recato
danni all’attore.
Con sentenza dep. il 28 giugno 2004 il Tribunale accertava e dichiarava che
l’immissione dei fasci luminosi artificiali provenienti dai campi da tennis
eccedeva la normale tollerabilità, e condannava i convenuti in solido a
pagare la cifra attualizzata di settanta milioni di lire con vincolo di
solidarietà passiva ex art. 2055 c.c.
Con sentenza dep. il 18 novembre 2005 la Corte di appello di Trento sez.
distaccata di Bolzano, in riforma della decisione impugnata dalla convenuta
e dalla chiamata in causa, rigettava la domanda proposta dall’attore.
Dopo avere fatto riferimento al contemperamento, imposto dall’art. 844 cod.
civ., fra le attività produttive, nella specie l’una delle quali provocava
immissioni luminose, pur consentite ma dannose a un particolare tipo di
coltivazione, quella delle poinsettie, i Giudici osservavano che, secondo
quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio, tale tipo di
coltivazione rappresentava soltanto un quarto della coltivazione
complessiva; poiché le poinsettie erano coltivate anche nelle serre non
toccate dalla illuminazione proveniente dai campi da tennis ed occupavano
peraltro uno spazio di 800 mq. a fronte di un’ area complessiva di mq. 9000
mq. a disposizione delle serre, non si comprendeva perché le poinsettie
dovessero essere coltivate proprio nelle zone interessate dalle immissioni
di luce e non in altre aree non interessate dalle immissioni; sarebbe stato
onere dell’attore dimostrare che la coltivazione nei siti iperilluminati
fosse stata una scelta obbligata: il che non solo non si evinceva dalla
consulenza ma non era stato neppure allegato dall’attore, il quale
viceversa aveva sempre ammesso di potere coltivare le stelle di Natale in
ogni posizione dell’azienda.
Le domande, compresa quella relativa al danno, erano respinte, sul rilievo
che le immissioni, peraltro lecite, non avevano carattere di dannosità per
nessuna altra pianta.
Le spese del doppio grado di giudizio erano compensate, ribadendosi che le
immissioni non comprimevano in alcun modo la capacità di produrre reddito
dell’attore.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.A. , titolare
della la ditta Ortofloricoltura T., sulla base di sette motivi illustrati
da memoria.
Resistono con controricorso le intimate proponendo ricorsi incidentali che
sono condizionati, ad eccezione del motivo relativo alla statuizione sulle
spese processuali formulato dal Circolo Tennis G.

Motivi della decisione

Preliminarmente il ricorso principale e quelli incidentali vanno riuniti,
ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso la stessa
sentenza.

Ricorso principale.

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cod.proc. civ., deduce la ultrapetizione in cui era incorsa
la decisione gravata che aveva rigettato la domanda fondandola su una
ragione – la possibilità di coltivare altrove le “stelle di Natale” -senza
che avesse formato oggetto dei motivi di appello.
1.2. – Il motivo va disatteso.
Con l’appello proposto dalla (…) era stato fra l’altro dedotto che era
ascrivibile al comportamento tenuto dal T. l’avere insistito nella
coltivazione delle poinsettie proprio nella zona interessata dalle
illuminazione artificiale, potendo ivi coltivare piante non sensibili a
tali irradiazioni. In tal modo, ai Giudici di appello – investiti della
questione circa l’effettiva incidenza delle immissioni di luce
sull’attività produttiva esercitata dall’attore ovvero se il carattere
pregiudizievole potesse essere escluso ove dal T. fosse stata organizzata
l’attività produttiva in modo diverso e senza riceverne un concreto
pregiudizio – era stata devoluta la verifica dell’esistenza del fatto
costitutivo posto a base della pretesa azionata (l’intollerabilità o meno
delle immissioni), che il giudice deve d’ufficio accertare
indipendentemente dalle argomentazioni difensive della parte. Al riguardo,
va ricordato che nei limiti dell’effetto devolutivo determinato dai motivi,
il giudice di appello è investito della piena cognizione del merito della
intera controversia, dovendo procedere alla compiuta e diretta valutazione
degli elementi probatori emersi nel corso del procedimento in una posizione
non diversa da quella del giudice di primo grado, potendo pervenire
all’accoglimento o al rigetto della domanda anche in base a considerazioni
diverse da quella formulate dalle parti.
2.1. – Il secondo motivo, lamentando falsa applicazione dell’art. 844 cod.
civ., deduce che era emersa ed era stata anche accertata dalla Corte di
appello la natura intollerabile delle immissioni secondo le previsioni di
cui all’art. 844 cod.civ. ma i Giudici avevano poi rigettato la domanda sul
rilievo che l’attore non aveva provato di non potere coltivare altrove le
poinsettie.
2.3 – Il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo) lamenta
contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione su un fatto
controverso e decisivo, per avere la sentenza, da un lato, ritenuto
intollerabili le immissioni e, dall’altro, negato la conseguente
applicabilità delle relative sanzioni.
2.3. – Il secondo e il quarto motivo – che, per la stretta connessione,
possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.
La Corte ha ritenuto lecite e non pregiudizievoli per il diritto di
proprietà dell’attore, escludendone perciò il carattere intollerabile, le
immissioni di luce. Tale convincimento si è basato sulla considerazione che
– in relazione alla natura e alle modalità dell’attività produttiva nonché
alle dimensioni dell’immobile in cui la stessa veniva svolta -tali
immissioni non fossero in grado di arrecare un effettivo pregiudizio alla
proprietà e alla coltivazione effettuata dell’attore, il quale avrebbe
potuto utilizzare pienamente l’immobile, esercitandovi senza apprezzabili
limitazioni la coltivazione delle poinsettie sul rilievo che il medesimo
l’avrebbe potuta ubicare in altra parte del capannone: di conseguenza,
correttamente tenendo conto dell’incidenza in concreto delle irradiazioni
di luce sul fondo nel quale le stesse erano immesse, ha escluso che la luce
artificiale proveniente dai campi di tennis potesse rivestire il carattere
di intollerabilità prevista dall’art. 844 cod. civ. a tutela del diritto di
proprietà altrui (oltre che della salute e dell’ambiente, che nella specie
non sono interessati). Al riguardo, va considerato che la intollerabilità
delle immissioni va verificata in concreto con riferimento alla effettiva e
obiettiva incidenza che le stesse hanno sul fondo immesso. Ed invero, il
riferimento alla possibilità di spostare in altra parte del capannone la
coltivazione de qua è da condividere, dovendo considerarsi che, in
relazione ai principi di solidarietà e di equità, derivanti dalla funzione
sociale della proprietà, l’esercizio del diritto è intrinsecamente limitato
dalla necessità di preservare la posizione degli altri consociati e non può
risolversi nell’ingiustificato sacrificio dei diritti altrui, come invece
si verificherebbe ove si impedisse o anche limitasse l’attività esercitata
dal Circolo senza che tali restrizioni siano giustificate da un obiettivo
interesse del vicino che potrebbe comunque esercitare la coltivazione senza
apprezzabile pregiudizio in altra zona del capannone di sua proprietà.
3.1. – Il terzo motivo, lamentando violazione dell’art. 2697 cod. civ.,
deduce che erroneamente era stato posto a carico dell’attore l’onere
probatorio di dimostrare le ragioni di non potere coltivare altrove le
piante quando sarebbero state le convenute a dovere offrire la prova della
non necessità di coltivazione nelle serre limitrofe ai campi da tennis.
3.2.- Il motivo è infondato.
La sentenza ha in concreto accertato che le serre, che erano ubicate in
prossimità delle sorgenti di illuminazione, potevano essere collocate in
spazi non interessati dalla illuminazione, avendo verificato che vi erano
spazi a disposizione, tenuto conto del numero delle piante coltivate che
occupavano 800 mq. rispetto ai 9.000 mq. del capannone disponibili.
Ora i Giudici hanno non solo correttamente ritenuto che sarebbe stato onere
dell’attore offrire la prova contraria a quanto risultato – in quanto tali
circostanze escludevano il carattere pregiudizievole e, quindi, illecito
delle immissioni, posto a base della domanda – ma hanno addirittura
accertato che era stato lo stesso attore ad affermare di potere coltivare
in ogni posizione della propria azienda le piante in questione.
4.1.- Il quinto motivo (erroneamente indicato come quarto), lamentando
contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo,
censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che l’attore aveva a
disposizione altre serre per coltivare le piante in oggetto, tenuto conto
che la coltivazione stagionale delle poinsettie, che avviene da agosto e
dura fino al periodo prenatalizio di novembre-dicembre, occupa tutte le
proprie serre, che negli altri periodi dell’anno sono destinate ad altre
colture. Denuncia la contraddittorietà della sentenza laddove, dopo avere
affermato che le poinsettie vengono coltivate anche nelle serre non toccate
dalla illuminazione che proviene dai campi da tennis, aveva poi sostenuto
che non vi sarebbero ragioni tecniche per cui le serre vicine ai campi
debbano per forza essere adibite a tale coltivazione.
Deduce che non era vero che il ricorrente aveva a disposizione tutte le
serre per coltivare le 320.000, richiamando quanto al riguardo riferito dal
consulente d’ufficio, il quale aveva affermato che le coltivazioni delle
“stelle di Natale” dipendono dalla stagione e dalle esigenze di mercato e
che la stagione inizia ad agosto fino al periodo prenatalizio;
l’occupazione di tutte le serre era dimostrata dalle fotografie prodotte ed
allegate alla perizia di parte. La produzione non poteva non necessitare
dell’intera area di 9.000 mq.
4.2.- Il motivo è infondato.
La doglianza si risolve nella censura della valutazione delle risultanze
istruttorie laddove la sentenza, secondo quanto si è già detto sopra, ha
accertato che era possibile coltivare altrove le poinsettie. Ed invero, le
critiche formulate dalle ricorrenti non sono idonee a scalfire la
correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla
sentenza: le censure si concretano in argomentazioni volte a sostenere
attraverso la disamina e la discussione delle prove raccolte – l’erroneo
apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici. Al
riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 n.
5 cod. proc. civ. deve consistere in un errore intrinseco al il
ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame
del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella
denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali
compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il
ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art.
360 n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su
una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo
a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine
rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è
sottratta al controllo di legittimità della Cassazione. D’altra parte, i
rilievi circa la erronea valutazione della consulenza d’ufficio appaiono
generici in quanto si limitano a riportare stralci estrapolati dalla
relazione dell’ausiliario senza consentire di ricostruire il complessivo
ragionamento e le conclusioni del consulente in modo da verificare la
decisività della censura tenuto conto che in proposito occorre dimostrare
la certezza e non la probabilità che, ove esso fossero state prese in
considerazione le osservazioni del consulente, la decisione sarebbe stata
diversa.
Per quel che concerne la dedotta contraddittorietà, tale vizio è
insussistente, posto che i Giudici hanno chiarito che la presenza di
poinsettie in altre serre non esauriva le aree a disposizione essendo
possibile in zone non interessate dalle illuminazioni provenienti dai campi
di tennis lo spostamento delle serre vicine alle immissioni.
5.1.- Il sesto motivo (erroneamente indicato come quinto), lamentando
violazione dell’art. 112 cod. civ. cod.proc. civ. nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della
controversia, censura la pronuncia che non aveva esaminato l’appello
incidentale ovvero, qualora si ritenesse che fosse stato esaminato,
denuncia l’apodittico rigetto della domanda con la quale si erano chiesti
gli accorgimenti necessari a fare cessare le immissioni o la corresponsione
di una congrua indennità, tenuto conto che la sentenza aveva ritenuto
dannose le predette immissioni.
5.2.- Il motivo è infondato.
In primo luogo la sentenza ha esaminato la domanda formulata con l’appello
incidentale, respingendo le domande necessariamente conseguenti a quella
con la quale era stata invocata la intollerabilità delle immissioni: avendo
escluso, come si è ampiamente detto sopra, che alcun pregiudizio potesse
derivare al diritto dell’attore non sussistevano i presupposti per
l’adozione di misure di contemperamento delle opposte esigenze, che è
prevista nel caso in cui il giudice accerti la intollerabilità delle
immissioni.
6.1.- Il settimo motivo (erroneamente indicato come sesto), lamentando
violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., deduce che, per effetto
dell’accoglimento del ricorso, le convenute dovranno essere condannate al
pagamento delle spese del doppio grado che erano state compensate.
6.2.- Il motivo è inammissibile, posto che non formula alcuna censura
avverso la statuizione di compensazione delle spese del doppio grado di
giudizio ma si limita a chiedere la condanna nel caso auspicato di
accoglimento del proposto ricorso.
Il ricorso principale va rigettato, assorbiti i ricorsi incidentali
condizionati.

Ricorso incidentale non condizionato

Va esaminato il ricorso incidentale non condizionato con cui il Circolo
Tennis G., denunciando la violazione dell’art. 91 e 92 cod. proc. civ., ha
censurato la statuizione di compensare le spese processuali. Deduce che, in
considerazione della soccombenza, le spese dovevano essere poste a carico
dell’attore e che le ragioni addotte dalla Corte dovevano considerarsi
erronee e illogiche né sussistevano la soccombenza reciproca e i giusti motivi.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto non sussiste la violazione di legge denunciata, atteso che in
tema di regolamento delle spese, il giudice incontra soltanto il divieto di
porle a carico della parte risultata totalmente vittoriosa. La decisione di
compensarle è rimessa alla scelta discrezionale quanto motivata del
giudice, che può essere censurata in sede di legittimità se fondata su
ragioni erronee, illogiche o contraddittorie, e tali non possono
considerarsi quelle poste dalla Corte a fondamento della pronuncia qui
impugnata, posto che i Giudici hanno evidenziato che, pur se era stata
rigettata la domanda proposta dall’attore, era stata comunque accertata la
sussistenza di immissioni provenienti dal fondo del vicino per l’attività
svolta dal Circolo e comunque risultate dannose per un tipo di piante, se
coltivate nelle zone interessate dalle irradiazioni di luce. Pertanto il
ricorso incidentale (non condizionato) proposto dal Circolo Tennis Grizzly
va respinto.
Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, che deve
considerarsi soccombente anche nei confronti del Circolo Tennis Grizzly,
attesa la marginale incidenza, nella complessiva economia del presente
giudizio, del rigetto del ricorso incidentale non condizionato.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi rigetta quello principale e l’incidentale non
condizionato proposto dal Circolo Tennis G., assorbiti i ricorsi
incidentali condizionati.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative alla presente fase
che liquida in favore: a) del Circolo Tennis G. in Euro 3,200,00 di cui
Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre
accessori di legge; b) della (…) di Bolzano in Euro 2.000,00 di cui Euro
200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per onorari di avvocato oltre accessori
di legge.

Depositata in Cancelleria il 09.11.2012

Riferimenti.

[la risposta è nel podcast]