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Parto anonimo e stato abbandono: come funziona?

La tutela della madre e del minore nella nascita indesiderata. Conquista di civiltà e democrazia. Come fare per tutelare la nascita e la vita di un figlio che non si può crescere ma che si è deciso di far nascere?

Forse non tutti sanno che l’abbandono del minore alla nascita non è una scelta inevitabile per la madre, coniugata o no, che non voglia o non possa per le più varie motivazioni, provvedere a suo figlio.

Recenti fatti di cronaca narrano vicende figlie di dolore ed ignoranza che forse potrebbero essere evitate o ridotte se solo si diffondessero meglio le informazioni su queste situazioni. Le donne non devono essere lasciate sole o stigmatizzate in queste situazioni, ma possono scegliere di partorire al sicuro in ospedale.

E’ bene che si sappia e si diffonda infatti che, lo stato italiano, tutela le donne che non vogliono o possono tenere con sé il proprio bambino. Ciò avviene in prima battuta consentendo loro di portare a termine la gravidanza in strutture ospedaliere nelle migliori condizioni possibili tutelando la loro salute e quella del nascituro e poi consentendo loro di non essere nominate, senza che vi sia la possibilità per il nato di risalire alla loro origine, sebbene tale possibilità sia stata in parte sdoganata da una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema corte di Cassazione.

Ma andando con ordine è necessario sapere che:

-il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre del 2000 n. 396 all’art. 30 secondo comma, entrato in vigore nel nostro ordinamento a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per la semplificazione dell’ordinamento civile, recita, all’art. 30 per quanto concerne la dichiarazione di nascita, che 1. La dichiarazione di nascita e’ resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volonta’ della madre di non essere nominata.

-Si è ritenuto doveroso occuparsi della materia per l’esigenza di tutelare la salute e la vita sia del figlio che della madre, avendo come obiettivo, da un lato, quello di garantire che il parto avvenisse in condizioni ottimali, dall’altro, quello di evitare che la donna potesse ricorrere a decisioni irreparabili e ben più gravi per il nascituro, quali aborti e infanticidi. Dagli ultimi dati statistici ottenuti si parla infatti di circa 200 neonati all’anno che vengono abbandonati nelle prime ore di vita. Il problema quindi è quanto mai attuale.

  • Preso atto di ciò, essendo sancita chiaramente la possibilità per la madre di non essere nominata, questa legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’ospedale dove è nato affinché ne sia assicurata l’assistenza e anche la sua tutela giuridica. L’istituto del “parto anonimo” consente alle donne che non vogliono riconoscere il figlio, di partorire nel più totale anonimato e di non poter essere rintracciate. Il nome delle madri, infatti, in tali casi, rimane segreto, e sul certificato di nascita del bambino, la cui dichiarazione viene fatta dal medico o dall’ostetrica, viene scritto “nato da donna che non consente di essere nominata”
  • Qualora vi sia comunque la volontà di portare a termine la gravidanza ma non si riesca o non si voglia raggiungere l’ospedale è bene sapere che, per le medesime motivazioni della tutela della nuove vite, è stato “rispolverato” l’antico sistema delle “ ruote degli esposti” cioè di luoghi in cui è possibile lasciare il proprio bambino al caldo e in prossimità di un ospedale ove personale specializzato potrà offrirgli tutto il necessario adottando le modalità di intervento per i casi del genere. Questi luoghi sono rappresentati da culle termiche, esattamente identiche a quelle presenti nei reparti di neonatologia. Il sistema è meccanico con una porta a “ribaltina” che consente di riporre il neonato dall’esterno all’interno dell’edificio senza essere visti. Ciò può apparire una modalità dura da accettare ma è utile senza dubbio a scongiurare gli abbandoni traumatici di feti di poche ore o giorni di vita nei luoghi più impensati.

  • Il soggetto nato da persona che “non vuole essere nominata” è immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente per territorio. In seguito ciò permetterà di avviare le procedure per l’adozione del minore dichiarato in stato di abbandono, in modo da consentirgli di essere adottato da una coppia disponibile e di godere delle migliori condizioni di vita possibili.

-Il diritto del minore e del soggetto in generale nato da una persona che non vuole essere nominata era fino a pochi anni fa assolutamente contratto e sclerotizzato a favore del diritto della madre anonima. Si riteneva infatti che fosse maggiormente meritevole di tutela l’interesse della madre anonima a volere rimanere tale a scapito dell’interesse del soggetto che avesse desiderato conoscere le proprie origini.

-La Corte Costituzionale infatti, con sentenza del 2013 (Corte Costituzionale sentenza n° 278 del 2013), dichiarava illegittimità costituzionale della disposizione in materia di adozione (l.184/1983) nella parte in cui, nel prevedere il diritto del minore ad avere una famiglia, non prevedeva che vi fosse la possibilità per il soggetto adottato stesso di conoscere le proprie origini tramite una modalità, ancora non esistente nell’ordinamento, in cui il giudice avesse potuto chiedere alla madre anonima se avrebbe acconsentito ad essere rintracciata dal figlio.

-Dichiarando l’illegittimità di questa fattispecie, la Corte Costituzionale apriva una possibilità al legislatore per colmare la lacuna legislativa in questo senso. Sulla scorta di tale pronuncia il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nel 2017, in un caso in cui un soggetto maggiorenne nato da madre anonima voleva conoscere le proprie origini, ha chiesto alla Suprema Corte di enunciare un principio di diritto in tema di parto anonimo, stante il solco che era stato lasciato dalla Consulta circa quattro anni prima a seguito del quale rimaneva lacunoso un importante aspetto del diritto dei figli a conoscere le proprie origini.
-La Corte Costituzionale infatti, aveva sancito, nel silenzio del legislatore in materia, che non vi fossero gli estremi per consentire ad un figlio di conoscere le origini da cui proveniva, qualora la madre avesse scelto di non essere nominata al momento del padre, per rispettare il supremo diritto alla privacy della donna. Ciò però lasciava privo di tutela il diritto del figlio a conoscere della propria storia.
-Sulla scorta di queste considerazioni si è stabilito che il giudice potrà procedere ad interpello della donna, quando la richiesta provenga da persona maggiorenne. La Corte di Cassazione quindi, ma solo a livello interpretativo, nel senso di tutelare di più l’interesse del figlio di madre anonima, ha ammesso la possibilità che un giudice, su impulso del figlio che sia divenuto maggiorenne, possa chiedere alla madre che aveva chiesto di rimanere anonima se ha cambiato idea sul fatto di mantenere l’anonimato e se vuole incontrare il figlio. (SSUU Cass. Sent. Del 25 gennaio 2017 n. 1946) Ad oggi però non vi è una norma che disciplini tale ipotesi, e pertanto andranno contemperati gli interessi rispettivamente della madre anonima a mantenere la privacy e del figlio nato da non nominata a conoscere delle proprie origini.