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si può diminuire l’assegno di mantenimento per i figli se arrivano altri figli e diminuiscono i guadagni?

Il mio compagno col quale convivo dal 2001 e dal quale ho avuto due bimbi di 2 anni e mezzo e 6 mesi, dal 1998 (anno della separazione) corrispondeva 600,00 euro, mentre dal 2005 (anno del divorzio) versa un assegno di 900,00 euro più adeguamenti istat (ora 948,00) per i due figli (18 e 22 anni) avuti dal precedente matrimonio (la moglie ha ovviamente aprofittato della richiesta di divorzio per aumentare l’assegno). Quell’importo era stato calcolato verosimilmente sulla base di un’entrata mensile di circa 2000,00 euro; faceva pavimenti industriali e le entrate in certi momenti erano soddisfacienti, in altri quasi nulle. Alla fine del 2012 ha chiuso l’attività per la crisi del settore ed ha aperto una pizzeria da asporto col cognato. Al momento questa nuova attività dà il necessario per coprire le spese che , per l’avviamento, sono state consistenti; quindi il guadagno è nullo. Al momento io faccio fronte alle spese: finanziamento auto, mutuo casa,, etc etc Oltretutto ora ci sono due figli piccoli con le loro esigenze. In conclusione non è più in grado di affrontare una cifra simile. Ci siamo rivolti ad un nostro amico avvocato che ha iniziato una domanda di revisione presso il Trbunale di Treviso (provincia del comune dove risiede l’ex moglie con i figli) Secondo Lei è motivata e dimostrabile la diminuzione consistente dell’assegno ed è possibile ridimensionarlo a partire dalla nascita del primo figlio avuto con me? Allo stato attuale delle cose, la ex-moglie potrebbe intaccare il nostro “patrimonio” immobiliare , ossia la nostra casa in comproprietà? dal momento che ora la pizzeria è in perdita , come si fa a calcolare un eventuale nuovo importo? ho sentito anche dire che spesso i giudici si attengono a quello che è il tenore standard della provincia dove risiedono i beneficiari dell’assegno, ma il padre vive e lavora a Rovigo, una zona molto più depressa economicamente parlando. Al momento potrebbe corrisponderle l’eventuale ricavo dalla vendita del furgone utilizzato per la precedente attività. Non dimentichiamoci che ha ancora delle spese da affrontare per la chiusura.

Un po’ di concetti fondamentali della materia sui cui magari può essere utile riflettere.

I giudici generalmente considerano l’arrivo di nuovi figli un motivo non idoneo per diminuire il mantenimento previsto per quelli preesistenti, facendo capo alla considerazione per cui oggigiorno la procreazione è un fatto responsabile. In sostanza, quel che dicono i giudici è questo: se vuoi fare un altro figlio, devi valutare prima di metterlo al mondo la necessità di mantenere in ugual modo quello che hai già. Concetto criticabile sicuramente, per alcuni versi, ma è quello che va un po’ per la maggiore, anche se poi le applicazioni nei singoli casi possono variare.

Il reddito annuale non è sicuramente l’unico elemento che si considera quando si decide del mantenimento, specialmente in un paese come il nostro dove l’evasione fiscale è dilagante e comune, e anche molte società che guadagnano lautamente sono sempre «in perdita». I giudici considerano piuttosto il concetto di capacità lavorativa, anche se oggigiorno, in situazione di crisi diffusa, si tratta sicuramente di una nozione da applicare con cautela. È ovvio che un genitore non potrebbe comunque, questo parlando in generale, sottrarsi ai suoi doveri iniziando una nuova attività che, come tale, i primi anni è sempre in perdita a causa degli investimenti iniziali: i figli mangiano tutti i giorni.

È vero poi che è corretto il riferimento, in linea di principio, al contesto in cui vivono i figli, perchè il contributo economico deve essere tale da servirgli nel loro ambiente di vita, anche se chiaramente potrebbe essere almeno in parte temperato dalla considerazione del diverso contesto in cui vive il genitore tenuto al mantenimento, ma quest’ultimo requisito direi che rimanga «assorbito» nella considerazione generale relativa alla situazione economica dell’obbligato.

La vostra casa in comproprietà potrebbe essere pignorata per il mezzo di competenza del debitore, cioè il tuo compagno.