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10 cose sul decreto ingiuntivo.

1) É un procedimento che si utilizza quando si deve recuperare un credito o ci si deve fare riconsegnare una cosa.

2) Un primo esempio é appunto quando si deve recuperare il
corrispettivo non pagato di una vendita di un bene o un servizio.

3) Il secondo caso invece é quando ci si deve fare consegnare o riconsegnare un bene, ad esempio una società di noleggio auto può usare il decreto ingiuntivo per recuperare un veicolo concesso ad un cliente che non paga.

4) Il decreto può in alcuni casi essere emesso dal giudice
provvisoriamente esecutivo: in questi casi, chi lo riceve deve pagare o restituire entro dieci giorni, quelli del precetto, e può fare opposizione solo per vedersi riconosciuta in seguito la propria ragione.

5) Il decreto, sempre in alcune situazioni, pur non emesso in origine in forma esecutiva, può essere munito di esecutorietà anche alla prima udienza del giudizio di opposizione.

6) Chi riceve un decreto ingiuntivo, se non lo ritiene giusto, o meglio legittimo, può presentare opposizione, cioè chiedere al giudice di accertare che non deve pagare o restituire niente, o comunque non nei termini richiesti.

7) Con l’opposizione si apre una causa ordinaria, dove però come cennato il decreto potrebbe anche nel frattempo essere dichiarato esecutivo: é importante dunque che chi fa opposizione indichi quante più prove, specialmente scritte, possibili.

8) Se ricevi un decreto, portalo immediatamente dal tuo avvocato di fiducia, anche perché i 40 giorni per fare opposizione possono essere utilizzati per fare una trattativa e definire la situazione con un accordo.

9) Se ricevi un decreto provvisoriamente esecutivo, devi portarlo al tuo legale con ancora maggior urgenza perché i termini sono
strettissimi.

10) L’opposizione al decreto ingiuntivo esecutivo si fa depositando anche a parte un ricorso per la sospensione dell’esecutorietà altrimenti nell’attesa della prima udienza del giudizio di opposizione il creditore fa in tempo ad agire esecutivamente.

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Noleggio auto: chi paga le multe?

Sono il legale rappresentante di una società che ha per oggetto l’attività di noleggio veicoli a terzi (locazione senza conducente). Quando alcuni dei miei clienti prendono multe per inosservanza di disposizioni del codice della strada, tipicamente per velocità elevata, la Polizia pretende il pagamento anche dalla mia società. Non mi sembra corretto. Cosa dice la legge?

In effetti, non è corretto.

Nella locazione senza conducente, il noleggio auto, che ultimamente si sta sempre più diffondendo in alternativa alla vendita, per il lungo termine, o per operazioni diverse, come anche solo un fine settimana in altri casi, la responsabilità è solo del locatario, cioè la persona o società che ha preso a noleggio il veicolo, con esclusione della società che lo ha noleggiato.

Guidare

La disposizione di riferimento è il primo comma, parte seconda, dell’art. 196 del codice della strada, che, individuando chi è responsabile «in solido» insieme al responsabile della violazione, prevede quanto segue:

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario

L’art. 84, qui richiamato, è quello che definisce appunto la locazione senza conducente, riporto il primo comma:

1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso. 

Queste due disposizioni, insieme, dicono dunque che, nelle situazioni più comuni, ogni multa deve essere pagata dal conducente e, se diverso, dal proprietario del veicolo: tutti e due sono tenuti «in solido» nei confronti dello Stato, cioè lo Stato decide a sua discrezione a chi chiedere i soldi, chi avrà pagato potrà poi chiedere indietro la parte spettante all’altro, ma intanto sarà tenuto a pagare.

Nella situazione particolare, invece, in cui il proprietario non è un soggetto qualsiasi, ma una società che, come la tua, ha per oggetto veicoli immatricolati proprio con lo scopo di essere concessi in locazione a terzi, valgono regole diverse: in solido con il conducente, dice la seconda parte del primo comma della norma che ti ho riportato sopra, non risponde più il proprietario, cioè la società di noleggio, ma il locatario.

Il locatario è quello che prende la macchina a noleggio.

Anche in questa situazione, peraltro, ed infatti, il locatario può essere un soggetto diverso dal conducente: poniamo che una società «Alfa» prenda a noleggio un veicolo, che poi affida in uso ad un suo dipendente.

In questo caso, tenuti in solido al pagamento della multa saranno il conducente, cioè il dipendente del nostro esempio, e la locataria, cioè la società «Alfa» e ciò con esclusione di ogni responsabilità della società di noleggio che, a questo punto, non c’entra niente.

Nota che i veicoli oggetto di noleggio sono caratterizzati da questo uso sin dalla loro immatricolazione, con la conseguenza che non sono possibili abusi a riguardo: si tratta di veicoli che vengono acquistati e vengono utilizzati appositamente per attività di noleggio, così la società che ne è proprietaria può sempre dimostrare che non li utilizza direttamente, ma li concede in godimento a terzi.

Questa ricostruzione è confermata anche dalla circolare ministeriale n. 300 A /48507/113/2 del 15/01/1994.

Purtroppo, a volte le Autorità non osservano queste indicazioni del codice della strada e comminano sanzioni illegittime alle società di nolo.

Tanto che ad esempio in alcuni casi è dovuta intervenire la magistratura. Ti riporto ad esempio una sentenza del Giudice di Pace di Palermo:

REPUBBLICA ITALIANA     

                                            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO     

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente    SENTENZA     

nella causa iscritta al n. …/2007 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da   S…. By Car S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti C. V. S. e R. P., e dom.ta in via . n. ..   opponente     
contro     
– Serit Sicilia S.p.a, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. G.. C.., presso il cui studio, sito in via ….., ha eletto domicilio   – Comune di Catania, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. R. R. e dom.to presso l’Avv.ra dell’Ente di Catania
– Comune di Monte Argentario, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa L. B.     resistenti costituiti   
e nei confronti di     Comune di Cortona, Comune di Magliano in Toscana, Comune di Novara di Sicilia, Comune di Milazzo, Comune di Napoli, Comune di Ercolano, Comune di Santa Marinella, Comune di Frascati, Comune di Fiumicino e Prefettura di Catania   opposti contumaci   
Oggetto : opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.   
Conclusioni : come in atti.     

                                             SVOLGIMENTO DEL PROCESSO     

Con atto di citazione in opposizione, la societa’ istante eccepiva l’illegittimita’ della cartella di pagamento n. 296 ….. della Serit Sicilia S.p.a. ( agente della riscossione per la Provincia di Palermo ), ingiungente l’importo di € 6.467,32, limitatamente alle sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni al codice della strada, e di cui risultano essere creditori gli enti locali convenuti, atteso che la procedura amministrativa posta in essere violava, fra l’altro, gli artt. 84 e 196 del Codice della Strada.  
A tal proposito, l’opponente precisava di svolgere attivita’ consistente nel noleggio di autovetture senza conducente in tutto il territorio nazionale.   Costituitisi in giudizio, sia la Serit Sicilia S.p.a. che il Comune di Catania nulla contestavano a tale riguardo, mentre il Comune di Monte Argentario si limitava a sollevare eccezione di incompetenza territoriale.   Contumaci le altre controparti, ed avendo natura documentale, si poneva la causa in decisione.     

                                               MOTIVI DELLA DECISIONE     

In via preliminare, trattandosi di opposizione all’esecuzione, si dichiara la competenza territoriale dell’autorita’ giudiziaria adita del luogo ove, eventualmente, dovrebbe essere effettuata l’esecuzione, ossia il Giudice di Pace di Palermo.   Nel merito, appare sufficientemente provato, ex art. 2697 c.c., l’anzidetto motivo di ricorso, svolto dalla societa’opponente.   
Dispone infatti l’art. 196 del Codice della Strada, in ordine al principio di solidarieta’, che “ per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario…o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta…Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario “.   
E, a tal proposito, l’art. 84 del Codice della Strada regolamenta, nel caso specifico, la locazione senza conducente, attivita’ posta in essere dalla societa’ opponente.       In base al combinato disposto delle due disposizioni normative, pertanto, appare chiaro che nella fattispecie di locazione senza conducente, la responsabilita’ solidale per le infrazioni al codice stradale riguarda il locatario ( ossia, chi prende in locazione il veicolo ) e l’autore della violazione.   In tal senso, peraltro, depone – stante la penuria del panorama giurisprudenziale – una circolare del Ministero dell’Interno ( n. 300A/48507/113/2 del 15/01/94 ), secondo cui “ la previsione dell’art. 196 vada interpretata nel senso che la responsabilita’ solidale dell’utilizzatore sia la sola sussistente in caso di contratto di leasing di veicolo, con la conseguenza che la societa’ di leasing ( locatrice-proprietaria ) dovrebbe andare, in ogni caso, esente da responsabilita’ solidale “.   
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata l’illegittimita’, con conseguente annullamento, della cartella esattoriale impugnata.   Ricorrendo giusti motivi, consistenti nella complessa interpretazione della specialistica normativa di settore, si compensano interamente tra le parti le spese di lite.     

                                                               P. Q. M.     

Accoglie la domanda attorea proposta da S….. Car S.p.a., come sopra rappresentata e difesa e per l’effetto annulla, in quanto illegittimamente emessa, la cartella di pagamento n. 296 … della Serit Sicilia S.p.a. ( agente della riscossione per la Provincia di Palermo ), ingiungente l’importo di € 6.467,32, limitatamente alle sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni al codice della strada.   Spese processuali compensate.     
Cosi’ deciso in Palermo addi’ 11/07/2008.   

    Il Giudice di Pace   

 (Dott. Vincenzo Vitale)

Che cosa devi fare se la polizia ti chiede di pagare sanzioni che non ti spettano in quanto non ricompreso nella responsabilità solidale prevista per legge invece in capo al solo locatario?

Ti conviene inviare una diffida alle Autorità tramite un avvocato che appunto chieda loro, sotto pena, in difetto, di opposizione e richiesta di risarcimento danni, di non procedere con la notificazione e l’iscrizione a ruolo della cartella.

Nel caso in cui ciò avvenga ugualmente, si può valutare l’opposizione, come quella che è stata fatta al giudice di pace che ha portato alla sentenza che ti ho riportato sopra.

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