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Precetto notificato via posta: che succede se non ritira?

Quando notifichi un atto di precetto tramite il servizio postale, ipotesi ad oggi la più comune, dal momento che l’utilizzo dell’ufficio NEP è sempre meno diffuso, può accadere che il postino non trovi nessuno per la consegna dell’atto.

In questi casi, il postino verifica innanzitutto che l’indirizzo indicato nel precetto sia corretto, guardando che, ad esempio, ci siano le generalità del debitore sulla cassetta postale, sui campanelli e così via, chiedendo se del caso anche informazioni ai vicini.

Se queste informazioni mancano, può fare un controllo anagrafico e, se la residenza dovesse risultare errata, restituisce il plico al mittente con l’annotazione di indirizzo errato, trasferito e così via.

Se, invece, appare evidente che pur non essendo in casa il debitore abita ancora a tutti gli effetti là, il postino lascia un avviso nella casetta in cui si dice di aver tentato il recapito poi, una volta tornato in sede, gli spedisce una raccomandata in cui lo avvisa che il plico è stato depositato presso l’ufficio postale – CAD, comunicazione di avvenuto deposito.

A questo punto, possono succedere diverse cose.

Il debitore vede l’avviso che gli ha lasciato il postino, oppure riceve la raccomandata, e va presso l’ufficio postale a ritirare il plico con il precetto, che a questo punto è appunto da considerarsi effettivamente ricevuto.

Cosa succede se, invece, il debitore non vede gli avvisi (avviso vero e proprio e raccomandata) oppure li vede ma non va a ritirare il plico?

In questo caso, valgono le seguenti regole:

  • l’ufficio postale, dopo 10 giorni dalla spedizione della CAD, restituisce all’avvocato mittente quello che sarebbe stato l’avviso di ricevimento del plico, precisando che la consegna non è avvenuta per «temporanea assenza del destinatario» e che appunto si tratta di «atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D.»;
  • il plico resta comunque depositato per sei mesi presso l’ufficio postale: il debitore può andarlo a ritirare anche in seguito, purché entro i sei mesi,   perché al termine degli stessi sei mesi anche il plico verrà restituito all’avvocato mittente.

In questo caso, quand’è che si ha il perfezionamento della notifica?

La legge prevede che la notifica si perfezioni, in questi casi in cui il plico non viene effettivamente ricevuto o ritirato dal debitore, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD, che poi è lo stesso giorno in cui il plico è stato depositato presso l’ufficio postale.

Questa data risulta dall’«avviso di ricevimento» (lo chiamiamo così anche se in pratica non c’è stato nessun ricevimento, ma si usa lo stesso cartoncino) in cui appunto l’ufficiale postale annota sia la data di avvenuto deposito che la data di spedizione della CAD – oltre che quella in cui il plico viene rispedito al mittente (ma questa data ha scarsa rilevanza).

Dunque in questi casi il pignoramento quando può essere promosso?

Bisogna contare 10 giorni dal momento in cui si può ritenere essersi perfezionata la notifica.

Poniamo ad esempio che il plico non recapitato sia stato depositato in data 16.4 e che in pari data, come è previsto, sia stata spedita la CAD.

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La notifica, dunque, è da considerarsi perfezionata il 26.4. Per poter fare il pignoramento occorre attendere i dieci giorni del precetto (so che non ha senso pratico aspettare i dieci giorni di un «avvertimento» che il debitore non ha di fatto visto, ma la procedura deve ovviamente essere rispettata ugualmente), pertanto: il pignoramento si potrà fare dal 7 maggio.

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