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Mia sorella non paga più: che faccio?

Io e mia sorella abbiamo firmato anni fa, nel 2006, per l’apertura di un conto corrente per i genitori, io intestatario e lei garante, due anni fa abbiamo scoperto di essere segnalate alla banca d’Italia perché i miei genitori non hanno mai chiuso il conto e le spese sono salite per il un tot di quasi 5mila€. Abbiamo fatto le rate da 100€ l’una, 50 io e 50 mia sorella perché pagando avremmo la liberatoria da questo debito. Sono mesi che mia sorella non sta pagando la sua metà come da accordi visto serve anche a lei la liberatoria, e io sono fuori di 400€ perché ho sempre continuato a pagare. Ora mi ritrovo che il marito è senza lavoro e io non lavoro ma di darmi i miei soldi non ci pensano proprio. Posso fare causa? Premetto che mia sorella, il garante, abita coi miei genitori, lei lavora e i miei genitori percepiscono la pensione. Come posso muovermi per recuperare i miei soldi ed avere la sicurezza di avere le ultime rate?

Se hai un accordo scritto firmato sia da te che da tua sorella che prevede la restituzione in quote uguali, puoi esercitare nei confronti di tua sorella l’azione di regresso, per avere la metà di quello che sei stata costretta a pagare, cioè – diciamo – la sua quota.

Se invece questo accordo non ci fosse, la cosa sarebbe più problematica, perché l’intestataria del conto eri tu, mentre lei faceva solo da garante, senza essere coobbligata e si tratta quindi di una cosa diversa.

Prima di vedere se e come procedere, insomma, la situazione deve essere un attimo approfondita.

In ogni caso, sin da ora, e anche prima di fare l’approfondimento di cui sopra, puoi far spedire una diffida da un avvocato a tua sorella con la richiesta di riprendere a pagare la sua parte e di saldare anche gli arretrati.

Se vuoi incaricarmi di seguirti in questa posizione, spendendo anche subito la diffida, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

Ti lascio alcuni consigli finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

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Spese straordinarie e decreto ingiuntivo: faccio da me?

sono in fase di separazione giudiziale e la mia ex puntualmente disattende quanto stabilito dal Presidente in sede di udienza presidenziale sulle spese straordinarie. Mi ritrovo puntualmente a dover effettuare i decreti ingiuntivi per il recupero di quanto anticipato per i figli a titolo di spese straordinarie. Fino ad oggi ci ha pensato sempre il mio avvocato, visto però che ho abbastanza conoscenza della materia e dimestichezza nello svincolarmi in Tribunale, vorrei sapere se per importi inferiori ad euro 1.100 posso procedere nel depositare istanza di DI senza avvocato o vista la materia (diritto di famiglia) ciò non è possibile come mi riferisce il mio avvocato.

Temo abbia ragione il tuo avvocato.

Le posizioni giuridiche di diritto di famiglia, diritti ed obblighi, sono diverse dalle obbligazioni.

Le obbligazioni hanno natura patrimoniale e, direi, commerciale e proprio così le definisce lo stesso codice civile, appunto come obblighi che hanno per oggetto prestazioni che sono suscettibili di valutazione economica.

Gli obblighi di famiglia esulano da questo quadro e non è detto che le norme sulle obbligazioni, ad esempio, si applichino loro, perché appunto hanno per oggetto prestazioni di tipo personale, in luogo delle altre aventi natura patrimoniale.

L’obbligo, ad esempio, di mantenere i figli, anche se si traduce spesso nella pratica, specialmente nelle situazioni di separazione, in quello di corrispondere una somma di denaro, viene considerato di natura personale.

Questo «fa un po’ strano» perché alla fine si tratta sempre di recuperare somme di denaro, ma la natura personale della prestazione comporta una disciplina giuridica particolare.

Per via della loro natura personale, le cause in materia di separazione e divorzio vengono considerate di valore «indeterminabile». La «indeterminabilità» del valore non consiste, al contrario di quanto pensano molti avvocati (che sul punto si sbagliano), nell’impossibilità di calcolare il valore di una certa prestazione, ma nella natura della prestazione stessa che, quando è persona, non è suscettibile di valutazione economica.

Questo il discorso a livello concettuale, poi chissà nella pratica potrebbe anche darsi che tu possa incontrare un giudice di pace che ti firma un decreto presentato da te in proprio, anche se poi questo ovviamente ti espone ad una possibile opposizione da parte della tua ex moglie.

Per stare nel sicuro, l’unica cosa è lasciar fare al tuo avvocato i ricorsi, aspettando magari che si accumuli un certo arretrato, in modo da ottimizzare tutta la cosa.

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Se hai bisogno di assistenza professionale, chiama il numero 059 761926 per maggiori informazioni ed eventualmente prenotare un appuntamento, anche a video.

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Iscrizione nella centrale rischi: può essere dannosa?

dovrei rilevare l’attività di mio suocero, una srl unipersonale aperta da dieci anni; nella Centrale Rischi della Banca d’Italia risulta “Garanzia non attivata: Rapporti non contestati” per una fidejussione bancaria che ho prestato a favore della ditta di mio marito (una srl unipersonale con fallimento chiuso nel 2008); volevo sapere se questa segnalazione può comportare problemi con la nuova società.

È una domanda un po’ troppo generica per avere molta utilità, avresti dovuto essere più specifica e dire, ad esempio, quali sono le operazioni, almeno le prime o le più importanti, che devi compiere una volta che avrai preso in carico la società.

Ad ogni modo, in generale si può dire che questo codice non significa molto.

Rapporti non contestati significa semplicemente che il credito dovrebbe essere esigibile, garanzia non attivata che a suo tempo la fideiussione non è stata escussa, non so bene a questo punto per quale motivo, dal momento che il fallimento avrebbe in effetti potuto avere interesse ad escuterla.

Se il fallimento, peraltro, è già stato chiuso, ormai addirittura da dieci anni, è probabilmente da escludere che la garanzia possa essere attivata ora. È vero che con la chiusura del fallimento, riprendono – salvo esdebitazione o altri istituti speciali – vigore le azioni individuali dei creditori rimasti insoddisfatti, ma, al netto dei motivi per cui la garanzia non è stata escussa a suo tempo (che, come accennato, sarebbero da valutare), comunque potrebbero esserci altri fatti estintivi, come ad esempio, per eccellenza, la prescrizione decennale.

In dipendenza di quello che dovrai fare con la nuova società, si potrebbe però determinare l’opportunità di valutare se possibile rimuovere questa iscrizione, cosa cui si dovrebbe poter procedere nel momento in cui il credito non è più esigibile per qualsiasi motivo come ad esempio quelli indicati nel paragrafo precedente.

Se vuoi approfondire questo aspetto, valuta di acquistare una consulenza, da noi o da un altro avvocato di tua fiducia.

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Rinuncia a mantenimento per divorzio: è possibile?

io e la mia ex moglie dopo la separazione circa 4 anni fa abbiamo firmato insieme ai nostri avvocati una scrittura privata con la quale io le davo tutti i miei risparmi circa 120 mila euro e lei rinunciava agli assegni di mantenimento x i figli e anche l’assegno di divorzio. Adesso che io ho chiesto il divorzio mi ricattata se non gli do almeno 300 euro al mese non mi da il divorzio. Avv. lei cosa ne pensa. se io affronto un divorzio giudiziale il giudice potrebbe concedere questo assegno divorzile che chiede dopo tutto quello che gli ho dato e con un accordo scritto e firmato.

Non ha senso, innanzitutto, disquisire di una situazione dove c’è un documento legale sottoscritto dalle parti senza poterlo visionare, cioè senza averlo nemmeno letto.

Al netto di questo, in via generale si può comunque dire che la materia del mantenimento è indisponibile, come quasi tutto in materia giuridico familiare, dove non si hanno obbligazioni, ma obblighi di famiglia, di natura sostanzialmente diversa, perché non suscettibili di valutazione patrimoniale – questo è un discorso che è ostico anche per diversi avvocati, quindi non ti preoccupare se non lo comprendi fino in fondo, ma te lo dovevo fare perché tecnicamente è la premessa necessaria per la conclusione successiva.

Il succo del discorso, comunque, è che non si può validamente rinunciare all’assegno di un divorzio che deve ancora essere trattato, formalizzato, deciso, né per 120.000 euro, né gratuitamente, e nemmeno per tutto l’oro del mondo, perché appunto è una materia sottratta alla disponibilità delle parti e, al contrario, il giudice conserva sempre il potere di prevedere o meno un assegno se lo ritiene giusto secondo le circostanze.

Ora, sarebbe comunque importante vedere che cosa avete scritto in questo benedetto documento e capire se quanto ti ho riportato sopra ti era stato fatto presente dai legali che avevate all’epoca e specialmente dal tuo, e si tratta dunque di un aspetto su cui hai fatto confusione tu, o se invece è una cosa che è stata completamente ignorata, anche perché in questo caso potrebbero esserci anche profili di negligenza in capo al legale che ti ha seguito – ovviamente uso il condizionale perché la situazione è da valutare, al riguardo, ben più approfonditamente.

Se vuoi, appunto, approfondire, valuta, come al solito, di acquistare una prima consulenza.

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Spese legali: possono chiedermele anche se pago tutto?

A luglio la controparte si rivolse ad un avvocato per far valere i loro diritti. (Riassumo la vicenda: affitto in nero, 5 eredi in guerra tra loro, io sono l’affittuario che ha invano cercato qualche erede a cui pagare il dovuto senza risultato). Ora a distanza di sei mesi hanno riconosciuto come valida la mia offerta iniziale di 3160 euro e non di 3958 euro ma in aggiunta vorrebbero da me 300 euro per le loro spese legali. Ma è una richiesta di routine, logica oppure no? Tra l’altro mi avvisano che, qualora non aggiungessi i 300 euro al bonifico, lo considererebbero un acconto. Hanno questa facoltà?

Sì certo, se non ritengono che la somma sia comprensiva di tutto quello che è dovuto possono, in quanto creditori, ritenere che quanto versato rappresenti solo un acconto.

Naturalmente, tuttavia, l’ultima parola non spetta a loro, il loro è solo un punto di vista, la cui correttezza sarà accertata, in caso di contestazione, da un giudice, che valuterà la debenza o meno di ulteriori somme rispetto a quelle pagate.

Venendo al merito, non credo che ci possano essere i presupposti per i creditori per richiedere una voce per spese legali, se l’offerta iniziale con la quale li avevi messi in mora era corretta. Bisogna però verificare attentamente la validità dell’offerta ai fini di stabilire se si è instaurata correttamente la mora del creditore, secondo le disposizioni previste dal codice civile.

Visto che la differenza non è molta, è sicuramente preferibile una soluzione di tipo negoziale.

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La condanna per le spese legali contro chi può essere eseguita?

in tre fratelli abbiamo perso una causa civile e dobbiamo pagare 36.000 euro che con iva e altre spese abbiamo calcolato che arriveremo a 55000 . In due fratelli non vogliamo proseguire in appello e quindi concordare una riduzione e dilazione. La domanda è: dobbiamo pagare l ‘intera cifra anche la parte dell altro fratello? O la cifra sarà suddivisa per tre?

Per il pagamento di queste spese, siete responsabili in solido, come avviene di norma nel caso di obbligazioni con pluralità di debitori, con qualche importante eccezione come quelle ereditarie, che non riguardano naturalmente il nostro caso.

La solidarietà dell’obbligazione comporta che il creditore possa chiedere l’intera somma ad uno qualsiasi dei coobbligati, mentre sarà poi quello che è stato chiamato a pagare a doversi attivare per farsi ridare la quota relativa dagli altri obbligati.

Nel vostro caso, state lavorando ad una negoziazione sul punto delle spese legali, quindi il problema si potrà affrontare e risolvere in seno alla negoziazione stessa. Se il creditore, vostra controparte, sarà interessato alla vostra rinuncia all’appello, nonostante l’impugnazione da parte del terzo interessato, potrà farvi alcune concessioni, chiarendo anche il punto relativo alla solidarietà dell’obbligazione.