Per i lavoratori addetti a RAS, è previsto un obbligo vaccinale come quello dei sanitari: la legge prevede che «dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale si applica, altresì, a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1 bis (del DL 44/2021) incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano situazioni di fragilità».
Ciò risulta dal fatto che la L. 24 settembre 2021 n. 133, al comma 1, converte in legge il DL 6 agosto 2021 n. 111 con le modificazioni apportate nell’allegato alla medesima legge – suggerisco di visualizzare il decreto 111 nel suo testo vigente, come si può fare dal sito, ufficiale dello Stato italiano, Normattiva, per avere un testo coordinato.
Questo allegato, ad ogni modo, introduce, in sede di conversione del decreto, un articolo 2 bis del decreto 133, che, a sua volta, non fa altro che introdurre l’art. 4 bis all’ormai celebre decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito dalla L. 28 maggio 2021 n. 76,
Questo art. 4 bis riporta l’obbligo vaccinale per i lavoratori di RSA esattamente nei termini dell’art. 2 del DL 10 settembre 2021 n. 122, ora abrogato dalla stessa L. 24 settembre 2021 n. 133.
In sostanza, l’obbligo vaccinale per i dipendenti di RSA non è stato abrogato, ma solo spostato in un altro decreto.
Purtroppo ad oggi quindi l’obbligo vaccinale esiste, l’unico modo per non sottoporsi a vaccinazione è quello dell’esenzione per ragioni di salute, di cui ho parlato tante volte nel blog e per la quale ti rimando ai post precedenti.
Con questo post, ti allego il testo completo della sentenza 7045 del Consiglio di Stato del 20 ottobre scorso, che ha respinto definitivamente il ricorso di un gruppo di sanitari, chiarendo che, almeno a suo modo di vedere, il decreto 44 non presenta profili di incostituzionalità.
Ti consiglio di leggere con attenzione la sentenza, soprattutto la seconda parte.