Purtroppo, capita molto spesso che l’autore di un reato, peraltro particolarmente odioso o grave, venga identificato e condannato, ma poi si riveli nullatenente, con la conseguenza che la vittima del reato non riesce a conseguire il risarcimento che le spetta.
Per fortuna, l’Unione Europea ha adottato una direttiva che prevede che in tali casi ci sia l’intervento dello Stato al quale la vittima si può rivolgere per vedersi riconosciuto e pagato il proprio risarcimento danni, o almeno un indennizzo.
La direttiva è la 2004/80/CE.
Essa ha istituito per tutti gli Stati il seguente obbligo: «Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime» (art. 12, paragrafo 2).
Come previsto dall’art. 18 della direttiva stessa, il legislatore italiano avrebbe dovuto attuare detto sistema d’indennizzo entro il 1° luglio 2005.
Lo Stato italiano – ovviamente – non ha rispettato tale termine e per questo è stato poi anche condannato dalla Corte di Giustizia (sentenza 29 novembre 2007, causa C 112/07).
Ma la cosa che più importa è che alcuni giudici hanno emesso sentenze in cui hanno comunque condannato lo Stato a corrispondere l’indennizzo previsto dalla direttiva, ritenendo appunto questa direttiva già applicabile, nonostante la mancata attuazione con legge dello Stato.
La prima sentenza è quella del Tribunale di Torino n. 3145/10 del 6 maggio 2010, resa dalla Dott.ssa Roberta Dotta. Il caso riguardava la terribile esperienza vissuta da una giovane ragazza, che era stata sequestrata, percossa e violentata per un’intera notte da due ragazzi. I fatti erano stati accertati penalmente, solo che i due responsabili si erano resi latitanti nel corso del processo e comunque non avevano niente di aggredibile per risarcire i danni.
Il Tribunale, applicando i consolidati principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE e dalla Cassazione italiana in materia di responsabilità per mancata attuazione di direttiva comunitaria, ha condannato la Presidenza del Consiglio a risarcire le “conseguenze morali e psicologiche” subite dalla ragazza, liquidando in via equitativa la somma di €90.000 e ritenendo che i pregiudizi, per essere risarciti, non abbisognassero nemmeno di un’apposita istruttoria, considerate le modalità con cui erano stati commessi i fatti.
Altre sentenze poi hanno confermato questo indirizzo, come questa di Bologna.
Ma quali sono i reati violenti che danno diritto a conseguire un indennizzo da parte dello Stato?
La direttiva non contiene una definizione precisa, ma solo una formula generica in modo da poter ricomprendere tutti quei casi in cui può sembrare giusto che ci sia l’intervento dello Stato a risarcire chi è rimasto vittima di un reato particolarmente odioso. Sicuramente rientrano nel novero l’omicidio, la violenza sessuale e molto probabilmente anche le lesioni personali; per altre figure di reato invece conviene valutare caso per caso, tenendo presente che l’ultima parola ovviamente spetta sempre al giudice.
Per quanto riguarda, invece, l’ammontare del risarcimento, la direttiva parla di un indennizzo. L’utilizzo di questo termine può far pensare che non si tratti di un vero e proprio risarcimento cioè di una somma effettivamente parametrata al danno subito ma ha una somma che pur non essendo corrispondente al danno costituisca un fattore di ristoro per la vittima del reato come ad esempio è avvenuto nel caso giudicato a Torino. L’indennizzo, quindi, è sempre monetariamente più basso del risarcimento danni, ma è comunque già qualcosa per tutte quelle vittime che se non potessero richiedere questo indennizzo rimarrebbero completamente a mani vuote.
Una prospettiva interessante in casi come questi è che la vittima del reato può proporre al suo avvocato di seguire la pratica di risarcimento danni o comunque di conseguimento dell’indennizzo con un sistema tariffario basato su un compenso a percentuale considerata la solvibilità dello Stato italiano che è destinato a pagare al termine della vertenza, anche se la sicurezza assoluta non si può mai essere e quindi anche per questi aspetti bisognerà che cliente avvocato valutino caso per caso stabilendo un accordo articolato sui compensi destinato a prevedere le varie ipotesi in cui può concludersi la vertenza.
Se sei rimasto vittima di un reato violento e vuoi chiedere indennizzo allo Stato in base alla direttiva europea puoi chiederci un preventivo compilando il modulo apposito.