Categorie
diritto

Adozione da parte di coppia omosessuale: è possibile?

Una vera e propria rivoluzione, almeno così, da più parti (facile immaginare quali) si è acclamato. La stepchild adoption per una coppia omosessuale!

Due donne, una grande passione, un amore pronto a trasformarsi in genitorialità, ad evolversi e trovare la propria forma più elevata e, senz’altro, più duratura, attraverso un figlio.

E’ solo di qualche giorno fa la diffusione della notizia relativa all’avvenuta trascrizione anche in Lombardia (realmente avvenuta nello scorso OTTOBRE), in seguito ad attento vaglio della Corte d’Appello di Milano (secondo grado rispetto al Tribunale dei Minorenni in questo caso) dell’ordinanza emessa, da un Organo, all’uopo preposto, in Spagna, che decretava l’adozione della bambina dalla sua “non madre biologica”: una ragazzina dodicenne, ora, anche dinanzi alla Legge Italiana, è figlia adottiva di due madri.

C’è un precedente estremamente significativo, che è quello della Corte d’Appello di Torino, e non possiamo omettere di ricordare anche quello recentissimo del Tribunale di Roma.

Di certo, questo da Milano è un provvedimento destinato (come i precedenti citati) a suscitare molte polemiche, ma andiamo con ordine.

Le due genitrici in questioni si erano sposate, anni fa, dopo convivenza more uxorio in Spagna, ed una di loro aveva, mediante fecondazione eterologa generato una bambina.

Purtroppo, esse sono poi addivenute alla determinazione di divorziare, raggiungendo anche, malgrado tutto, un accordo sulle condizioni di collocazione abitativa e sugli aspetti relativi al mantenimento di quella che, nel (rispetto al nostro, senz’altro maggiormente fervente e moderno) contesto iberico, era la LORO figlia.

É significativo qui riportare testualmente ciò che scrivono i Giudici (facciamone i nomi! Il Presidente del Collegio della Sezione Minori e Famiglia della Corte d’Appello di Milano, Dott.ssa Bianca La Monica, e l’Estensore Dott.ssa Maria Cristina Canziani): la ragazze “è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l’originario progetto di genitorialità condivisa, nell’ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile” é stata così dai Giudici che scrivono queste parole proprio ordinata la cosiddetta “Adozione Piena o Legittimante”, ovvero quel tipo di adozione per la quale il rapporto genitoriale è identico a qualsiasi altro genitore, proprio come se da quella persona si fosse “davvero nati”.

La Corte d’Appello d’altronde in parte motiva fa espresso riferimento alla normativa italiana ed europea, ed afferma -con decisione- che non è “contrario all’ordine pubblico un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra una persona non coniugata e il figlio riconosciuto del partner, anche dello stesso sesso“. Perché, in primo luogo, va valutato “l’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare.

Va precisato con attenzione, come punto fondamentale, che l’atto di matrimonio tra le due signore in Spagna, così come la seguente sentenza di divorzio, non hanno trovato ingresso (pur richiesto) e non hanno quindi alcuna validità in Italia.

Tuttavia, ed è questo ciò che davvero conta, HA PIENAMENTE EFFICACIA ed esplica perciò OGNI EFFETTO al medesimo ricollegato l’ACCORDO raggiunto dalle due madri in ordine alla quotidianità ed alle decisioni straordinarie relative alla figlia: ovvero le condizioni che le due donne si sono date per essere reciprocamente e nei confronti della figlia, GENITORI, quelle sì, quelle sono pienamente VALIDE, ora, grazie alla descritta decisione, in Italia.

I Giudici della Corte d’Appello hanno osservato che la bambina “ha vissuto con entrambe sin dalla nascita, per quasi dieci anni (…) che da loro è stata allevata, curata e mantenuta e che con loro ha evidentemente costruito stabili e forti relazioni affettive ed educative“. Alla bimba, dunque, va riconosciuto, come scrive la Corte,il “diritto fondamentale di continuare a godere dell’apporto materiale e affettivo delle due persone che da molti anni si sono assunte la responsabilità genitoriale nel suo interesse“. E se la madre adottiva deve avere “tutti i doveri e i diritti che derivano dalla filiazione naturale”, la piccola, concludono i giudici, “può godere, con sicuro vantaggio, del sostegno materiale non solo della madre adottiva, ma anche dei parenti della stessa”.

IL MINORE -ed il suo interesse sovraordinato- PRIMA DI TUTTO, ecco che finalmente si spalancano le porte a questo principio, che sta, gradualmente, attraverso queste illuminate decisioni, venendo fuori sempre di più e sempre con maggior forza. I.M.H.O. è la COMPLESSITA’ della NOSTRA SOCIETA’ che prende il sopravvento. Semplicemente perchè non è detto, e non è scontato che una madre ed un padre necessariamente siano l’interesse migliore e preferibile per il figlio. Almeno, così non era nel caso della bambina lombarda.

Urge, da moltissime parti e da lungo tempo sollecitato, un intervento dirimente nella normativa italiana ed in quella europea, più in generale, al fine di rendere compatibili le eccessivamente dissonanti note e disarmonie legislative, in materia, tra le Leggi dei Paesi Europei. E’ davvero ora. Anche perchè è iniquo dover riflettere su un aspetto molto significativo: quello economico. Chi ha le risorse, l’elasticità mentale e fisica e, in generale, la possibilità per potersi recare in paesi che, pur se europei, sempre stranieri sono percepiti, e poi, anche giudizialmente (e si sa che non è gratis) far valere le ragioni proprie e dei propri figli? Non certo la maggioranza degli europei.