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Mantenimento figli maggiorenni: si paga a loro?

Problema comune che affligge molti genitori separati o divorziati e? il mantenimento dei figli. Anche se maggiorenni infatti, i giovani non diventano improvvisamente con il compimento dei diciotto anni autosufficienti economicamente ma anzi, spesso hanno piu? bisogni di quando erano piccoli. I figli secondo la Costituzione devono essere mantenuti dai genitori (art. 30) e secondo il codice civile devono essere tutelati nelle loro aspirazioni nel rispetto delle loro capacita?, delle inclinazioni naturali, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis. (art 147). L’Istat ci dice che i giovani italiani in media rimangono a vivere con i genitori, o con un genitore in caso di separazione, anche molti anni dopo la maggiore eta?. La recente giurisprudenza di merito e legittimita? nel corso degli anni ha dovuto correre per assestarsi a questi nuovi indici.

I figli, secondo le ultime pronunce della Corte di Cassazione e secondo un orientamento consolidato anche nei vari tribunali d’Italia, possono considerarsi ancora non autosufficienti almeno sino ai 34 anni in media…
Questo indicatore, che, da un lato allunga di quasi il doppio gli anni di mantenimento dei figli, (che comunque gia? erano stati superati dal riferimento al termine del corso di studi universitari, dal concetto cioe? che i figli, qualora si fossero iscritti all’universita?, avrebbero dovuto essere mantenuti dai genitori almeno sino al termine del corso legale di studi) dall’altro pone un limite all’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli, che altrimenti, nelle condizioni di economia attuale in cui faticano a trovare un’occupazione che li renda del tutto autonomi, diverrebbe “perpetuo”.

Stante la premessa, sull’obbligo dei genitori di mantenere i figli anche se maggiorenni, e? stata introdotta da qualche anno la disposizione 337 septies del codice civile ex l. 154 del 2013. Quest’ultima disposizione consentirebbe apparentemente al genitore non collocatario, cioe? a quello che non vive con i figli, di poter versare loro direttamente le somme che il giudice aveva stabilito all’epoca della fine del matrimonio, in modo da evitare passaggi di denaro all’ex, i quali a volte non creano problemi ma spesso sono fonte di disagio, in quanto forieri di antipatici ricatti o ripicche. Spesso infatti ci si chiede se non sarebbe meglio dare direttamente i soldi ai figli ormai grandi, anziche? versarli all’ex, che non sempre potrebbe spenderli per loro….La legge effettivamente, affermando che “Il giudice, valutate le circostanze, puo? disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e? versato direttamente all’avente diritto” da? questa possibilita? al genitore Ma e? necessario specificare che questa norma, per consolidata prassi applicativa, subisce una deroga quando il figlio continui a vivere con uno dei genitori. In questo caso infatti, le somme devono continuare ad essere corrisposte al genitore con il quel il figlio convive, salvo specifica azione legale del figlio nei confronti del genitore tenuto al versamento, che potrebbe richiedere ed ottenere, la corresponsione delle somme anche nei propri confronti. L’art 337 septies c.c. introdotto dalla legge 154 del 2013 pertanto, ha conferito la possibilita? al genitore di pagare il mantenimento ai figli direttamente, ma solo dietro loro azione giudiziale esplicita, in quanto titolari di diritto autonomo e concorrente. Cio? pero? non fa venire meno il diritto dell’altro genitore che vive con i figli a percepire i soldi. Il rischio e? quello di dover pagare due volte. Sia l’ex con il quale i figli convivono e i figli maggiorenni che abbiano esercitato un’azione legale contro il genitore tenuto al loro mantenimento, per far si? che le somme vengano versate direttamente a loro. Pertanto si?, e? possibile dare i soldi direttamente ai figli maggiorenni, qualora questi lo richiedano con azione giudiziale, ma se comunque continuano a vivere con l’altro genitore bisognera? continuare a corrispondere le somme anche a quest’ultimo.

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